Decreto 1 ottobre 2002, n. 261

Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualita’ dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

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Gazzetta Ufficiale N. 272 del 20 Novembre 2002

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante:
"Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente", ed in particolare gli articoli 5, 8 e 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta dell’11 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 agosto 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota prot. n. UL/2002/7437 del 3 ottobre 2002;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
a) ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le direttive tecniche sulla cui base le regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative al fine di valutare preliminarmente la qualità dell’aria ambiente ed individuare le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 351 del 1999;
b) ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, i criteri per l’elaborazione dei piani e dei programmi per il raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei valori limite nelle zone e negli agglomerati di cui al medesimo articolo 8;
c) ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le direttive sulla cui base le regioni adottano un piano per il mantenimento della qualità dell’aria nelle zone di cui al medesimo articolo 9.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le disposizioni del presente regolamento in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’Amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
– Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle
premesse.

Note alle premesse:
– Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante "Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999.

– L’art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:
"Art. 5 (Valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente). – 1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’art. 4, comma 1, in continuità con l’attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell’aria di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all’allegato I per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonchè indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell’aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

– L’art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:
"Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite).
1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all’art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all’art. 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all’art. 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all’allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l’elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorchè il livello di un inquinante è superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell’Unione europea, il Ministero dell’ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorità degli Stati dell’Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino più regioni, la loro estensione viene individuata d’intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani".

– L’art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1994, n. 351, è il seguente:
"Art. 9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite).
1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all’art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell’art. 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell’aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata".
– Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti: norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140 (supplemento ordinario).
– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92 (supplemento oridnario).

– L’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, (supplemento ordinario) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note all’art. 1:
– L’art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

– L’art. 7 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:
"Art. 7 (Piani d’azione). – 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all’art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all’art. 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valorI
limite e delle soglie di allarme e individuano l’autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d’azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinchè sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme".
– L’art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.
– L’art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

Art. 2.
Criteri per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente
1. Ai fini della valutazione preliminare della qualità dell’aria, prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 351 del 1999, e dell’individuazione delle zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto, si utilizzano le direttive tecnich contenute nell’allegato 1.

Note all’art. 2:
– L’art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.
– L’art. 7 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note all’art. 1.
– L’art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.
– L’art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

Art. 3.
Principi generali per l’elaborazione dei piani e dei programmi
1. Nell’elaborazione dei piani e programmi di cui all’articolo 1, le regioni assicurano un elevato livello di tutela dell’ambiente e della salute umana e si attengono, in particolare, ai seguenti obiettivi e principi:
a) miglioramento generalizzato dell’ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell’inquinamento tra i diversi settori ambientali;
b) coerenza delle misure adottate nel piano con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sottoscritti dall’Italia in accordi internazionali o derivanti dalla normativa comunitaria;
c) integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;
d) modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell’aria;
e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale;
f) partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;
g) previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione, monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.

Art. 4.
Elementi conoscitivi per l’elaborazione dei piani e dei programmi
1. I piani e i programmi di cui all’articolo 1 sono elaborati sulla base di una adeguata conoscenza dei seguenti elementi:
a) stato della qualità dell’aria, quale risulta dalla valutazione di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 351 del 1999;
b) sorgenti di emissioni, quali risultano da inventari delle emissioni di adeguata risoluzione spaziale e temporale, elaborati sulla base dei criteri di cui all’allegato 2 o elaborati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè aggiornati ed integrati secondo i criteri di cui al medesimo allegato 2;
c) ambito territoriale nel quale il piano si inserisce, con particolare riferimento ad aspetti come l’orografia, le condizioni meteo-climatiche, l’uso del suolo, la distribuzione demografica anche con riguardo alle fasce più sensibili della popolazione, gli insediamenti produttivi, il sistema infrastrutturale, la presenza di aree particolarmente sensibili all’inquinamento atmosferico, caratterizzate da ecosistemi vulnerabili, specie animali e vegetali protette, beni culturali ed ambientali;
d) quadro delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale aventi rilievo in materia di inquinamento atmosferico.

Note all’art. 4:
– L’art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.
– L’art. 6 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:
"Art. 6 (Valutazione della qualità dell’aria ambiente). – 1. Le regioni effettuano la valutazione della qualità dell’aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. La misurazione, effettuata in applicazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 3, lettera a), è obbligatoria nelle seguenti zone:
a) agglomerati;
b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, è compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera c);
c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite.
3. La misurazione può essere completata da tecniche modellistiche per fornire un adeguato livello di informazione sulla qualità dell’aria ambiente.
4. Allorchè il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera c), la misurazione può essere combinata con tecniche modellistiche in applicazione dei criteri di cui al medesimo art. 4, comma 3, lettere a) e b).
5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in applicazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 3, lettera b), è consentito per valutare la qualità dell’aria ambiente allorchè il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione inferiore stabilita ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera c).
6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi dell’art. 4, comma 1.
7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con campionamento continuo o discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la rappresentatività dei livelli rilevati.
8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 è riesaminata almeno ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera c).
9. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e le norme tecniche per l’approvazione dei dispositivi di misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori".

