Decreto 23 luglio 2003

Recepimento della direttiva 2002/69/CE della Commissione del 30 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari.

[divider]

Gazzetta Ufficiale N. 240 del 15 Ottobre 2003

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2002/69/CE della Commissione del 30 luglio 2002 che stabilisce i metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari;
Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell’8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni  contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
Visto il regolamento CE n. 2375/2001 del Consiglio del 29 novembre 2001 recante modifica del regolamento CE n. 466/2001

che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
Visto l’art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed in particolare l’art. 9;
Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all’art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 5 giugno 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. Il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari deve essere effettuato
secondo i metodi di campionamento e di analisi riportati negli allegati.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti l’11 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 325

Allegato 1
METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E LA

DETERMINAZIONE DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI
1. Oggetto e campo d’applicazione
I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di diossine (PCDD/PCDF) e PCB diossina-simili (1) nei prodotti alimentari devono essere prelevati secondo le modalità di seguito indicate. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono stati prelevati. La conformità al tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche e’ determinata in base ai valori riscontrati nelle aliquote.
2. Definizioni
2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile, consegnato in un’unica volta, per il quale e’ stata accertata,
dall’addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni, quali l’origine, la varietà, il tipo di imballaggio, il
confezionatore, lo spedizioniere o la marcatura. Nel caso di partite di prodotti della pesca si deve tenere conto anche della dimensione del pesce stesso.
2.2. Sottopartita: porzione di una partita designata per l’applicazione delle modalità di prelievo. Ciascuna sottopartita
deve essere fisicamente separata e identificabile.
2.3. Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.
2.4. Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.
2.5. Campione di laboratorio: campione destinato al laboratorio da suddividere in cinque aliquote da destinare alle analisi.
2.6. Aliquota: porzione ottenuta dal campione di laboratorio e corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio.
——–
(1) Si riporta la tabella TEF del rischio stabilita dall’OMS sulla base delle conclusioni dell’incontro di Stoccolma del
15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., 1998, «Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife», Environmental Health Perspectives, 106 (12) pag. 775].
Tabella TEF
=====================================================================
Congenere | Valore TEF
=====================================================================
Policlorodibenzodiossine (PCDD) |
2,3,7,8-TCDD |1
1,2,3,7,8-PeCDD |1
1,2,3,4,7,8-HxCDD |0,1
1,2.3,6,7,8-HxCDD |0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD |0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |0,01
OCDD |0,0001
Dibenzofurani (PCDF) |
2.3,7,8-TCDF |0,1
1,2,3,7,8-PeCDF |0,05
2,3,4,7,8-PeCDF |0,5
1,2,3,4,7,8-HxCDF |0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF |0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF |0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF |0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |0,01
OCDF |0,0001
PCB diossina-simili Non orto PCB + Mono orto PCB |
Non orto PCB |
PCB 77 |0,0001
PCB 81 |0,0001
PCB 126 |0,1
PCB 169 |0,01
Mono orto PCB |
PCB 105 |0,0001
PCB 114 |0,0005
PCB 118 |0,0001
PCB 123 |0,0001
PCB 156 |0,0005
PCB 157 |0,0005
PCB 167 |0,00001
PCB 189 |0,0001
Abbreviazioni: T = tetra; Pe = penta; Hx = esa; Hp = epta; O =
octa; CDD = clorodibenzodiossina; CDF = clorodibenzofurano; CB =
clorobifenile.
3. Disposizioni generali
3.1. Personale.
Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale qualificato che deve operare secondo le modalità del presente
allegato.
3.2. Prodotto da campionare.
Ciascuna partita da controllare e’ oggetto di campionamento separato.
3.3. Precauzioni da prendere.
Durante il campionamento e la preparazione dei campioni di laboratorio e’ necessario evitare qualsiasi alterazione che possa
modificare il tenore di diossine e di PCB diossina-simili e compromettere l’analisi o la rappresentatività del campione globale.
3.4. Preparazione dei campioni elementari.
I campioni elementari devono essere prelevati, per quanto possibile, in vari punti distribuiti nella partita o sottopartita.
Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale di cui al punto 3.8.
3.5. Preparazione del campione globale.
Il campione globale deve avere il peso di almeno un chilo, a meno che ciò non sia possibile, come nel caso di campionamento di prodotti alimentari in confezioni singole. In quest’ultimo caso si applicano le disposizioni della tabella 2.
3.6. Preparazione del campione di laboratorio.
Il campione di laboratorio, rappresentativo del campione globale, deve essere suddiviso in aliquote uguali conformemente alle disposizioni di cui ai punti 3.7 e 3.8 del presente allegato.
3.7. Preparazione delle aliquote.
Le dimensioni di ciascuna aliquota devono essere tali da consentire almeno lo svolgimento di analisi in duplicato.
Ogni aliquota deve essere collocata in un recipiente pulito, di materiale inerte, che la protegga adeguatamente contro qualsiasi fattore di contaminazione, da perdita di analiti per assorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto.
3.8. Sigillatura ed etichettatura delle aliquote.
Ogni aliquota viene sigillata sul luogo del prelievo e identificata secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980. Per ciascun prelievo di campione, si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza
la partita campionata, la data e il luogo di campionamento, nonche’ qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile all’analista.
4. Modalità di prelievo di campioni
Il metodo di prelievo applicato deve assicurare che il campione globale sia rappresentativo della partita che deve essere controllata.
4.1. Numero dei campioni elementari.
Nel caso del latte e degli oli per i quali e’ lecito presumere che i contaminanti siano distribuiti in modo omogeneo nelle partite, e’ sufficiente prelevare tre campioni elementari per partita che costituiscono il campione globale di ogni partita.
Per gli altri prodotti alimentari, il numero minimo di campioni elementari da prelevare per partita e’ indicato alla tabella 1.
Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari deve essere almeno di 1 kg (cfr. punto 3.5). I campioni elementari devono avere un peso analogo. Il peso di un campione elementare deve essere almeno 100 grammi e dipende dalle dimensioni dei componenti della partita. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto 3.8. Secondo quanto disposto dalla decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE recepita con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.
Un campione di uova di gallina e’ costituito da almeno 12 uova.
Nel caso di partite sfuse e di partite formate da confezioni singole, si vedano le tabelle 1 e 2.
Tabella 1: Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita
=====================================================================
| Numero minimo di campioni elementari da
Peso della partita (in kg)| prelevare
=====================================================================
< 60 |3