Circolare 27 aprile 1998, n. DPR IV/9/11/749

Interpretazione articoli vari del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484

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G.U. 22.5.1998, n. 117

Agli assessori regionali alla Sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessori provinciali alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

e, per conoscenza

Ai commissari di Governo

Sono pervenuti quesiti in ordine all’interpretazione di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1988, supplemento ordinario n. 8/L, e concernenti la normativa concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, e la disciplina per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e al secondo livello dirigenziale.
Al fine di consentire una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale della disciplina dei predetti regolamenti, si riportano, qui di seguito, alcune indicazioni ritenute opportune in relazione ai singoli articoli oggetto dei vari quesiti.

D.P.R. 10 dicembre 1997 , n. 483

Art. 78.

Il comma 1 dell’art. 78, dispone che i concorsi per i quali alla data del decreto sono iniziate le prove d’esame, sono portati a termine con le procedure vigenti alla data del bando. I quesiti concernono la effettiva portata della disposizione, avuto riguardo alla circostanza che la data del decreto non è contestuale a quella della sua pubblicazione e della relativa entrata in vigore e che nell’arco temporale intercorrente tra i due momenti sono state avviate procedure concorsuali con la effettuazione di prove scritte ovvero sono state completate le procedure stesse fino a pervenire alle relative assunzioni.
In proposito si ritiene che la norma vada interpretata, al di là della sua portata letterale, con riguardo alla natura dell’atto ed ai suoi effetti nel mondo giuridico, per i quali non è sufficiente la conoscenza dell’atto ma occorre che lo stesso entri a pieno titolo nell’ordinamento. Detta condizione è soddisfatta con l’entrata in vigore del provvedimento.
Solo l’entrata in vigore dell’atto regolamentare legittimava, infatti, le aziende sanitarie all’adozione delle iniziative per la definizione delle attività concorsuali già avviate, secondo le nuove procedure.
L’espletamento delle prove scritte nell’arco temporale tra la data del decreto e la sua entrata in vigore è da ritenersi del tutto legittimo in quanto completamento del concorso secondo le procedure vigenti a detta data e non ancora modificate dal regolamento.
L’entrata in vigore dell’atto regolamentare dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, costituisce, infatti, il momento temporale preclusivo per la prosecuzione delle attività concorsuali, non materializzatesi almeno in una prova di esame, secondo le precedenti procedure.
A partire da tale data le attività concorsuali debbono essere portate a compimento secondo le procedure disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997

Art. 74.

In ordine all’art. 74 è stato chiesto di conoscere se la disposizione debba intendersi riferita a tutti gli aspiranti al concorso o esclusivamente al personale di ruolo di cui all’art. 56.
Innanzitutto è opportuno premettere che la formulazione della norma è tale da non dover dare adito a dubbi o perplessità se alla stessa viene data lettura avendo diretto riguardo alla punteggiatura.
Atteso, peraltro, che sono state, comunque, formulate richieste di chiarimento, si ritiene utile precisare che l’eccezione temporale al requisito della specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente è riferita a tutti coloro che aspirano a partecipare ai concorsi per l’accesso al ruolo dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, prescindendo dall’essere o meno in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto.
In sostanza il possesso della specializzazione in una disciplina affine, come prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, supplemento ordinario n. 25, costituisce titolo utile per partecipare al relativo concorso.
La disposizione stabilisce, infatti, una deroga in via generale anche se limitata nel tempo. Il primo periodo dell’articolo e precisamente: "Fermo restando quanto previsto all’art. 56, comma 2, per il personale di ruolo, … " e un richiamo alla deroga speciale e permanente prevista dall’art. 56, comma 2, che regola la particolare situazione giuridica del personale già di ruolo presso le USL e le aziende ospedaliere. Detto personale anche senza specializzazione nella disciplina può partecipare, senza limiti di tempo, a procedure concorsuali presso altre aziende, diverse da quella di appartenenza, sulla base del requisito del servizio di ruolo nella disciplina nel posto già ricoperto.
Articoli vari. Per quanto riguarda i quesiti relativi agli articoli 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55 e rispettivi commi 4, lettera a), punto 2, si precisa che la formulazione "altra posizione funzionale" va riferita, non già al solo personale appartenente all’ex IX livello ma anche a quello appartenente all’ex X livello, come regolato dall’ordinamento del personale secondo la precedente disciplina.
La nuova disciplina concorsuale ha inteso accorpare i predetti livelli IX e X, assegnando ad essi un punteggio di 0,50 per anno, in quanto tali livelli non appartenevano al profilo dirigenziale del previgente ordinamento ed una differenziazione di punteggio, tenuto conto dell’esiguità del totale dei titoli di carriera, avrebbe comportato una evidente polverizzazione dello stesso.
Detto accorpamento, peraltro, è in stretta correlazione con l’accorpamento che è stato previsto nel punto n. 1, lettera a), del comma 4 degli articoli citati, per il servizio prestato nel livello a concorso, o livello superiore, laddove per livello superiore si intende sia il servizio prestato come primario, le cui funzioni di direzione sostanziavano la figura dirigenziale, sia come secondo livello secondo la nuova denominazione della posizione apicale.

