Decreto 16 febbraio 2006

Ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra rilasciate con decreti DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/2004 e DEC/RAS/013/2005 ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316.

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IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita’
e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la
direttiva 2003/87/CE);
Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316,
recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva
2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad
effetto serra nella Comunita’ europea, ed in particolare l’art. 1,
comma 4, che prevede che l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra e’ rilasciata dal direttore generale per la ricerca ambientale
e lo sviluppo del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e dal direttore generale per l’energia e le risorse
minerarie del Ministero delle attivita’ produttive, nonche’ l’art. 3,
comma 1, che stabilisce che fino al recepimento della direttiva, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzione per
la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di Autorita’
nazionale competente per l’attuazione della direttiva;
Visto il decreto 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004 che
definisce il formato e le modalita’ di trasmissione della domanda di
autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, di richiesta di
eventuali aggiornamenti, nonche’ le specificazioni di dettaglio sulle
informazioni da includere nella stessa;
Visti i decreti DEC/RAS/013/05 del 3 gennaio 2005, DEC/RAS/2215/04
del 31 dicembre 2004 e DEC/RAS/2179/2004 del 28 dicembre 2004 recanti
l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciata ai sensi
del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, ed in
particolare l’art. 1, comma 1, l’art. 2, comma 1, nonche’ l’art. 3,
comma 3, dei medesimi decreti;
Considerato l’art. 3, comma 3, dei decreti di autorizzazione ad
emettere gas ad effetto serra sopra citati recante disposizioni in
materia di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra;
Visto il decreto DEC/RAS/854/2005 del 1° luglio 2005 recante
disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea
C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il
monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto
serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, ed in particolare l’art. 1, comma 2, che modifica le
disposizioni per il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto
serra di cui all’art. 3 dei decreti di autorizzazione sopra citati;
Considerato che l’art. 2, comma 1, dei decreti di autorizzazione ad
emettere gas ad effetto serra sopra citati, stabilisce che i gestori
degli impianti in possesso di autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra devono richiederne l’aggiornamento nel caso di
modifiche della natura o del funzionamento dell’impianto, ovvero di
suoi ampliamenti, ovvero di modifiche dell’identita’ del gestore,
ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio;
Considerato che l’art. 1, comma 3, dei decreti di autorizzazione ad
emettere gas ad effetto serra sopra citati stabilisce che al termine
dell’esame del Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 da
parte della Commissione europea, il direttore generale per la ricerca
ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e il direttore generale per l’energia e le risorse
minerarie del Ministero delle attivita’ produttive procedono ad una
ricognizione delle autorizzazioni concesse e alla loro eventuale
conferma, adeguamento o revoca;
Viste le richieste di aggiornamento delle autorizzazioni ad
emettere gas ad effetto serra pervenute all’Autorita’ nazionale
competente per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE secondo le
modalita’ indicate nel decreto direttoriale 16 novembre 2004, n.
DEC/RAS/1715/2004;
Considerato che la ricognizione delle autorizzazioni sopra citata
e’ stata effettuata sulla base di dette richieste, nonche’ di quanto
previsto nell’allegato 1 della direttiva 2003/87/CE;
Vista la decisione della Commissione europea con C(2005) 1527
finale del 25 maggio 2005 contenente le valutazioni in merito al
Piano nazionale di Assegnazione delle quote di emissioni di CO2 e
alla relativa integrazione predisposti ai sensi dell’art. 9 della
direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e dal Ministero delle attivita’ produttive e notificati
alla Commissione europea rispettivamente in data 15 luglio 2004 con
nota protocollo n. 5164/RAS/2004 e 24 febbraio 2005 con nota
protocollo n. 3525;
Il direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e il direttore
generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle
attivita’ produttive;
Decretano:
Art. 1.
Annullamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra
1. Le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate
con decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004 ai
sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con
legge 30 dicembre 2004, n. 316, ed elencate in allegato A al presente
decreto sono annullate.
Art. 2.
Aggiornamento delle informazioni relative alle autorizzazioni ad
emettere gas ad effetto serra
1. Le informazioni associate al numero identificativo delle
autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con
decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004 ed
elencate nei rispettivi allegati 1, sono aggiornate conformemente a
quanto indicato in allegato B al presente decreto.
Art. 3.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ attestante il
rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas ad
effetto serra
1. I gestori degli impianti di cui all’allegato B presentano una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di
seguito: il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
attestante il rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio di
cui all’art. 3, comma 3, dei decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04
e DEC/RAS/2179/2004 e di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
DEC/RAS/854/2005.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, redatta su carta semplice,
secondo lo schema in allegato C al presente decreto, va inviata
all’Autorita’ nazionale competente per l’attuazione della direttiva
2003/87/CE – Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio –
Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo» – via
Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del comunicato relativo
all’emanazione del presente decreto.
La data di spedizione e’ stabilita e comprovata dal timbro e dalla
data dell’ufficio postale accettante.
3. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non pervenga entro i
termini previsti, l’Autorita’ nazionale competente provvede affinche’
il gestore dell’impianto non possa trasferire quote di emissioni fino
al giorno successivo il ricevimento della dichiarazione.
Roma, 16 febbraio 2006
Il Direttore generale
della Direzione per la ricerca ambientale
e lo sviluppo del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio
Clini
Il Direttore generale
per l’energia e le risorse minerarie
del Ministero delle attività produttive
Garribba