Legge 31 luglio 2002, n.179

Disposizioni in materia ambientale.

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Gazzetta Ufficiale N. 189 del 13 Agosto 2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
ART. 1.
(Personale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio).

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’art. 1:
– Il comma 2, dell’art. 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante: “Disposizioni in campo ambientale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, è il seguente:
“2. In relazione all’incremento ed alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero dell’ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalità di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall’art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.”.

ART. 2.
(Potenziamento dell’organico del Comando dei carabinieri per la
tutela dell’ambiente).

1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all’organico vigente dell’Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale.
2. Sono a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all’accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.
3. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2002.

ART. 3
(Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti).

1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e dell’assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.033.000 euro per l’anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell’inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente.

ART. 4.
(Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato).

1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconversione a gas metano o a gas di petrolio liquefatti (gpl) dell’intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità, ovvero all’adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente e all’abbattimento delle emissioni inquinanti, è autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 5
(Provvedimenti per l’ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull’ambiente).

1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell’impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonchè per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002 per:
a) l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell’ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonchè al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell’ambito dell’autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall’anno 2002;
b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;
c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull’ambiente, nonchè alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell’ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attività di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell’autorizzazione di cui al comma 1, con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

Note all’art. 5:
– La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante: regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di dannoambientale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988.
– Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999.
– Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante: attuazione della direttiva 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001.
– Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante:
attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993.
– Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante: attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000.
– Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
recante: attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
– Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante: Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 1997.

ART. 6.
(Programma strategico di comunicazione ambientale).

1. Per l’attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all’ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l’esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) l’informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo diprogrammi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università,organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento su problematiche di natura ambientale.
3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l’eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.
4. Nell’ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonchè per le finalità di cui all’articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
Per l’istituzione ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell’ambito dell’autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall’anno 2002.
5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

ART. 7.
(Norme in materia di inquinamento acustico).

1. All’articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, le parole: “e nei pubblici esercizi” sono soppresse.

Nota all’art. 7:
– L’art. 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante: legge quadro sull’inquinamento acustico, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 (Competenze dello Stato). – 1. Sono di competenza dello Stato:
(omissis);
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo.”.

ART. 8.
(Funzionamento delle aree marine protette).

1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l’approvazione, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. L’individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.
3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.
6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.
7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
8. Agli oneri complessivamente derivanti dall’attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Nota all’art. 8:
– L’art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante: nuovi interventi in campo ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998, è il seguente:
“37. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro.”.

ART. 9.
(Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola).

1. Al secondo periodo del comma 10 dell’articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste” sono sostituite dalle seguenti: “e affidati in gestione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro”.

Nota all’art. 9:
– Il comma 10 dell’art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – legge finanziaria 2001 – pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l’anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall’anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall’anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e affidati in gestione con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro.
I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall’art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.”.

ART. 10.
(Contributo all’Ente Parco nazionale del Gran Paradiso).

1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un’area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l’accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d’acqua, per l’educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra lutra), comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all’Ente Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Nota all’art. 10:
– La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 206 del 22 luglio 1992.

ART. 11.
(Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio).

1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.

ART. 12.
(Istituzione dell’Ente Parco nazionale del Circeo)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessati, è istituito l’Ente Parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L’istituzione e il funzionamento dell’Ente Parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorreredall’anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Nota all’art. 12:
– L’art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: legge quadro sulle aree protette, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 1991, è il seguente:
“Art. 34 (Istituzione di parchi e aree di reperimento).
– 1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio.
2. è istituito, d’intesa con la regione Sardegna ai sensi dell’art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l’intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’art. 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d’Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all’art. 8, comma 6.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonchè le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell’ambiente in conformità ai principi di cui all’art. 9.”.

ART. 13.
(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria).

1. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, l’applicazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è sospesa, solo per i contratti a tempo determinato e che non abbiano scadenza successiva al 31 dicembre 2004, per gli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendosi ad essa procedere nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni del citato decreto-legge n. 148 del 1993.

