D.L.vo 2 febbraio 2006 n.30

Novità sulle professioni delegate alle Regioni.
Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131.

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Gazzetta Ufficiale N. 32 del 8 Febbraio 2006

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n.30

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione, Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Viste le leggi vigenti in materia di professioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004; Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista l’ulteriore deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005; Acquisito il parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato;
Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, per le politiche comunitarie, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, delle attivita’ produttive, della salute e per i beni e le attivita’ culturali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.
2. Le regioni esercitano la potesta’ legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II. 3. La potesta’ legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.
4. Nell’ambito di applicazione del presente decreto non rientrano: la formazione professionale universitaria; la disciplina dell’esame di Stato previsto per l’esercizio delle professioni intellettuali, nonche’ i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l’esercizio professionale; l’ordinamento e l’organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell’affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l’equipollenza, ai fini dell’accesso alle professioni, di quelli conseguiti all’estero.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note aIle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell’esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo’ avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
– L’art. 117 della Costituzione cosi’ recita: «Art. 117. La potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta’ metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita’ culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta’ legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta’ legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta’ metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo’ concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
– La legge 5 giugno 2003, n. 131, recante:
«Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132.
– La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
Note all’art. 1:
– Per l’art. 117 della Costituzione, vedi note alle premesse.
– L’art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, cosi’ recita:
«4. In sede di prima applicazione, per orientare l’iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino all’entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definira’ i nuovi principi fondamentali, il Governo e’ delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o piu’ decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusivita’, adeguatezza, chiarezza, proporzionalita’ ed omogeneita’ e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli schemi dei decreti, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni», sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo e’ reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo puo’ omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le puo’ modificare in conformita’ alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformita’ dal parere parlamentare.».

Capo II
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2.
Liberta’ professionale
1. L’esercizio della professione, quale espressione del principio della liberta’ di iniziativa economica, e’ tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purche’ non contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione. 2. Nell’esercizio dell’attivita’ professionale e’ vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
3. L’esercizio dell’attivita’ professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l’autonomia del professionista.
4. Le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attivita’ regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalita’ giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalita’ statutarie.

Note all’art. 2:
– L’art. 2229 del Codice Civile cosi’ recita:
«Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali). – La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione e’ ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.».

Art. 3.
Tutela della concorrenza e del mercato
1. L’esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attivita’ professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonche’ della pubblicita’ professionale.
2. L’attivita’ professionale esercitata in forma di lavoro autonomo e’ equiparata all’attivita’ d’impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.
3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attivita’ professionali sono ammessi, secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.

Note all’art. 3: – Si riporta il testo degli articoli 81, 82 e 86 del
Trattato CE, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 e successive modificazioni:
«Art. 81. – 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d’imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosi’ da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtu’ del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese;
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d’imprese e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilita’ di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.».
«Art. 82. – E’ incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu’ imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cosi’ per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.».
«Art. 86. – 1. Gli Stati membri non emanano ne’ mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunita’.
3. La Commissione vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.».

Art. 4.
Accesso alle professioni
1. L’accesso all’esercizio delle professioni e’ libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.
2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attivita’ professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.
3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l’esercizio dell’attivita’ professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.

Art. 5. Regolazione delle attivita’ professionali
1. L’esercizio delle attivita’ professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, dell’autonomia e responsabilita’ del professionista.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.
Regioni a statuto speciale
1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall’articolo l1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Note all’art. 6:
– L’art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131, cosi’ recita:
«Art. 11. (Attuazione dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). – 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonche’ dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potesta’ legislativa ai sensi dell’art. 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l’adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all’esercizio delle ulteriori funzioni amministrative. 3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresi’ disposizioni specifiche per la disciplina delle attivita’ regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.».
Art. 7.
Norma di rinvio
1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 2 febbraio 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia , Ministro per gli affari regionali
Castelli, Ministro della giustizia
La Malfa , Ministro per le politiche comunitarie
Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Scajola, Ministro delle attivita’ produttive
Storace, Ministro della salute
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita’ culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e’ gratuita. Fonte : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato