Equipollenze dei titoli accademici

Le Amministrazioni ,ai fini dei concorsi a pubblico impiego, nei bandi spesso accanto alla richiesta di uno specifico titolo accademico richiedono anche uno equipollente.
La normativa è abbastanza varia e complessa.

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Lauree quinquennali ( vecchio ordinamento,specialistiche e magistrali)

 

Riferimenti storici :

Anteriormente alla Legge del 19//111990 n. 341 l’equipollenza dei titoli accademici ai fini dei concorsi a pubblico impiego era dichiarata di volta per legge, l’Art. 9,co. 6,di quest’ultima legge, stabilisce che l’equipollenza sia dichiarata con DPR su proposta del Ministero dell’Università.
Questa norma è stata  modificata dalle seguenti:

– D.M. 3/11/1999 n. 509
– D.M. 22/10/2004 n. 270 (che sostituisce il primo)
– Parere CUN del 23/04/2009

Equipollenza dei titoli compresi nella stessa classe di laurea :

L’Art. 4,comma 3 del D.M. 22/10/2004 n. 270 istituisce una equipollenza interna a ciascuna delle classi di laurea e laurea specialistica rendendo superflua una dichiarazione di equipollenza  ad hoc con riferimento a due corsi di laurea ricadenti nella stessa laurea.
Ne discende che ai fini dell’ammissione a un pubblico concorso, se un bando richiede un certo titolo di laurea, devono considerarsi equipollenti tutti gli altri titoli di laurea ricadenti nella stessa classe.

Equipollenza dei titoli non compresi nella stessa classe di laurea :

L’Art. 4,comma 4 del D.M. 22/10/2004 n. 270  cita  “in deroga alla disposizione di cui al comma 3 ,con decreto del Ministro,sentito il CUN,di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell’accesso a specifiche funzioni del pubblico impiego ,le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi”

Da quanto sopra espresso se ne deduce che l’equipollenza dei titoli accademici esiste solo per titoli all’interno della stessa classe di laurea  e l’equipollenza di titoli afferenti a classi di laurea diverse è soggetto ad una deroga al suddetto Art.4 e quindi va stabilita caso per caso con decreto del Ministro dell’Università.

Lauree triennali

Le norme che regolano le equipollenze delle lauree triennali sono  nebulose e tutte da definire anche se alcuni comportamenti,anomali perché le circolari sono atti interni, di alcune amministrazioni ,di dare efficacia alla circolare n. 6357/4.7 del 27/12/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale prescrive alle Amministrazioni di considerare equivalenti nella predisposizione dei bandi ,il diploma di laurea vecchio ordinamento alla laurea di primo livello (triennale) prevista dal D.M. del 03/11/1999.
Una successiva circolare  dello stesso Dipartimento  del 08/11/2005 n. 4 consente ai laureati triennali di essere ammessi ad un concorso pubblico per il quale sia richiesta la laurea  secondo il vecchio ordinamento.
Come si evince le norme sono di scarsa applicazione e poco chiare.

Il D.M. del .05/05/2004 disciplina l’equiparazione  dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi di laurea specialistiche (LS),ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
Un D.M. necessario per equiparare ai fini concorsuali i titoli di laurea quadriennali e vecchio ordinamento a quelli specialistici e magistrali.
In questo D.M. vi è una novità importante e cioè :

Per i casi di corsi laurea suddivisi in più percorsi indipendenti, l’Università, che ha conferito il titolo, deve rilasciare un certificato che attesti a quale singola classe  è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare ,a cura del candidato, alla domanda di partecipazione  ai concorsi insieme al certificato di laurea.
E’ evidente che un candidato, in possesso della laurea magistrale, può partecipare ad un concorso per il quale sia richiesta una laurea del vecchio ordinamento.

Tutte le equiparazioni sopra esposte sono valide solo ai fini dell’accesso al pubblico impiego  e non per l’accesso alle professioni regolamentate.