Note all’art. 13:
– Gli articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante:
interventi urgenti a sostegno dell’occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1993, sono i seguenti:
“9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell’anno 1993, lire 450 miliardi nell’anno 1994 e lire 500 miliardi nell’anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall’art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L’erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all’art. 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni.”.
“4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all’art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento anche all’attività espletata presso l’impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in L. 3.500.000.000 per l’anno 1994 e in L. 2.700.000.000 per l’anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla regione Calabria di cui all’art. 3, comma 9, del presente decreto.”.

– L’art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, recante: “Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1984, n. 283, è il seguente:
“Art. 1. – Per l’attuazione dell’intervento idrogeologico e forestale, riferito ad un programma esecutivo per l’anno 1984, concernente i settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, è concesso un ulteriore contributo speciale alla regione Calabria di lire 86.700 milioni in aggiunta a quello di lire 173.300 milioni già autorizzato con decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.
Il programma di cui al precedente comma deve comunque essere approvato dai competenti organi regionali entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.”.

– Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, recante: “Norme sull’impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1984, n. 167, sono i seguenti:
“Art. 1. – 1. In attesa della disciplina organica asostegno dello sviluppo economico della regione Calabria è vietata l’assunzione, da parte della regione medesima, dei consorzi e degli enti regionali interessati, di lavoratori idraulico-forestali.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, nel caso in cui ricorrano temporanee esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, la regione Calabria, i consorzi e gli altri enti regionali operanti nei predetti settori possono assumere esclusivamente lavoratori che nell’anno precedente abbiano prestato alle loro dipendenze attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate. Si considerano utili ai fini del raggiungimento di tale requisito le giornate di assenza dal lavoro per infortunio o malattia indennizzata nonchè per servizio militare. Per il lavoratore che nel corso dell’anno non abbia potuto essere assunto a causa del servizio militare la verifica della sussistenza del requisito viene operata con riferimento all’anno precedente.
3. Il contratto di lavoro di cui al precedente comma 2 non può avere durata superiore al numero di giornate prestate nell’anno precedente.
4. Gli enti interessati debbono trasmettere agli uffici di collocamento l’elenco dei lavoratori occupati nell’anno precedente, specificando per ciascuno di essi il numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori inclusi nel predetto elenco l’avviamento al lavoro avviene mediante richiesta nominativa.
5. L’assunzione prevista dal precedente comma 2 è esclusa per i lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità.
6. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del precedente comma 2 non sono computabili ai fini dell’applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482.”.
“Art. 1-bis. – 1. Le esigenze di manodopera che si verifichino in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel precedente art. 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.
2. Per l’attuazione delle compensazioni di manodopera gli enti di cui al precedente art. 1, quando abbiano necessità di un numero di giornate di lavoro inferiore a quello delle giornate svolte nell’anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione. La regione accerta la congruità del numero dei lavoratori utilizzati dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.”.

ART. 14.
(Disposizioni in materia di siti inquinati).

1. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quater), sono aggiunte le seguenti:
“p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative
discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento”.

Nota all’art. 14:
– Il testo del comma 4 dell’art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dal presente provvedimento è il seguente:
“4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell’ambiente sulla base dei criteri di cui all’art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte;
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p-quater) Pioltello e Rodano;
p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento.”.

ART. 15.
(Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive).

1. All’articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, l’ultimo periodo è soppresso.

Nota all’art. 15:
– Il comma 3, dell’art. 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante: misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993, come modificato dal presente provvedimento è il seguente:
“3. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l’utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l’utilizzazione, la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.”.

ART. 16.
(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico).

1. Per le finalità di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 27, residuano sul capitolo 7850, nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Nota all’art. 16:
– Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante:
misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 1998.
– L’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 25, recante: istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992, è il seguente:
“Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza).
1. Al verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè trasmesse ai sindaci interessati affinchè vengano pubblicate ai sensi dell’art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.”.

ART. 17.
(Bonifica del sito di Portovesme).

1. Al fine di accelerare l’attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2002.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.
(Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare).

