Decreto 31 luglio 2002

Modifica e integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti e delle tabelle delle discipline affini.

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Gazzetta Ufficiale N. 208 del 05 Settembre 2002

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale ed requisiti ed i criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale;
Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulato il 21 marzo 2002 in relazione alle modifiche apportate al titolo V della Costituzione, con il quale si e’ proceduto, per esigenze di unitarietà sul territorio nazionale, alla individuazione delle discipline nelle
quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa (già di secondo livello) nelle aziende sanitarie, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;
Considerato che l’art. 10, comma 3, del predetto regolamento rimette ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle tabelle valevoli per la valutazione e a verifica dei titoli di carriera e delle specializzazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, (Gazzetta Ufficiale – S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998), e successive modificazioni, concernente le tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti, emanato ai sensi dell’art. 10 del predetto decreto n. 484/1997;
Visto, inoltre, il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;
Considerato che l’art. 74 del predetto regolamento, per come risulta modificato dall’art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine ai limiti temporali di validità delle specializzazioni affini, il quale dispone che la specializzazione nella disciplina puo’ essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine da individuare con provvedimento ministeriale;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale – S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998) e successive modificazioni, concernente le tabelle relative alle specializzazioni affini, emanato ai sensi dell’art. 74 del predetto regolamento n. 483/1997;
Ritenuto di provvedere alla definizione delle tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti, avuto riguardo alla avvenuta individuazione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di secondo livello dirigenziale, ora di struttura complessa;
Ritenuto di provvedere inoltre alla definizione delle tabelle relative alle specializzazioni affini;
Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 5 luglio 2001;
Considerato che le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa non hanno subito modificazioni con l’accordo sopraindicato rispetto a quelle stabilite dall’art. 4, comma 2, del regolamento n. 484/1997, fatto salvo l’inserimento della nuova disciplina di "Epidemiologia" nell’ambito dell’area di sanità pubblica per le categorie professionali dei medici nonche’ per la categoria professionale dei veterinari;
Ritenuto, conseguentemente, che possono essere confermate le tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti nonche’ le tabelle relative alle specializzazioni affini stabilite, rispettivamente, dal decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e dal decreto ministeriale del 31 gennaio 1998 e successive modificazioni, apportando alle stesse le modificazioni e le integrazioni quali esplicitate nel suddetto parere del Consiglio superiore di sanità;
Ritenuto, peraltro di procedere alla rettifica di un errore materiale contenuto nel decreto ministeriale del 2 agosto 2000 per quanto attiene, nell’ambito della disciplina "Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche", la indicazione della scuola equipollente di tecnologia avicola, patologia aviare per la quale risulta omessa la "e" congiunzione e contestualmente la eliminazione della stessa scuola dal novero delle scuole affini per la stessa disciplina "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";

Decreta:

Art. 1.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e per l’accesso all’incarico dirigenziale di struttura complessa per le categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, si fa
riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 ed alle successive modificazioni di cui ai decreti ministeriali del 22 gennaio 1999

(Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1999), del 5 agosto 1999
(Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999) limitatamente ai servizi equipollenti della disciplina di "Gastroenterologia" esclusi dalla limitazione temporale nello stesso prevista, del 2 agosto 2000
(Gazzetta Ufficiale n. 123 del 19 agosto 2000), rettificato con decreto ministeriale dell’8 novembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000) e del 27 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2001).
Art. 2.
Le tabelle di cui ai decreti ministeriali indicati nell’art. 1 sono modificate ed integrate come indicato nell’allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.
Ai fini della partecipazione ai concorsi per dirigente del ruolo sanitario per le categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si fa riferimento alle specializzazioni affini di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale del 31 gennaio 1998 ed alle successive modificazioni di cui ai decreti ministeriali del 22 gennaio 1999 e del 2 agosto 2000;

Art. 4.
Le tabelle di cui ai decreti ministeriali indicati nell’art. 3 sono integrate e modificate come indicato negli allegati 2 e 3 al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2002

Il Ministro: Sirchia

Allegato 1
Ai servizi ed alle scuole di cui alle tabelle "A" e "B" del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, modificate dai decreti ministeriali piu’ analiticamente indicati nelle premesse, sono apportate le seguenti aggiunte o modificazioni:

