Nuove tipologie di autoformazione ECM per i Biologi

La Commissione nazionale per la formazione continua, nella riunione del 14 maggio 2026, ha espresso parere positivo sulla richiesta presentata dalla FNOB per il riconoscimento di tre ulteriori tipologie di attività nell’ambito dell’autoformazione ECM.

Si amplia, pertanto, la possibilità per i Biologi di acquisire crediti ECM attraverso attività formative svolte al di fuori degli eventi accreditati dai Provider ECM.

Le nuove attività riconoscibili

Oltre alle tipologie di autoformazione già riconosciute, consistenti nello studio autonomo di testi scientifici — quali articoli, monografie, riviste scientifiche e altri materiali di approfondimento attinenti alla professione — potranno essere valorizzate anche le seguenti attività:

  1. Partecipazione a corsi non accreditati ECM organizzati dalla FNOB o dagli Ordini territoriali dei Biologi
  2. Attività di docenza in corsi non accreditati ECM
  3. Partecipazione a corsi non organizzati da Provider ECM

La novità consente quindi di richiedere il riconoscimento come autoformazione anche per la partecipazione a corsi che, pur non attribuendo direttamente crediti ECM, presentino contenuti di effettivo interesse professionale.

Il riconoscimento non riguarda indistintamente qualsiasi corso non accreditato: resta necessario che l’attività sia pertinente alla professione e coerente con gli obiettivi del sistema ECM.

Come registrare l’attività

Per inserire la richiesta, il professionista deve:

  • accedere con SPID alla propria area riservata del portale CoGeAPS;
  • selezionare la sezione “Formazione individuale”;
  • scegliere la voce “Autoformazione”;
  • Nel materiale autoformazione scegliere “Formazione identificata dall’Ordine”
  • selezionare la tipologia di attività svolta in “descrizione materiale”
  • compilare tutti i campi richiesti;
  • allegare, ove richiesto, la documentazione attestante la partecipazione al corso o lo svolgimento dell’attività di docenza;
  • confermare e trasmettere la richiesta.

È opportuno conservare l’attestato o ogni altra documentazione dalla quale risultino almeno il titolo dell’attività, il soggetto organizzatore, la data di svolgimento e la durata complessiva.

Resta fermo il limite previsto dalla normativa ECM: i crediti acquisibili mediante autoformazione non possono superare il 20% dell’obbligo formativo individuale. Eventuali crediti eccedenti tale soglia non saranno riconosciuti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo ECM.