1. Al fine dell’attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate. L’individuazione con procedura di evidenza pubblica di cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia, a seguito di diffida con indicazione dei tempi di attuazione delle operazioni di bonifica, del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, che abbiano avviato o assunto impegni nell’ambito del programma di attuazione degli interventi di bonifica. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:
a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l’integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e 4;
b) durata del programma;
c) piano economico e finanziario dell’investimento.
2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio stipula, con i Ministri dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali, delle province e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l’approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell’area e l’approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza definitiva e l’approvazione del progetto di valorizzazione dell’area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell’area e il piano economico e finanziario dell’investimento, secondo le procedure previste dall’articolo 34 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonchè il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico.
4. Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate mediante l’acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.
5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonchè alle modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.
6. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1, il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo.
7. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti accordi siano finanziati e comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per l’approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo.
8. Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall’INAIL sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.
10. Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di loro competenza la procedura di cui al presente articolo.

Note all’art. 18:
– La legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante: nuovi interventi in campo ambientale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998.
– Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante:
regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2002.

– L’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, è il seguente:
“Art. 34 (Accordi di programma).
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato.
5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonchè dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorchè l’intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell’accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.”.

– L’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992, è il seguente:
“Art. 13 (Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato).
1. – 7. (Omissis).
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.”.

ART. 19.
(Nuove norme per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di
serbatoi interrati).

1. Al fine di prevenire l’inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’interno, della salute e delle attività produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
2. Sono fate salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 20.
(Istituzione del Reparto ambientale marino).

1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell’ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 21.
(Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera).

1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonchè di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l’autorità competente per l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 62, comma 8, de
citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all’avvio dell’istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Note all’art. 21:
– Il comma 2 dell’art. 35 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999, è il seguente:
“2. L’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a) è rilasciata dall’autorità competente solo quando è dimostrata, nell’ambito dell’istruttoria, l’impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e forestali nonchè dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

– Il comma 8, dell’art. 62, del citato decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è il seguente:
“8. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l’art. 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino all’adozione di specifiche normative in materia.”.

ART. 22.
(Siti minerari abbandonati).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro per l’anno 2002.
3. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e dellefinanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 23.
(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 7, comma 3, lettera l-bis), sono soppresse le parole da: “qualora” sino a: “tutela ambientale”;
b) all’articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
“c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;”;
c) all’articolo 12, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
“6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95”;
d) all’articolo 19, comma 4, le parole: “Entro il 31 marzo 2002” sono soppresse e dopo le parole: “sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano” sono inserite le seguenti: “, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto,”;
e) all’articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1 gennaio 2003”;
f) all’articolo 30, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
“17-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95”;
g) all’articolo 38, comma 2, dopo le parole: “di imballaggi” sono soppresse le seguenti: “primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo”;
h) all’articolo 39, comma 2, la parola: “primari” è soppressa;
i) all’articolo 41, comma 2, lettera h), le parole: “primari, o comunque” sono soppresse;
l) all’allegato A le parole: “16 01 03 pneumatici usati” sono sostituite dalle seguenti: “16 01 03 pneumatici fuori uso”.
2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 1, lettera l).

Note all’art. 23:
– Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997.
– Il nuovo testo del comma 3 dell’art. 7 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge è il seguente:
“3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
l-bis) il combustibile derivato da rifiuti.”.

– Il nuovo testo del comma 1 dell’art. 8 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
“Art. 8 (Esclusioni).
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera, nonchè, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigenti normativa;
d) (soppresso);
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso;
f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinant
superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell’ambiente, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.”.

– Il nuovo testo dell’art. 12 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 12 (Registri di carico e scarico).
1. I soggetti di cui all’art. 11, comma 3, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonchè presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell’ambito della provincia dove l’attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all’autorità di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell’individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonchè delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri.
6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.”.

– Il nuovo testo del comma 4, dell’art. 19, del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
“Art. 19 (Competenze delle regioni). – 1. – 3. (Omissis).
4. Le regioni sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, le disposizioni occorrenti affinchè gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo.”.

– Il nuovo testo dell’art. 21 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 21 (Competenze dei comuni).
1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell’art. 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’art. 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
3. è, inoltre, di competenza dei comuni l’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell’art. 17.
4. Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui a comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1 gennaio 2003.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi
decreti attuativi.”.