Art. 18.

In relazione ai quesiti posti sull’art. 18, comma 7, si rappresenta che la norma va interpretata nel senso che la graduatoria di merito del concorso può essere utilizzata per un periodo di diciotto mesi dalla pubblicazione della stessa, unicamente, per coprire i posti messi a concorso e che per qualsivoglia motivo non siano stati ricoperti dai vincitori o si siano resi disponibili nell’arco temporale predetto (rinuncia, risoluzione, decadenza, morte, ecc.).
Il comma 7 dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 deve essere interpretato in piena sintonia con i limiti ed i vincoli stabiliti dalla legge n. 537/1993, che stabilisce l’utilizzabilità della graduatoria solo per i posti vacanti nel profilo e disciplina già messi a concorso.
Articoli 58, 62, 66. In merito alle disposizioni concernenti il profilo professionale di avvocato (art. 58, comma 1, lettera c); il profilo professionale di ingegnere, architetto e geologo (art. 62, comma 1, lettera c); il profilo professionale di analista-statistico e sociologo (art. 66, comma 1, lettera a); punto 2, lettera b), punto 2 e lettera c), punto 2); è stata rilevata la illogicità del richiesto requisito della anzianità quinquennale di servizio, in quanto nel Servizio sanitario nazionale non esiste personale con tale requisito.
Al riguardo si osserva che le norme regolamentari sono l’esatta riproduzione dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, intitolato: "Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale".
La norma di legge richiede quale requisito d’accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale, oltre che il relativo diploma di laurea, cinque anni di servizio effettivo, corrispondente alla medesima professionalità, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Anche se in concreto non sarà possibile l’acquisizione di personale nell’ambito delle aziende sanitarie in relazione alla non sussistenza nel pregresso ordinamento di livelli che non siano stati già ricompresi nella dirigenza, è del tutto evidente che le disposizioni regolamentari non potevano; comunque, discostarsi dalla previsione della fonte primaria (il decreto legislativo n. 29/1993) prevedendo requisiti diversi.
Si osserva, comunque, che l’acquisizione di personale con i requisiti prescritti dalle disposizioni, di legge e regolamentari, è possibile attraverso le altre amministrazioni ed enti pubblici che hanno nei propri ruoli organici personale inserito nelle posizioni e qualifiche funzionali e nei livelli previsti dalle disposizioni in questione.
Si fa presente, peraltro, che proprio per cercare di superare le difficoltà riscontrate è stato integrato il predetto art. 26 del decreto legislativo n. 29/1993, prevedendo l’ammissione anche di candidati "in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo" (art. 45, comma 15, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998).

Art. 47, 55 , 69 , 77.

In ordine a detti articoli si ritiene opportuno far presente che nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 42 del 20 febbraio 1998 a pag. 111 sono state pubblicate le rettifiche apportate ad alcuni errori contenuti nel testo del regolamento.

Art. 47.

Nell’art. 47, comma 4, lettera a), numero 2, è contenuto un errore di stampa (punti 0,30 per anno invece di punti 0,50 per anno) per il quale è in corso il procedimento per farsi luogo all’errata – corrige.

D.P.R. 10 dicembre 1997 , n. 484

Art. 4, comma 1.

E’ stato chiesto se il previsto multiaccesso categoriale per alcune discipline sia di per sé vincolante o se, al contrario, sia necessaria una preventiva modifica dei regolamenti interni aziendali.
Al riguardo si osserva che l’art. 4 del regolamento prevede che l’incarico di secondo livello dirigenziale può essere conferito esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità e, per alcune di esse, espressamente riserva l’accesso a più categorie professionali.
Per le discipline, per le quali il regolamento prevede l’accesso a diverse categorie professionali, l’accesso stesso non può essere più limitato a una sola categoria; le eventuali tipizzazioni categoriali, già contenute nei regolamenti e nelle piante organiche aziendali, devono ritenersi, infatti, superate per effetto della sopravvenuta normativa. Gli avvisi in corso per il conferimento di incarichi in discipline con pluralità di accesso, che contenessero eventuali limitazioni, debbono essere revocati.
Tale impostazione trova, peraltro, conferma nel diverso sistema di copertura dei posti di primo livello dirigenziale. Infatti per l’accesso al primo livello dirigenziale nelle discipline con pluralità di accesso è previsto (vedi art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997) solo la possibilità e non l’obbligo di conferire i posti in organico attraverso concorsi con accesso riservato a più categorie professionali.

