Dematerializzazione del registro di carico e scarico per la produzione di burro

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, proseguendo nel suo progetto di semplificare e ridurre la burocrozia nel settore agricolo, ha dato il via a tutta una serie di interventi tra cui le “Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico per la produzione del burro ai sensi ai sensi dell’articolo 1-­bis, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”

In questa maniera si eliminiamo i registri cartacei di carico e scarico, compresi l’onere della vidimazione e dei relativi bolli, consentendo alle aziende di registrare online le operazioni. Sicuramente un passo in avanti attraverso “l’intricata foresta della burocrazia”.

Realizzato nell’ambito del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) sarà disponibile a partire dal 1° marzo 2015. Le modalità per la tenuta del registro dematerializzato sono indicate nell’allegato 2 (art.3).

L’art.6 alla lettera c.1 recita “fino al 30 giugno 2015, il registro di carico e scarico di produzione del burro può essere tenuto sia con modalità telematiche che in formato cartaceo” continuando la lettera c.2 riporta “a decorrere dal 1° luglio 2015 il registro di carico e scarico di produzione del burro è tenuto esclusivamente con modalità telematiche”.

Secondo le disposizioni generali previste nell’Allegato 2 il “registro dematerializzato non è soggetto ad alcuna vidimazione preventiva né ad una stampa periodica obbligatoria. Le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito identificato da un codice alfanumerico attribuito dagli Uffici territoriali dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari dell’operatore (codice ICQRF). Sono esclusi i depositi di soli prodotti finiti già confezionati”.

Gli operatori obbligati alla tenuta del registro sono i produttori e i confezionatori e le operazioni verranno registrate entro il sesto giorno successivo alla data di svolgimento dell’operazione, compresi i festivi, seguendo un ordine cronologico.

La modalità di trasmissione delle informazioni potranno avvenire on-­line o tramite web-­service.

 

 

 

Dr.ssa Elga Baviera

Componente della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

 

 

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