Decreto 28 ottobre 1982 , n. 980

Approvazione del Regolamento per gli Esami di Stato di abilitazione all’ esercizio della professione di Biologo.

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(G.U. 20 Gennaio 1983, n. 19)

Decreto 28 ottobre 1982 , n. 980

Approvazione del Regolamento per gli Esami di Stato di abilitazione all’ esercizio della professione di Biologo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante disposizioni per l’ordinamento della professione di biologo;
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
Visto il regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Emana

Il seguente regolamento:

Art. 1.

La laurea in scienze biologiche è titolo accademico valido per l’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di biologo.

Art. 2.

Al predetto esame possono essere ammessi soltanto i laureati in scienze biologiche che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream articolato in due periodi semestrali, di cui il primo per gli insegnamenti di botanica o zoologia o fisiologia generale o genetica ed il secondo per gli insegnamenti di patologia generale o chimica biologica o microbiologia o analisi biologiche a scelta del candidato presso gli istituti delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o di medicina e chirurgia o di farmacia.
Il predetto tirocinio può essere compiuto anche presso idonei laboratori di presidi ospedalieri di unità sanitarie locali, di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di università, di ospedali religiosi ex art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di case di cura convenzionate con unità sanitarie locali ex art. 43 della stessa legge n. 833.
In tale ipotesi la pratica dovrà consistere nell’esecuzione delle analisi professionali tipiche del laboratorio, con particolare riguardo alle analisi biomediche, ecologiche, merceologiche, genetiche e farmacologiche.
Lo svolgimento del tirocinio viene attestato da un apposito libretto diario rilasciato dalla competente facoltà.
Per essere ammessi al tirocinio pratico gli interessati, ove intendano svolgerlo presso istituti universitari, debbono farne domanda, con l’indicazione delle materie prescelte, al rettore dell’università il quale, sulla base delle istanze pervenute e delle discipline prescelte, provvederà alla assegnazione degli aspiranti agli istituti, sentite le facoltà interessate. Coloro che intendano svolgere il tirocinio presso gli enti di cui al precedente secondo comma, debbono farne domanda direttamente all’amministrazione dei predetti enti, consegnando il libretto diario rilasciato dalla rispettiva università alla quale sono tenuti a comunicare preventivamente l’ente prescelto.
E’ ammessa la successiva sostituzione con altri enti previsti dai primi due commi del presente articolo, previa autorizzazione del rettore. I responsabili degli enti di cui al comma precedente debbono giornalmente annotare le esercitazioni pratiche frequentate e le eventuali assenze del praticante. Coloro che siano risultati assenti, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore ad un terzo del periodo di frequenza prescritto, non possono accedere agli esami di Stato ma dovranno ripetere il tirocinio pratico, con la osservanza delle stesse modalità sopraindicate.
Il libretto diario deve essere consegnato al compimento del tirocinio medesimo alla segreteria della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali che lo conserva nel fascicolo personale di ogni interessato, rilasciando un attestato dal quale risulta l’effettivo svolgimento del tirocinio. Il tirocinio semestrale avrà carattere continuativo, con inizio il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno.

Art. 3.

Per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di biologo, ciascuna commissione – nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione – è composta dal presidente e da quattro membri.
Il presidente viene nominato fra i professori ordinari di ruolo, fuori ruolo od a riposo di materie biologiche a qualunque facoltà essi appartengano; i membri vengono prescelti da terne designate dal competente ordine professionale formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:

1. professori universitari di ruolo (ordinari, straordinari ed associati), fuori ruolo od a riposo;
2. liberi docenti;
3. liberi professionisti iscritti all’albo con non meno di cinque anni di lodevole esercizio professionale;
4. iscritti nell’elenco speciale dell’ordine nazionale di biologi che esplichino mansioni di biologi quali funzionari presso pubbliche amministrazioni e che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio;
5. assistenti, coadiutori e direttori biologi di ruolo negli enti ospedalieri e nei laboratori provinciali di igiene e profilassi iscritti da almeno cinque anni nell’albo professionale nonché biologi del ruolo sanitario utilizzati dalle unità sanitarie locali, iscritti da almeno cinque anni nell’ordine professionale.

Fino all’espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono far parte delle commissioni per la categoria a) anche i professori incaricati.

Art. 4.

Gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di biologo consistono in una prova scritta, in una prova orale ed in una prova pratica.
La prova scritta verterà su argomenti di carattere biologico generale riguardante i seguenti argomenti:

1. cellule (procariote ed eucariote);
2. organismi animali e vegetali e loro sviluppo, con visione delle condizioni fisiologiche e patologiche particolarmente inerenti l’uomo;
3. l’ereditarietà;
4. l’ambiente e l’igiene.

La commissione propone tre temi tra gli argomenti predetti ed il candidato ha facoltà di scelta.
Il tempo massimo per questa prova è stabilito in sette ore.
La prova orale consiste in un colloquio – della durata di non meno di trenta minuti – relativo ad argomenti teorico-biologici concernenti l’attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché la discussione dell’elaborato scritto.
La prova pratica riguarderà l’esecuzione di analisi professionali come ad esempio le analisi biomediche, ecologiche, merceologiche, genetiche e farmacologiche.

Art. 5.

Gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di biologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro della pubblica Istruzione, il quale con l’ordinanza medesima presceglie le sedi (città sedi di università od istituti superiori con corsi di laurea in scienze biologiche), dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.
Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall’ordinanza.
Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con ordinanza ministeriale.
Il candidato che non si presenti al suo turno, perde il diritto all’esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.
Sono ammessi alla prova orale e pratica quei candidati che abbiano raggiunto i sei decimi del voto nella prova scritta.
Sulla prova orale e pratica la commissione delibera appena compiuta ciascuna prova, assegnando i voti di merito.
Il candidato ottiene l’idoneità quando ha raggiunto i sei decimi dei voti in ciascuna delle due ultime prove.
Al termine dei suoi lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI – BODRATO