– Il nuovo testo dell’art. 30 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione).
1. L’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed è articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell’ambiente, ed in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell’albo ha potere deliberante ed è composto da quindici membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell’ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanità;
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle regioni;
f) uno dell’Unione italiana delle camere di commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.
3. Le sezioni regionali dell’albo sono istituite con decreto del Ministro dell’ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale all’uopo designato, confunzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall’Unione regionale delle province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell’ambiente.
4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonchè le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all’Albo. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l’autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.
5. L’iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell’iscrizione, nonchè, dal 1 gennaio 1998, l’accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell’Albo della regione ove ha sede legale l’interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale
6. Con decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo, nonchè i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d’iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie, che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per l’iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull’autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle sezioni regionali, per garantire l’efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d’iscrizione.
7. In attesa dell’emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le sezioni regionali dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. L’iscrizione all’Albo è deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
8. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all’albo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle relative norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d’iscrizione presentate all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di cui all’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune o dal consorzio di comuni. L’iscrizione all’Albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale dell’Albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell’interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell’Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell’Albo.
12. Alla segreteria dell’Albo è destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d’iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell’Albo.
15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell’iscrizione all’Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell’art. 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all’Albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantità, la natura, l’origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall’Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.
16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all’interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell’art. 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998. 17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
17-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.”.
– Il nuovo testo del comma 2 dell’art. 38 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“2. Nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all’obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi. A tal fine i produttori e gli utilizzatori sono obbligati a partecipare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all’art. 41. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all’art. 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio.”.
– Il nuovo testo del comma 2 dell’art. 39 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“2. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’art. 41 le attività di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.”.
– Il nuovo testo del comma 2, lettera h), dell’art. 41 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l’attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all’art. 40;
f) garantisce il necessario raccordo tra l’amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell’attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.”.
– L’allegato A al citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
16 01 00 veicoli fuori uso
16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 veicoli inutilizzabili
16 01 05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
16 02 01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
16 02 02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)
16 02 03 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
16 02 04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
16 02 05 altre apparecchiature fuori uso
16 02 06 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell’amianto
16 02 07 rifiuti derivanti dall’industria per la produzione di convertitori in plastica
16 02 08 rifiuti della demolizione dei veicoli
16 03 00 prodotti fuori specifica
16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici
16 03 02 prodotti fuori specifica organici
16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto
16 04 01 munizioni di scarto
16 04 02 fuochi artificiali di scarto
16 04 03 altri rifiuti esplosivi di scarto
16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori
16 05 01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)
16 05 02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti
16 05 03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti
16 06 00 batterie ed accumulatori
16 06 01 accumulatori al piombo
16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03 pile a secco al mercurio
16 06 04 pile alcaline
16 06 05 altre pile ed accumulatori
16 06 06 elettroliti da pile e accumulatori
16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)
16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
16 07 07 rifiuti solidi della pulizia di stive di navi 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

– Il decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, reca: Individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

ART. 24.
(Smaltimento dei rifiuti sanitari).

1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso.

Nota all’art. 24:
– Il comma 2 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente: “Art. 17 (Regolamenti).
1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.”.

ART. 25.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

1. Al comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: “entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2003”.
2. Al comma 3 dell’articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: “, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell’ente gestore”.

Nota all’art. 25:
– Il nuovo testo del comma 2 dell’art. 29 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 29 (Scarichi sul suolo).
1. è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall’art. 27, comma 4;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purchè gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori- limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell’art. 28, comma 2. Sino all’emanazionedi nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell’allegato 5;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonchè dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purchè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) Per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti alla data .di entrata in vigore del presente decreto devono, entro il 31 dicembre 2003, essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all’art. 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosi come sostituito dall’art. 26, comma 2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono conformarsi ai limiti della tabella 4 dell’allegato 5 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data devono essere rispettati i limiti fissati dalle normative regionali vigenti o, in mancanza di questi, i limiti della tabella 3 dell’allegato 5. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato 5.”.
– Il nuovo testo del comma 3 dell’art. 33 del citato decreto legislativo n. 152/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 33 (Scarichi in reti fognarie).
Ferma restando l’inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell’allegato 5, alla tabella 3 gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall’amministrazione pubblica responsabile in base alle caratteristiche dell’impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’art. 28, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell’ente gestore.”.

ART. 26.
(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia).

1. Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l’attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”.
2. All’articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonchè nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po”.

Note all’art. 26:
– Il nuovo testo dell’art. 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante: Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell’inquinamento delle acque, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, come modificato dalla presente legge, è seguente:
“Art. 10 (Venezia e Chioggia). – 1. I comuni di Venezia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell’intera area lagunare gli obiettivi previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1 settembre 1989.
Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell’ambito del progetto integrato definito dall’accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360.
L’approvazione costituisce integrazione del “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia”, nonchè variante agli strumenti urbanistici generali.
3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorchè non rientranti nella tipologia di cui all’art. 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale Veneto n. 962 del 10 settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purchè sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull’impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorità sanitarie competenti. 4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l’esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1 gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l’attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall’art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.”.
– Il nuovo testo dell’art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 (Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione). – 1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonchè nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.”.
ART. 27.
(Piano straordinario di telerilevamento).

1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per l’anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nota all’art. 27:
– Il testo dell’art. 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (“Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nelle regione Campania”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1998, n. 134) è il seguente:
“2. Per l’attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l’anno 1998 e di lire 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da iscriversi su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.”.

ART. 28.
(Modifica all’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

1. All’articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I relativi proventi, determinati ai sensi dell’articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d’ambito”.

Nota all’art. 28:
– Il nuovo testo dell’art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: Disposizioni in materia di risorse idriche, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 14 (Tariffa del servizio di fognatura e depurazione).
1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi, determinati ai sensi dell’art. 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d’ambito.
1-bis. I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi.
2. Gli utenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.
4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. è fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.
4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell’utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.”.

ART. 29.
(Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183).

1. All’articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: “o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso,” sono sostituite dalle seguenti: “o, su sua delega, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l’altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti”.
2. All’articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: “del Ministro dei lavori pubblici” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio”;
b) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: “Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio:”; la lettera d) è abrogata e alla lettera e) le parole: “rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell’ambiente” sono soppresse;
c) al comma 3, dopo le parole: “Il Ministro dell’ambiente” sono inserite le seguenti: “e della tutela del territorio”;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”.
3. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
“3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell’autorità di bacino che partecipa con voto consultivo”.
4. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
“5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell’autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e può comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della protezione civile”.
Note all’art. 29:
– Il nuovo testo dell’art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difsa del suolo).
l Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonchè per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;
b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all’art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui all’art. 25, comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.
2. è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell’ambiente, dell’agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività.
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all’art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a caratte nazionale, verificandone l’attuazione.
3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone tra l’altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti. 4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti. 4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”.

– Il nuovo testo dell’art. 5 della citata legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 (Competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio).
1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio:
a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell’adozione, ai sensi dell’art. 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;
c) predispone la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell’ambiente di cui all’art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all’art. 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell’art 29 della presente legge. La relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell’ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;
d) (abrogato);
e) opera, ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l’utilizzazione delle acque e per la tutela dell’ambiente.
3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all’esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall’inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all’art. 3, comma 1, lettere a) ed h).”.

– Il nuovo testo dell’art.12 della citata legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 12 (Autorità di bacino di rilievo nazionale).
1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l’Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.
2. Sono organi dell’Autorità di bacino:
a) il comitato istituzionale;
b) il comitato tecnico;
c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.
3. Fermo restando quanto disposto dall’art. 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Minstro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai Sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell’autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.
4. Il comitato istituzionale:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all’art. 4;
b) individua tempi e modalità per l’adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l’elaborazione del piano di bacino;
e) adotta il piano di bacino;
f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;
g) controlla l’attuazione degli schemi previsionali e programmnatici di cui all’art. 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell’esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l’amministrazione inadempiente, fissando in dodici mesi il termine massimo per l’inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all’adozione delle misure necessarie ad assicurare l’avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici. 5. Il comitato tecnico è organo di consulenza istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell’autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e può comprendere anche un rappresentate del Dipartimento della protezione civile.
6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni perve-nutegli.
7. il segretario generale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di bacino;
b) cura l’istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;
c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
d) cura l’attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri dele-gatigli;
e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l’esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonchè alle risorse stanziate per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell’ambito del bacino, qualora
abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;
g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.
8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d’intesa con il Ministro dell’ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.
9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell’amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici; a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.
10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.”.

