Con l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi, sarà data applicazione alla legge n. 163/21 che prevede le lauree abilitanti e l’abolizione dell’esame di Stato. La nuova normativa prevede la modifica degli attuali ordinamenti didattici con l’introduzione di tirocini pratici valutativi (TPV) interni ai corsi di laurea, al termine dei quali si sosterrà un esame finale. Ciò accadrà sia per le lauree triennali che magistrali sulla base del conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti per ciascuna classe di laurea indicati nel relativo decreto ministeriale.
L’abilitazione prevista dal nuovo ordinamento attuativo della legge n. 163/21 viene quindi conseguita con un giudizio di idoneità a seguito della prova pratico-valutativa finale con valore di esame di Stato indirizzata ad uno dei tre settori previsti dalle nuove normative per la sez. A.
L’adeguamento da parte delle Università dei regolamenti didattici d’Ateneo si applicherà a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei relativi decreti rettorali, previa positiva valutazione da parte del MUR dei relativi corsi di studio.
Tutti coloro che alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di Ateneo risultino già iscritti ai corsi di laurea potranno optare per il passaggio ai nuovi corsi di studio.
Coloro che hanno conseguito o che stanno per conseguire i titoli di laurea delle classi previste dai decreti e non hanno optato per il passaggio alla laurea abilitante si potranno abilitare per le sezioni A o B a seguito del superamento di un esame di Stato semplificato.
Tale esame semplificato consisterà nello svolgimento di un’unica prova orale volta ad accertare l’acquisizione delle nozioni e abilità previste dal relativo decreto ministeriale in corso di adozione.
Le modalità semplificate saranno comunque specificate con apposito decreto del Ministero dell’Università sentita la Federazione degli Ordini (cfr. art. 6, c. 2, legge n. 163/21).
I settori della sez. A sono quindi: «Biologia generale e biomedica» (accesso classi magistrali LM 6, 7, 8, 9), «Ambiente» (LM 6, 7, 8, 9, 60, 75), «Nutrizione, igiene e sicurezza degli alimenti» (LM 6, 7, 8, 9, 61). Omogenee procedure sono adottate per l’accesso alla sezione B (triennali) per le classi L13, 2, 32.
Per quanto riguarda i laureati magistrali già in possesso dell’abilitazione professionale alla data di applicazione del nuovo regolamento, gli stessi saranno iscritti alla sezione A dell’albo, nonché nel settore o nei settori per i quali ciascuno di essi dichiarerà di optare. Ciò varrà anche per i laureati che hanno conseguito l’abilitazione all’esito di Esami di Stato indetti prima dell’applicazione del nuovo regolamento.
Per coloro che abbiano conseguito o conseguono all’estero un titolo di laurea idoneo ai sensi della normativa vigente, o per coloro che successivamente all’attuazione della nuova normativa siano in possesso di un titolo abilitante ad un diverso settore a cui sono stati iscritti e che vogliano cambiare, ovvero ad altra professione di cui si è conseguita abilitazione, e idonea per il settore di interesse, si applicheranno le descritte procedure semplificate di esame.