Art. 5.
Struttura e contenuti dei piani e dei programmi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 351 del 1999
1. I piani e i programmi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 351 del 1999 sono redatti secondo l’indice riportato nell’allegato 3 e contengono una scheda tecnica che riporta le informazioni di cui all’allegato V del medesimo decreto legislativo.
2. L’elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle indicazioni contenute nell’allegato 4, secondo il seguente schema:
a) definizione di scenari di qualità dell’aria riferiti al termine di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351 del 1999, sulla base delle norme e dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento e delle misure conseguentemente adottate;
b) individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera necessari a conseguire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria entro i termini di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351 del 1999;
c) individuazione delle misure, aggiuntive o modificative rispetto a quelle previste sulla base dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), da attuare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b). Ciascuna misura è corredata da opportuni indicatori e analizzata sotto il profilo dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualità dell’aria, di riduzione delle emissioni inquinanti dell’aria, dei costi associati, dell’impatto sociale, dei tempi di attuazione e della fattibilità tecnico-economica;
d) selezione dell’insieme di misure più efficaci per realizzare gli obiettivi di cui alla lettera b), tenuto conto dei costi, dell’impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene una riduzione delle emissioni;
e) indicazione, per ciascuna delle misure di cui alla lettera
d), delle fasi di attuazione, dei soggetti responsabili, dei meccanismi di controllo e, laddove necessarie, delle risorse destinate all’attuazione delle misure;
f) indicazione delle modalità di monitoraggio delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di modificare o di integrare le misure individuate, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).
3. Ai fini dell’individuazione delle risorse da destinare al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b), hanno priorità le misure da attuare nelle zone in cui il livello di uno o più inquinanti sia superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza.

Note all’art. 5:
– L’art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.
– L’art. 4 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:
"Art. 4 (Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo). – 1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della direttiva n. 96/62/CE, sono recepiti:
a) i valori limite e le soglie d’allarme per gli inquinanti elencati nell’allegato I;
b) il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all’allegato I, le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;
c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
d) il valore obiettivo per l’ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione.
2. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere fissati:
a) valori limite e soglie d’allarme più restrittivi di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo comma, tenendo conto almeno dei fattori elencati nell’allegato II;
b) valori limite e soglie d’allarme per inquinanti diversi da quelli elencati nell’allegato 1, individuati sulla base dei criteri di cui all’allegato III;
c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall’ozono e per i quali non sono fissati valori limite e soglie d’allarme, individuati sulla base dei criteri di cui all’allegato IV.
3. Con le modalità di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia d’allarme:
a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all’ubicazione e al numero minimo dei punti di campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l’analisi;
b) i criteri riguardanti l’uso di altre tecniche di valutazione della qualità dell’aria ambiente, in particolare la modellizzazione, con riferimento alla risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi di valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per la modellizzazione;
c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore ed i criteri di verifica della classificazione delle zolle e degli agglomerati al fine dell’applicazione dell’art. 6, commi 2, 3, 4 e 5;
d) le modalità per l’informazione da fornire al pubblico, ai sensi dell’art. 11, sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie d’allarme;
e) il formato per la comunicazione dei dati di cui all’art. 12, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione europea.
4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell’ambiente informa la Commissione europea".

Art. 6.
Mantenimento della qualità dell’aria nelle zone di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999 1. Per l’elaborazione dei piani di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999 si applicano, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nell’allegato 4.
2. Al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite di qualità dell’aria, i piani di cui al presente articolo stabiliscono, sulla base degli elementi conoscitivi di cui all’articolo 4, i livelli massimi che non devono essere superati dall’insieme delle emissioni delle sorgenti individuate dagli inventari.
3. Nelle zone di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la costruzione o la modifica di opere, impianti e infrastrutture, si deve tener conto dei livelli massimi stabiliti ai sensi del comma 2.

Note all’art. 6:
– L’art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

Art. 7.
Pianificazione integrata e concertazione con gli enti locali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nel rispetto del quadro delle competenze amministrative in materia territoriale e ambientale, con apposita normativa e comunque in conformità al proprio ordinamento, ad adottare i piani e i programmi di cui al presente decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.
2. Ai fini dell’elaborazione e dell’attuazione dei piani e programmi le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8.
Disposizioni finali
1. Gli inventari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono aggiornati con una cadenza corrispondente al monitoraggio delle singole fasi di attuazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettere e) ed f), per le parti relative ad inquinanti, settori e zone considerati dalle misure previste nell’ambito di tali fasi di attuazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante i criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1 ottobre 2002
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro della salute Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 216

Note all’art. 8:
– Il decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante "Criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1991, n. 126.