ART. 30.
(Modifica all’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente:
“17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma”.

Nota all’art. 30:
– Il testo dell’art. 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 6 (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa). – l. All’art. 16, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986.
n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: “e delle società di persone”.
2. (Omissis).
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.
4. All’art. 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: “sono applicabili” sono inserite le seguenti: “per i periodi di imposta 1999 e 2000”.
5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (omissis);
b) all’art. 6, comma 1, concernente l’applicazione dell’aliquota ridotta alle società quotate, le parole da:
“le aliquote di cui ai commi” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “l’aliquota di cui al comma 1 dell’art. 1 è ridotta al 7 per cento”.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo d’imposta si applicano le disposizioni del comma 5, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.
7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista dall’art. 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell’importo destinato al fondo imposte differite.
8. All’art. 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: “a fondi rustici” sono sostituite dalle seguenti: “ai beni costituenti l’azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant’altro strumentale all’attività aziendale”.
9. (Omissis).
10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.
12. All’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, le parole: “e al 1 gennaio 1999” sono sostituite dalle seguenti: “, al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000”; nel medesimo comma le parole: “per i quattro periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5” sono sostituite dalle seguenti: “per i tre periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5”.
13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall’imposizione si determina diminuendo l’ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d’imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.
15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale.
16. A decorrere dal 1 gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.
17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma.
18. All’onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l’istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.
19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.
20. (Omissis).
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro dell’ambiente determina l’ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002.
23. (Omissis).
24. Al comma 8 dell’art. 2 della legge 13 maggio 1992, n. 133, le parole: “il successivo , sono sostituite dalle seguenti: “i due successivi .”.

ART. 31.
(Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali).

1. Per l’attuazione di interventi connessi alla risoluzione di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle imprese interessate, in particolare, da riduzione di occupazione dovuta alle predette emergenze è istituito un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio definisce annualmente con proprio decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti contributi.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze mper l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 32.
(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l’anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consigliodei Ministri
Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2033):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (Matteoli) il 28 novembre 2001.
Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede referente, il 17 gennaio 2002 con il parere di tutte le commissioni.
Esaminato dalla VIII commissione il 17, 22, 23, 29 e 31 gennaio 2002.
Esaminato in aula il 4 e 5 febbraio 2002 e approvato il 6 febbraio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1121):
Assegnato alla commissione 13a, in sede referente, l’11 febbraio 2002, con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a e 12a, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Commissione parlamentare per gli affari regionali.
Esaminato dalla commissione il 19, 20 e 21 febbraio 2002; 20, 21 e 26 marzo 2002.
Relazione scritta presentata l’8 aprile 2002 (atto n. 1121/A – relatore sen. Manfredi).
Esaminato in aula l’8, 9, 14, 15 e 28 maggio 2002, e approvato con modificazioni, il 29 maggio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2033/B):
Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede referente, il 30 maggio 2002 con parere delle commissioni I, V, IX, XI, XII e XIV e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione (Ambiente) il 4, 11 e 19 giugno 2002.
Esaminato in aula il 1 luglio 2002 e approvato il 2 luglio 2002.
TABELLA A
(articolo 2, comma 1)

POTENZIAMENTO DELL’ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE

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Grado/ruolo | Unità
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Generale di Brigata | 1
Colonnello | 1
Tenente Colonnello | 1
Maggiore1Capitano | 3
Tenente/Sottotenente | 19
Ispettore | 127
Sovrintendente | 39
Appuntato e Carabiniere | 37
Totale | 229
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato