Il complesso ricorso presentato da numerose strutture accreditare si risolveva, nella sostanza, in una diffusa critica alla sperimentazione della Farmacia dei Servizi avviata nel Lazio, con particolare riferimento alla possibilità di eseguire elettrocardiogrammi, Holter cardiaco e pressorio.
La sentenza, molto articolata, stabilisce in pratica che la Farmacia dei Servizi rappresenta una ulteriore fase nell’ambito del processo che ha visto nel tempo mutare il ruolo delle farmacie, le quali, oltre a quello tradizionale di distribuzione di prodotti farmaceutici, hanno assunto quello nuovo di erogazione di prestazione e servizi sanitari.
Tuttavia, il Tar Lazio ha cura di precisare che gli esami svolti in farmacia devono essere “refertati da persone competenti e autorizzate”.
Più in dettaglio, la sentenza chiarisce che “Il farmacista si limita ad offrire un servizio, mentre gli è inibita l’attività di refertazione e diagnosi. La farmacia non pone, pertanto, in essere prestazioni di tipo «diagnostico» e non svolge attività medica, proprio in quanto la diagnosi è compiuta a mezzo di un provider e a mezzo di attività di telemedicina”.
È esattamente con questo spirito, nella consapevolezza che l’evoluzione delle farmacie è un processo che può essere solo governato e non apoditticamente contrastato, che la FNOB ha siglato l’accordo con la FOFI, accordo che salvaguarda le diverse competenze professionali di biologi e farmacisti, definendo i loro ruoli e funzioni in sinergia per rafforzare la professionalità di entrambe le categorie.
Ricordiamo, infatti, che, sulla base delle intese raggiunte tra le due Federazioni, farmacie e laboratori di analisi privati accreditati o pubblici mettono in rete la strumentazione; l’attività di refertazione, però, è riservata al laboratorio clinico, e dovrà essere sottoscritta da un biologo o da un medico di laboratorio.