AREA DI CHIRURGIA E DELLE SPECIALITà CHIRURGICHE

2. Chirurgia generale

Servizi equipollenti.
Oltre ai servizi equipollenti già previsti, sono aggiunti i seguenti:
endoscopia digestiva comprensiva di:
diagnostica e chirurgia endoscopica;
diagnostica chirurgica endoscopica;
diagnostica strumentale e chirurgia endoscopica;
endoscopia diagnostica e chirurgia endoscopica;
endoscopia chirurgica;
endoscopia;
diagnostica e terapia endoscopica;
endoscopia diagnostica e chirurgica;
chirurgia endoscopica;
endoscopia diagnostica e operativa;
endoscopia digestiva chirurgica;
chirurgia ed endoscopia chirurgica;
diagnostica e terapia chirurgica endoscopica digestiva.
2. Chirurgia generale

Scuole equipollenti.

AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI

4. Farmacologia e tossicologia clinica.

Servizi equipollenti.

4. Farmacologia e tossicologia clinica

Scuole equipollenti:
patologia clinica;
farmacologia (a prescindere da orientamenti).
 

AREA DI SANITà PUBBLICA

6. Epidemiologia

Servizi equipollenti:
igiene ambientale;
educazione sanitaria;
igiene e sanità pubblica;
medicina di comunità;
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
igiene;
igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia;
programmazione e organizzazione sanitaria;
metodologia epidemiologica ed igiene;
metodologia epidemiologica clinica;
organizzazione dei servizi sanitari di base;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
igiene ospedaliera;
igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
direzione medica di presidio ospedaliero;
direzione sanitaria di azienda (ASL o ospedaliera);
osservatori epidemiologici;
servizi di epidemiologia;
epidemiologia clinica;
agenzie sanitarie regionali;
statistica medica e biometria;
uffici statistico-epidemiologici e di sistema informativo
sanitario delle aziende sanitarie;
direzione di distretto;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene degli alimenti;
igiene della nutrizione;
scienza dell’alimentazione.
6. Epidemiologia

Scuole equipollenti:
igiene e medicina preventiva(*);
igiene;
igiene ed epidemiologia;
igiene pubblica;
igiene e sanità pubblica;
igiene generale e speciale;
igiene e tecnica ospedaliera;
igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
tecnica e direzione ospedaliera;
statistica sanitaria;
statistica medica.
(*) A prescindere dagli indirizzi e orientamenti per i diplomi il cui corso e’ iniziato prima dell’anno accademico 1991/1992.

AREA DI FARMACIA

1. Farmacia ospedaliera

Servizi equipollenti:

1. Farmacia ospedaliera

Scuole equipollenti:
farmacia industriale;
tossicologia.
2. Farmacia territoriale

Servizi equpollenti:

2. Farmacia territoriale

Scuole equipollenti:
farmacia industriale;
tossicologia.
 

AREA DELL’IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

1. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Servizi equipollenti:

1. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Scuole equipollenti:
tecnologia avicola e patologia aviare.
Allegato 2
Alle tabelle delle specializzazioni in discipline affini di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998, modificate dai decreti ministeriali piu’ analiticamente indicati nelle premesse, sono apportate le seguenti aggiunte.

AREA MEDICA E DELLE SPECIALITà MEDICHE

14. Medicina fisica e della riabilitazione

Discipline affini:
neurologia.
19. Neurologia

Discipline affini:
medicina fisica e della riabilitazione.
Allegato 3
Dalle tabelle delle specializzazioni in discipline affini di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998, modificate dai decreti ministeriali indicati nelle premesse, sono espunte le seguenti specializzazioni nell’ambito delle aree sottoindicate:

AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITà CHIRURGICHE

4. Chirurgia pediatrica

Discipline affini espunte:
chirurgia generale ed equipollenti.
 

AREA DI FARMACIA

1. Farmacia ospedaliera

Discipline affini espunte:
farmacia industriale;
tossicologia.
2. Farmacia territoriale

Discipline affini espunte:
farmacia industriale;
tossicologia.
 

AREA DELL’IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Discipline affini espunte:
tecnologia avicola e patologia aviare.

 
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato