Decreto 26 giugno 2000, n. 219

Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

[divider]

Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2000

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA’

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare l’articolo 45, comma 4;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 4 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 15 maggio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota prot. n. UL/2000/7061 del 6 giugno 2000;

ADOTTA
il presente regolamento:

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 4 allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.

2. Le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento. A tal fine devono essere incentivati:

a) l’organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischio infettivo;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani prodotti dalle strutture sanitarie;
c) l’ottimizzazione dell’approvvigionamento e dell’utilizzo di reagenti e farmaci per ridurre la produzione di rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e di rifiuti sanitari non pericolosi;
d) l’ottimizzazione dell’approvvigionamento delle derrate alimentari al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
e) l’utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;
f) l’utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche non clorurate;
g) l’utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.

3. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal presente regolamento. Le strutture sanitarie pubbliche devono, altresi’, provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di economicità.

4. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento sono:

a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonchè i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti elencati nell’allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell’allegato II, compresi tra i rifiuti pericolosi dell’allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, che presentano almeno una delle caratteristiche di pericolo individuate dall’allegato I al decreto medesimo, con esclusione di quella individuata dalla voce "H9" dello stesso allegato I;
d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 dell’allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che presentano la caratteristica di pericolo di cui alla voce "H9" dell’allegato I al predetto decreto:

1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea nonchè da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo IV di cui all’allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell’allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;

3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, esclusi i rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, che:

3a) siano contaminati da agenti patogeni per l’uomo o per gli animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per i quali sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;

e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.

1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonchè altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) i rifiuti costituiti da indumenti monouso;
6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera l), a condizione che sia in esercizio nell’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica, secondo quanto previsto all’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:

1) farmaci scaduti o inutilizzabili compresi i farmaci ed i materiali antiblastici per uso umano o veterinario;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell’allegato I al presente regolamento;
3) animali da esperimento di cui al punto 3 dell’allegato I al presente regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;

i) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con l’impiego di sostanze disinfettanti;

l) sterilizzazione di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 22/1997: abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6. La sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l’essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento nonchè la diminuzione di volume dei rifiuti stessi. L’efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell’allegato III del presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi;

m) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. L’efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.

Art. 3 – Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attivitàdi esumazione ed estumulazione

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonchè i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 – Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attivitàcimiteriali

1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

2. Nel caso in cui la prestazione del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia svolta all’esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell’articolo 58, comma 7-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell’operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Si considerano altresi’ prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di riferimento.

Art. 5 – Recupero di materia dai rifiuti sanitari

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:

a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;
e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
g) oli minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile;
i) toner;
l) mercurio;
m) pellicole e lastre fotografiche.

2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

Art. 6 – Acque reflue provenienti da attività sanitaria

1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.

Capo II – Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Art. 7 – Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è effettuata in impianti autorizzati al sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato l’impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.

3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell’attivazione degli impianti e dell’efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.

4. L’attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell’effettuazione dei controlli periodici.

5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell’impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi o, se si tratta di impianti già in esercizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo i criteri e per i parametri previsti dall’allegato III. Per i parametri essenziali la convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l’impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

6. L’efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti nell’allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.

7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.
8. Fatto salvo l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, presso l’impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell’effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
c) data del processo di sterilizzazione.

Art. 8 – Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".

2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:

a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) le operazioni di stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi.

Art. 9 – Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. I rifiuti sanitari sterilizzati in conformità alle norme precedenti devono essere raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani. Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

2. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 3, le operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti al regime giuridico e alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.

3. Qualora i rifiuti sanitari sterilizzati risultino inclusi tra quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni che disciplinano le operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi.

Art. 10 – Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.

3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) in impianti di incenerimento dedicati;
b) in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e in impianti di incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che tali impianti siano dotati di un sistema di alimentazione per tali rifiuti appropriato ed idoneo a garantire una efficace tutela della salute e dell’ambiente, con particolare riferimento all’obbligo di evitare lo sversamento dei rifiuti sanitari e il contatto dei rifiuti sanitari con gli operatori.

Art. 11 – Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. Salvo quanto disposto al comma 3, i rifiuti sanitari sterilizzati devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. I rifiuti sanitari sterilizzati, che non presentano alcuna delle altre caratteristiche di pericolo di cui all’allegato "I" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono essere smaltiti anche in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, non dotati di un appropriato sistema di alimentazione per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni.

3. I rifiuti sanitari sterilizzati possono essere smaltiti in discarica solo qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tali fini:

a) i rifiuti sanitari sterilizzati non compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono sottoposti alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati;
b) i rifiuti sanitari sterilizzati che sono invece compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono sottoposti alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica dei rifiuti pericolosi.