Art. 5, comma 1, lettera b) .

E’ stato chiesto se l’anzianità di servizio nella disciplina, prevista come alternativa all’anzianità più la specializzazione, indicata nella prima parte del comma, sia da intendersi riferita esclusivamente alla disciplina o se al contrario possa essere riferita anche all’anzianità in una disciplina equipollente.
In proposito si ritiene che la lettera della disposizione escluda la possibilità di prendere in considerazione, al fine del raggiungimento dell’anzianità di dieci anni, anche il servizio prestato in discipline equipollenti in quanto il requisito dell’anzianità decennale è alternativo al requisito dell’anzianità di sette anni più la specializzazione. Il criterio più restrittivo è motivato dalla carenza della specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente.

Art. 15, comma 1, primo periodo .

E’ stato posto il quesito se la prima parte del comma 1 dell’art. 15 rappresenti un’implicita proroga degli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 1-septies, della legge 17 gennaio 1997, n. 4.
Al riguardo, si rileva che è di tutta evidenza che la norma regolamentare non può modificare la norma di legge, la quale prevedeva che i suddetti incarichi cessassero alla data del 31 dicembre 1997. Si osserva, peraltro, che la circolare del Ministero in data 30 dicembre 1997, che prospettava l’opportunità della proroga degli incarichi fino all’entrata in vigore del regolamento, era finalizzata unicamente ad evitare soluzioni di continuità nell’assistenza e a consentire ai beneficiari della legge n. 4/1997 di partecipare al conferimento degli incarichi in base alla nuova disciplina.

Art. 15, comma 2, secondo periodo .

In ordine al secondo periodo del comma 2 dell’art. 15, si precisa che, per un refuso, non risulta indicato (oltre che l’art. 5) anche l’art. 1 per quanto riguarda i requisiti richiesti per l’incarico di direzione sanitaria aziendale. L’omissione non è rilevante in quanto la seconda parte del comma è una mera esplicitazione della prima, dalla quale si desume che occorrono i requisiti precedentemente previsti dal regolamento per detto incarico.
La disposizione va, quindi, interpretata nel senso che per l’incarico di direzione sanitaria aziendale occorrono i requisiti indicati nell’art. 1, ad esclusione dell’attestato di formazione manageriale, fino all’espletamento del primo corso utile.
Alcune aziende hanno sollevato, infine, il problema degli avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484 deliberati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del regolamento.
Al riguardo si fa presente che il regolamento non ha previsto, ne’ poteva prevedere, disposizioni transitorie in quanto l’art. 2, comma 1-quinquies, del decreto legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito nella legge 17 gennaio 1997, n. 4, esclude, di fatto, una fase transitoria.
Infatti, tale articolo prevede espressamente che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (10 febbraio 1998), sono abrogate tutte le disposizioni del pregresso ordinamento sui requisiti di accesso e tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle recate dal regolamento stesso.
Ne consegue che tutti gli avvisi pubblici emanati prima della data di entrata in vigore del regolamento debbono essere revocati, con la sola possibile esclusione, per un generale principio di conservazione ed economia degli atti amministrativi e di tutela di legittime aspettative, di quelli per i quali, alla stessa data, la commissione di esperti abbia già iniziato le operazioni di selezione con la valutazione dei curricula.
Si ritiene, peraltro, che, anche in tali ultimi casi, il direttore generale possa comunque revocare l’avviso qualora ritenga più opportuno rinnovare le procedure selettive in ragione della prevedibile maggiore partecipazione di concorrenti che le nuove disposizioni consentono.
Nel fare riserva di fornire ulteriori chiarimenti in relazione ad eventuali ulteriori quesiti, aventi portata generale, si pregano le SS.LL. di voler disporre per la tempestiva conoscenza del suindicato indirizzo interpretativo alle aziende sanitarie del rispettivo territorio al fine di evitare applicazioni disomogenee della normativa in questione.

Il Ministro: Bindi