Sentenza TAR Lazio, n. 9172/07

Ancora sulla gestione e lo smaltimento dei rifiuti.
Confermata la piena competenza dei Biologi.

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Ancora una volta il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ed esattamente la Seconda Sezione bis, ha dato ragione ai biologi con la Sentenza 9172/07.

 

Chi erano questa volta gli avversari e di cosa si trattava?

Gli avversari erano in primo luogo il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il Ministero dell’Ambiente e, dall’altro lato, l’Ordine Regionale del Lazio e Nazionale dei Geologi.

La controversia riguardava i requisiti per l’iscrizione nell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9 che riguarda la bonifica dei siti.

La deliberazione del 12.12.2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18.1.2002 n. 15, adottata dal Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti disponeva che le imprese della classe a) debbono avere, nell’ambito del proprio personale, almeno un laureato in ingegneria, un laureato in chimica, un laureato in scienze geologiche e lo stesso per la classe b) e per la classe c) e d), senza invece prevedere mai la presenza di un laureato in Scienze Biologiche.

La conseguenza era che se le imprese della classe a), della classe b), della classe c) e d) avessero avuto nell’ambito del proprio personale un laureato in Scienze Biologiche, al posto di un laureato in ingegneria, in chimica o in scienze geologiche, non avrebbero potuto iscriversi nell’Albo Nazionale predetto.

E’ evidente la grave limitazione che veniva ai colleghi biologi in un settore di grandissimo rilievo quale quello della gestione e dello smaltimento dei rifiuti.

L’Ordine è stato pronto ad impugnare davanti ai Giudici Amministrativi la deliberazione gravemente lesiva degli interessi della categoria ed il TAR gli ha dato pienamente ragione.

Il Giudice Amministrativo ha richiamato la precedente Sentenza e cioè la Decisione del 3a Sezione del TAR Lazio del 12.9.1997 n. 2140, nonché ancora quella del 10.4.2001 n. 3097, ed ha ribadito che l’art. 3 della Legge del 24.5.1967, n. 396, nell’elencare le specifiche competenze dei biologi in materia di gestione e di smaltimento dei rifiuti, impedisce che il biologo venga escluso dal novero dei professionisti che possono essere presenti nell’ambito del personale delle imprese del settore.

Ci compiacciamo di questa ulteriore affermazione della categoria ed ai colleghi geologi lanciamo un messaggio di pace: rispettiamoci a vicenda e lasciamo che sia il mercato a decidere quali categorie professionali sono più appetibili dalle imprese che operano nel settore della gestione e dello smaltimento dei rifiuti.

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