4. Fatto salvo quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, e quanto stabilito all’articolo 2, comma 1, lettera g), punto 8, e all’articolo 9, i rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Capo III – Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da areecimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento.

Art. 12 – Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5.

6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punti 1 e 3, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Art. 13 – Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1, possono essere riutilizzati all’interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 2.

Art. 14 – Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi dismaltimento

1. I rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento.

2. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità e le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. I rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), punti 2 e 3, devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 15 – Abrogazioni

1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i punti 1.1.3, 2.2 e 4.2.33 della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
b) il decreto interministeriale 25 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1989.

Art. 16 – Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero

1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 45 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 giugno 2000
Il Ministro dell’ambiente Bordon
Il Ministro della sanità Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 353

Allegato I
(art. 2, comma 1, lettera a)

TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE
(elenco esemplificativo)

COMPOSIZIONE TIPO RIFIUTO REGIME GIURIDICO
1. Rifiuti a rischio infettivo di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), C.E.R. 180103 o 180202  Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni Bastoncini cotonati per colposcopia e paptest Bastoncini oculari non sterili Bastoncini oftalmici di TNT Cannule e drenaggi Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi pleurici,ecc.), raccordi, sonde Circuiti per circolazione extracorporea Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale Deflussori Fleboclisi contaminate Filtri di dialisi. Filtri esausti provenienti da cappe (in assenza di rischio chimico) Guanti monouso Materiale monouso: vials, pipette, provette, indumenti protettivi mascherine, occhiali, telini, lenzuola, calzari, seridrape, soprascarpe, camici Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, maglie tubolari) Sacche (per trasfusioni, urina stomia, nutrizione parenterale) Set di infusione Sonde rettali e gastriche Sondini (nasografici per broncoaspirazione, per ossigenoterapia, ecc.) Spazzole, cateteri per prelievo citologico Speculum auricolare monouso Speculum vaginale Suturatrici automatiche monouso Gessi o bendaggi Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili Lettiere per animali da esperimento Contenitori vuoti Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo Rifiuti di gabinetti dentistici Rifiuti di ristorazione Spazzatura  Pericolosi a rischio infettivo 
1-bis Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica batteriologica  Piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni  Pericolosi a rischio infettivo 
2. Rifiuti taglienti, C.E.R. 180103 o 180202  Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso  Pericolosi a rischio infettivo 
2-bis Rifiuti taglienti inutilizzati, C.E.R. 180101 o 180201  Aghi, siringhe, lame, rasoi  Speciali 
3. Rifiuti anatomici, C.E.R. 180103 o 18202  Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili Animali da esperimento  Pericolosi a rischio infettivo 
4. Contenitori vuoti, C.E.R. 180104 180203  Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione  Speciali/ assimilati agli urbani se conformi alle caratteristiche di cui all’art. 5 del presente regolamento 
5. Rifiuti farmaceutici, C.E.R. 180105  Farmaci scaduti, farmaci di ritorno dai reparti  Speciali 

Allegato II
(art. 2, comma 1, lettera a)

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO
(elenco esemplificativo)

DENOMINAZIONE C.E.R
 
Miscela solventi organici….  070704 
Miscela solventi alogenati e non….  070703 
Soluzioni acide….  060199 
Soluzioni basiche….  060299 
Soluzioni con metalli pesanti….  060405 
Soluzioni acquose organiche….  070701 
Terre filtranti da cromatografia ed affini….  070709 070710 
Oli esausti da pompe a vuoto….  130107 
Liquidi di fissaggio….  090104 
Liquidi di sviluppo….  090101 
Reagenti acidi….  060199 
Reagenti basici….  060299 
Reagenti solventi….  070704 
Reagenti solventi alogenati….  070703 
Rifiuti contenenti mercurio….  060404 
Reagenti solidi inorganici….  060405 
Materiali isolanti contenenti amianto….  170601 
Lampade fluorescenti….  200121 
Batterie (pile) ed accumulatori esausti….  160601 160602 160603 

Allegato III
(art. 2, comma 1, lettera a)

CONVALIDA E VERIFICA DELL’EFFICACIA DELL’IMPIANTO E DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE

La convalida dell’impianto di sterilizzazione deve essere effettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella norma UNI 10384/94 parte prima e successive modifiche e/o integrazioni.
L’efficacia dell’impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell’impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l’impiego di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovrà essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre.
Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866. I suddetti controlli devono essere effettuati sotto il controllo del responsabile sanitario e nel caso di impianti esterni alla struttura sanitaria sotto il controllo del responsabile tecnico. La documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell’impianto deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorità.

NOTA ESPLICATIVA IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO NON RECEPITO NEL TESTO

Rapporti tra sfera di applicazione del regolamento e competenza esclusiva in materia di regioni a statuto speciale e province autonome: tale aspetto non viene espressamente trattato nel regolamento nè, come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato, sono state formulate osservazioni in proposito dalla Conferenza Stato-regioni-province autonome. Poichè la questione non è stata trattata in tale sede, si ritiene preferibile non modificare unilateralmente il testo approvato in una parte che riguarda direttamente competenze di regioni e province, ritenendo pacifico che, in mancanza di diverse precisazioni, rimane fermo quanto previsto all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, con conseguente eventuale obbligo di adeguamento, da parte delle regioni e province a statuto speciale, alle sole norme regolamentari che sono diretta esecuzione di disposizioni di principio stabilite con il predetto decreto legislativo.

Art. 1, comma 3:
si ritiene che la suddivisione in due periodi del comma in questione debba essere mantenuta, perchè, mentre la prescrizione del primo periodo – relativa alla gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie secondo criteri di sicurezza e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia – è indubbiamente riferita a tutte le strutture sanitarie, la seconda prescrizione, relativa alla gestione dei rifiuti secondo criteri di economicità, richiama un principio costituzionale che deve improntare l’attività della pubblica amministrazione, e deve quindi ritenersi rivolta alle sole strutture pubbliche.

Art. 2, comma 1, lettera b):
l’unica condizione che rileva ai fini della definizione dei rifiuti sanitari come "non pericolosi" è che non siano compresi tra i rifiuti elencati nell’allegato D del decreto legislativo n. 22/1997. Il fatto che tale allegato sia stato predisposto, come precisato nel testo novellato dell’art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo, "sulla base degli allegati G, H ed I", non sembra essere significativo ai fini della comprensione del testo della lettera in esame e potrebbe forse ingenerare confusione rispetto a quanto indicato nelle successive lettere c) e d).

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

– Per il testo dell’art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda in note all’art. 2.

Note alle premesse:

– Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, reca: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggi".
– La legge 9 dicembre 1998, n. 426, reca: "Nuovi interventi in campo ambientale".
– L’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, è il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolmenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Note all’art. 2:

– Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
– La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: "Istituzione del servizio sanitario nazionale".
– Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuzione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
– Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, reca: "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di orgine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE".
– Il comma 2 dell’art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

"2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’art. 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.

– L’art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

"Art. 23 (Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le province. In tali ambiti territoriali ottimali le province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le province possono autorizzare gestioni anche a livello subprovinciale purchè, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell’ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall’art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l’ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l’assicurazione delle convenzioni di cui all’art. 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l’assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonchè gli altri elementi indicati all’art. 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

– L’art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

"Art. 45 (Rifiuti sanitari).

1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo’ avere una durata massima di cinque giorni.
Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo puo’ raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all’operatore autorizzato al trasporto verso l’impianto di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il presidente della regione, d’intesa con il Ministro della sanità ed il Ministro dell’ambiente, puo’ autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata previa sterilizzazione. Ai fini dell’acquisizione dell’intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro novanta giorni.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato le regioni e le province autonome, sono:

a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti di cui all’art. 7, comma 2, lettera f) e definite le norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli stessi;
c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonchè le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.

5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile dell’impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.

Nota all’art. 3:

– Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, reca: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

Nota all’art. 4:

– Il comma 7-ter dell’art. 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

"7-ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".

Note all’art. 5:

– Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca:

"Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".

– L’art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

"Art. 4 (Recupero dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l’utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici".

Nota all’art. 6:

– Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca:

"Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".

Note all’art. 7:

– L’art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

"Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti).

1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresi’ allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:

a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.

4. Per l’istruttoria tecnica della domanda la regione puo’ avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni da1 ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l’intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu’ conformi all’autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo’ essere presentata domanda di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all’art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all’adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell’impianto.

– L’art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

"Art. 28 (Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero).

1. L’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’interessato. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’art. 2, ed in particolare:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell’impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell’8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l’idoneità del soggetto richiedente.

2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui all’art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest’ultimo conforme all’autorizzazione, l’autorizzazione stessa è revocata.
5. Fatti salvi l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo’ essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l’interessato, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonchè l’ulteriore documentazione richiesta. La regione puo’ adottare prescrizioni integrative oppure puo’ vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica.

– L’art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

"Art. 12 (Registri di carico e scarico).

1. I soggetti di cui all’art. 11, comma 3, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonchè presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell’ambito della provincia dove l’attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all’autorità di controllo che ne fa richiesta.

6. In attesa dell’individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonchè delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri.

Nota all’art. 10:

– Il decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503, reca: "Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonchè di taluni rifiuti sanitari".

Nota all’art. 14:

– Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, reca: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

Note all’art. 15:

– La delibera del comitato interministeriale 27 luglio 1984, reca: "Disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti" (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1984, n. 253).
– Il decreto interministeriale 25 maggio 1989, reca: "Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani".