D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416

Regolamento recante norme per l’applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell’articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con il quale e’ stata istituita una tassa sulle emissioni di
anidride solforosa e di ossidi di azoto;
Visto l’articolo 17, comma 32, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con il quale viene stabilito che con regolamento da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le norme regolamentari di applicazione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente, in data 8 maggio 1989,
di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente, in data 12 luglio
1990, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio
1990;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente, in data 21 dicembre
1995, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 giugno 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento reca la disciplina della tassa sulle
emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, di cui
all’articolo 17, commi da 29 a 33, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
2. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione destinati
alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano
direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di
fabbricazione.
3. Per grande impianto di combustione si intende l’insieme degli
impianti di combustione costituiti da qualsiasi dispositivo tecnico
in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore
cosi’ prodotto, localizzati in un medesimo sito industriale,
appartenenti ad un singolo esercente e dei quali almeno uno abbia una
potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW; le disposizioni
del presente regolamento non si applicano a:
a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati
per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro
trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo,
forni di trattamento termico;
b) impianti di postcombustione, cioe’ qualsiasi dispositivo
tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante
combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di
combustione;
c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking
catalitico;
d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
e) reattori utilizzati nell’industria chimica;
f) batteria di forni per coke;
g) cowpers degli altiforni;
h) impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, o da
turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti avente valore di legge e i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 17 commi 29 e 32 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
"A decorrere dal 1 gennaio 1998, viene istituita una
tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di
ossidi di azoto (NOx). La tassa e’ dovuta nella misura di
lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di
lire 203.000 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si
applica ai grandi impianti di combustione. Per grande
impianto di combustione si intende l’insieme degli impianti
di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE
del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un
medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo
esercente purche’ almeno uno di detti impianti abbia una
potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.
(Omissis).
Ai fini dell’accertamento della tassa si applicano le
disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanare ai
sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le norme regolamentari di
applicazione".
– Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
disciplina l’imposizione indiretta sulla produzione e sui
consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui
fiammiferi.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro 90
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
– Il decreto ministeriale 8 maggio 1989 (Gazzetta
Ufficiale 30 maggio 1989, n. 124) disciplina la limitazione
delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti
originati dai grandi impianti di combustione.
– Il decreto ministeriale 12 luglio 1990 (in
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del
30 luglio) disciplina le linee guida per il contenimento
delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la
fissazione dei valori minimi di emissione.
– Il decreto ministeriale 21 dicembre 1995 (in Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 1996, n. 5) disciplina i metodi di
controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti
industriali.
Nota all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 17, commi 30, 31, 33
della legge 27 dicembre 1997, n. 449:
"30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli
esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma
29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza,
competenti per territorio, entro la fine del mese
di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale
con i dati delle emissioni dell’anno precedente.
31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in
rate trimestrali sulla base delle emissioni dell’anno
precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla
fine dell’anno successivo unitamente alla prima rata di
acconto. Le somme eventualmente versate in piu’ del dovuto
sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.
(Omissis).
33. Per il ritardato versamento della tassa si
applicano l’indennità di mora e gli interessi previsti
dall’art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali ed amministrative,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Per l’omesso pagamento della tassa si applica, oltre
l’indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo,
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per
qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi
dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione,
si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 50
del predetto testo unico.".
– Per i commi 29 e 32 vedasi le relative note alle
premesse.

Art. 2.
Soggetti obbligati e adempimenti
1. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi
impianti di combustione di cui all’articolo 1.
2. I predetti esercenti devono presentare agli uffici tecnici di
finanza, competenti per territorio, entro la fine di febbraio di ogni
anno, apposita dichiarazione annuale contenente le seguenti
indicazioni riferite all’anno precedente:
a) la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA,
il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente o
negozialmente;
b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si
trova l’impianto;
c) la costituzione del grande impianto di combustione nonche’ la
descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti;
d) la qualità e la quantità complessiva di ciascun combustibile
utilizzato nel suddetto impianto, anche risultante dalla
documentazione fiscale;
e) la quantità complessiva rispettivamente di SO?2 e NO?x emessa
e relativa metodologia di calcolo.
3. Le emissioni in tonnellate di SO?2 e NO?x sono determinate nei
modi indicati nell’allegato tecnico, parte prima, al presente
regolamento.
4. L’esercente e’ obbligato a conservare per almeno 5 anni la
documentazione attestante la veridicità della dichiarazione ed in
particolare:
a) il dettaglio dei metodi di calcolo utilizzati;
b) il contenuto di zolfo in ciascuna tipologia di combustibile
nonche’ la composizione completa dello stesso, nel caso in cui si
utilizzi la formula (3) riportata nell’allegato tecnico, parte prima;
c) i consumi di combustibile, misurati o stimati, per singolo
impianto;
d) i dati ottenuti da eventuali sistemi di monitoraggio in
continuo;
e) i dati delle periodiche campagne di monitoraggio;
f) le curve di taratura delle emissioni di NO?x in funzione del
carico o di altro parametro equivalente tipico dell’impianto in
questione, ove venga utilizzato il metodo a1) del punto 2.2.2
indicato nell’allegato tecnico, parte prima;
g) le ore annue di effettivo funzionamento degli impianti qualora
il volume dei fumi sia misurato in continuo.

Art. 3.
Poteri e controlli
1. L’ufficio tecnico di finanza, competente per territorio,
avvalendosi, ove occorra, degli organismi di controllo anche
ambientale, verifica la congruità della dichiarazione secondo quanto
riportato nell’allegato tecnico, parte seconda, al presente
regolamento.

Art. 4.
Pagamento della tassa
1. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate bimestrali
sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle
emissioni dell’anno precedente; il versamento a conguaglio si
effettua alla fine del primo trimestre dell’anno successivo
unitamente alla prima rata di acconto.
2. Le somme eventualmente versate in piu’ del dovuto sono detratte
dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, dalle
rate successive, ovvero sono restituite mediante rimborso.
3. In caso di cessazione dell’attività dell’impianto nel corso
dell’anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono
effettuati nei due mesi successivi. In caso di cessione dell’impianto
ad altro soggetto, le rate di acconto dovute dal cessionario sono
calcolate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa
alle emissioni dell’anno precedente presentata dal cedente. In caso
di attivazione di un nuovo impianto le rate di acconto sono calcolate
sulla base delle emissioni presunte di SO?2 ed NO?x.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 26 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro del-l’economia e
delle finanze
Matteoli, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 72