Decreto 13 marzo 2003

Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

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Gazzetta Ufficiale N. 67 del 21 Marzo 2003

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ed
IL MINISTRO DELLA SALUTE
sentito
IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante norme
relative alle discariche di rifiuti e, in particolare, l’art. 7,
comma 5, che demanda ad un apposito decreto la definizione dei
criteri di ammissione in discarica dei rifiuti;
Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999
relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l’allegato II;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome nella seduta del 25 luglio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Criteri di ammissibilita’ dei rifiuti in discarica
1. Il presente decreto stabilisce i criteri di ammissi-bilita’ dei
rifiuti in ciascuna categoria di discarica cosi’ come definite
all’art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Il produttore di rifiuti e’ tenuto ad effettuare la
caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti
regolarmente prodotti, che consiste nella determi-nazione delle
caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le
informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di
sicurezza.
3. La caratterizzazione di base e’ a carico del produttore e deve
essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta
ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti
dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita’ per
una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili
nella corrispondente categoria. La mancata conformita’ ai criteri
comporta l’inammissibilita’ dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilita’
del produttore, al loro gestore, spetta la responsabilita’ di
garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono
corrette.
6. Il gestore e’ tenuto a conservare i dati richiesti per un
periodo di cinque anni.
7. La verifica di conformita’ deve essere effettuata dal gestore
sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di
caratterizzazione ad ogni variazione del processo di produzione del
rifiuto e comunque almeno una volta l’anno.
8. Per le partite di rifiuti non generati regolarmente, o quando si
sospetti una contaminazione, i rifiuti devono essere sottoposti a
specifiche analisi.
Art. 2.
Impianti di discarica per rifiuti inerti
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, sono smaltiti in
discarica per rifiuti inerti:
a) i rifiuti elencati nella tabella 3 senza essere sottoposti ad
accertamento analitico, in quanto sono considerati gia’ conformi ai
criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui
all’art. 2, lettera e) della direttiva 1999/31/CE ed ai criteri di
ammissibilita’;
b) i rifiuti inerti che soddisfano i seguenti requisiti:
sottoposti a test di cessione di cui all’allegato 2, presentano
un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 1 del
presente decreto;
non contengono contaminanti organici in concentrazioni
superiori a quelle indicate nella tabella 2.
2. E’ vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti
che:
a) contengono o sono contaminati da sostanze classificate
cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in
materia di classificazione, etichettatura e d’imballaggio di sostanze
e preparati pericolosi. Sono ammissibili i rifiuti contenenti le
sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro
dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, alle concentrazioni limite per
i siti ad uso commerciale ed industriale;
b) contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione
superiore a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto
ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed
industriale;
c) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg; fino al 16
luglio 2005 sono ammissibili i rifiuti contenenti PCB alle
concentrazioni previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto
ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed
industriale;
d) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di
equivalenza di cui alla tabella 4 del presente decreto in
concentrazioni superiori 0,0001 mg/kg;
e) contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle
previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n.
471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.
3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2
possono essere disposte dall’autorita’ competente qualora la
provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un
eventuale superamento dei limiti.
Tabella 1
Limiti di concentrazione nell’eluato "per
l’accettabilita’ in discariche per rifiuti inerti
=====================================================================
Componente L/S=10 l/kg
mg/l