Decreto 27 marzo 2006

Pubblicazione del 21° Gruppo di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza approvate ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza dell’impiego del gas combustibile.

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Gazzetta Ufficiale N. 89 del 15 Aprile 2006

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego
del gas combustibile;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la
sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991,
n. 447, concernente il regolamento di attuazione della citata legge
5 marzo 1990;
Sentita l’apposita Commissione tecnica costituita per
l’applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
Considerata la necessita’, ai sensi dell’art. 3 della citata legge
6 dicembre 1971, n. 1083, di approvare le norme tecniche specifiche
per la sicurezza, pubblicate dall’Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI), in tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui
osservanza fa presumere realizzati secondo le regole della buona
tecnica per la salvaguardia della sicurezza, i materiali, gli
apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas
combustibile;
Considerato che le predette norme tecniche si estendono agli usi
similari di cui all’art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n.
1081, e cioe’ a quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi
domestici e da questi differiscono perche’ richiedono apparecchi o
installazioni diverse;
Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli
impianti costruiti secondo le norme tecniche CEI e UNI-CIG, si
presumono soddisfare la regola dell’arte per la salvaguardia della
sicurezza;
Considerato che le tabelle UNI-CIG relative ai materiali e ai
componenti alla realizzazione degli impianti, non rientrano nel campo
di applicazione della direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi a gas
combustibile;
Considerato che le predette tabelle UNI-CIG, pur mantenendo il
carattere di norme tecniche volontarie, e pertanto, non costituendo
regole tecniche ai sensi della direttiva 98/34/CE, modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che ha abrogato e sostituito la direttiva
83/189/CEE e successive modifiche, conferiscono ai materiali,
prodotti e impianti, costruiti secondo le stesse tabelle, presunzione
di conformita’ alle regole della buona tecnica per la salvaguardia
della sicurezza;
Considerato che costituiscono altresi’ riferimento di buona tecnica
per la salvaguardia della sicurezza le norme tecniche emanate dagli
organismi di normalizzazione di cui all’allegato II della direttiva
98/34/CEE,modificata dalla direttiva 98/48/CE, se dette norme
garantiscono un livello di sicurezza equivalente, sia le norme
tecniche mutuamente riconosciute equivalenti negli Stati contraenti
lo Spazio economico europeo;
Considerata la necessita’, per la piu’ ampia divulgazione
possibile, di pubblicare dette norme tecniche nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato al decreto di
approvazione, trattandosi di norme tecniche finalizzate alla
salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone, in
analogia alla pubblicazione delle corrispondenti norme oggetto di
disciplina comunitaria;
Considerata la convenzione stipulata ai sensi dell’art. 46, comma
3, della legge n. 128/1998 in data 26 novembre 2004 e la convenzione
21 novembre 2005 tra il Ministero delle attivita’ produttive e l’Ente
nazionale italiano di unificazione (UNI) concernente la pubblicazione
delle norme tecniche di sicurezza nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Sono approvate, ai sensi dell’art. 3 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1083 e pubblicate in allegato al presente decreto, le seguenti
norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza (21° gruppo):
1. UNI 9165:2004
Reti di distribuzione del gas – Condotte con pressione massima di
esercizio minore o uguale a 5 bar – Progettazione, costruzione,
collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento.
2. UNI 10582:1996
Prodotti di gomma. Guarnizioni di tenuta di gomma vulcanizzata per
tubi flessibili di allacciamento di apparecchi a gas per uso
domestico. Requisiti.
3. UNI 11003:2002
Contatori di gas – Contatori di gas con pressione di misura non
maggiore di 0,07 bar – Criteri di verifica.
4. UNI 11071:2003
Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a
condensazione e affini – Criteri per la progettazione,
l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione.
5. UNI 7129:2001
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di
distribuzione – Progettazione, installazione e manutenzione.
6. UNI 11137-1:2004
Impianti a gas per uso domestico e similare – Linee guida per la
verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni in
esercizio – Parte 1: prescrizioni generali e requisiti per il gas
della I e II famiglia.
Il presente decreto, con i relativi allegati, e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2006
Il Ministro: Scajola
ALLEGATO
Per l’allegato fare riferimento al supporto cartaceo