Allegato 1 (omissis)
(art. 2, comma 1)
pag. 7
pag. 8
pag. 9
pag. 10
pag. 11
pag. 12
pag. 13
pag. 14
pag. 15
pag. 16
pag. 17
pag. 18

Note all’allegato 1:
– L’art. 7 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note all’art. 1.
– Gli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono riportati nelle note alle premesse.
– L’art. 4 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note all’art. 5.

Allegato 2 (omissis)
(art. 4, comma 1, lettera b))
pag. 19
pag. 20
pag. 21
pag. 22
pag. 23

Note all’allegato 2:
– Gli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono riportati nelle note alle premesse.

– L’art. 10 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante "Attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale
dell’inquinamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999, è il seguente:

"Art. 10 (Inventario delle principali emissioni e loro fonti).
1. I gestori degli impianti in esercizio di cui all’allegato I trasmettono all’autorità competente e al Ministero dell’ambiente per il tramite dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell’anno precedente. La prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile dell’anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente, sono stabiliti i dati e il formato della comunicazione di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea.
3. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette al Ministero dell’ambiente anche per l’invio alla Commissione europea.
4. Il Ministero dell’ambiente e l’ANPA, assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, l’accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni.
5. Le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono stabilite anche al fine di una successiva integrazione delle stesse al Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70".
– Il decreto del Ministro dell’ambiente 8 maggio 1989, recante "Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da grandi impianti di combustione", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989.

Allegato 3 (omissis)
(art. 5, comma 1)
pag. 24
pag. 25
pag. 26

Note all’allegato 3:
– La scheda tecnica di cui all’allegato V del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è la seguente:
"Informazioni da includere nei programmi locali, regionali o nazionali di miglioramento della qualità dell’aria ambiente. Informazioni da fornire a norma dell’art. 8, comma 4:
1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato:
regione;
città (mappa);
stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche).
2. Informazioni generali:
tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);
stima dell’area inquinata (km 2) e della popolazione esposta all’inquinamento;
dati climatici utili;
dati topografici utili;
informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da proteggere nella zona interessata. 3. Amministrazioni competenti:
nome ed indirizzo delle persone responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione dei piani di miglioramento.
4. Natura e valutazione dell’inquinamento:
concentrazioni osservate in anni precedenti (prima dell’attuazione dei provvedimenti di miglioramento);
concentrazioni misurate dall’inizio del progetto;
tecniche di valutazione applicate.
5. Origine dell’inquinamento:
elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell’inquinamento (mappa);
quantità totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno);
informazioni sull’inquinamento proveniente da altre regioni.
6. Analisi della situazione:
informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliero, formazione);
informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento della qualità dell’aria.
7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto vale a dire:
provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
effetti riscontrati di tali provvedimenti.
8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l’inquinamento e posteriori all’entrata in vigore del presente decreto:
elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell’ambito del progetto;
calendario di attuazione;
stima del miglioramento programmato della qualità dell’aria e del tempo necessario per conseguire tali obiettivi.
9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine. 10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste nel presente allegato".

Allegato 4 (omissis)
(art. 5, comma 2; art. 6, comma 1)
pag. 27
pag. 28
pag. 29
pag. 30

Note all’allegato 4:
– L’art. 4 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all’art. 5.
– L’art. 5 del citato decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 è il seguente:
"Art. 5. Condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale). – 1. L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
2. L’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell’allegato III, che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro (acqua, aria e suolo), nonchè i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se necessario, l’autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti, Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato I, i valori limite di emissione tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti nonchè dei costi e dei benefici.
3. Fatto salvo l’art. 6, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo insieme.
4. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione nel rispetto delle linee guida di cui all’art. 3, comma 2, e del decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo.
5. L’autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonchè la relativa procedura di valutazione, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonchè l’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata. Per gli impianti di cui al punto 6.6
dell’allegato 1, le misure di cui al presente comma possono tenere conto dei costi e benefici.
6. L’autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell’impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l’arresto definitivo dell’impianto.
Le disposizioni di cui al successivo art. 8 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni
dell’autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti assoggettati alla direttiva n. 96/1982 CE, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti stabilite dalla autorità competente ai sensi della normativa di recepimento di detta direttiva, sono riportate nell’autorizzazione integrata ambientale.
7. L’autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall’autorità competente".

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato