“La riforma epocale per i biologi ora è legge!”: l’editoriale di Vincenzo D’Anna

Con la definitiva approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto attuativo riservato alla professione sanitaria di Biologo, giunge finalmente al traguardo la riforma della nostra categoria, attesa da molto tempo. Un evento unico nel suo genere che, per i cambiamenti che determina, può essere definito, senza enfasi, di portata epocale!!

Cambia la composizione dell’Albo dei Biologi che, pur restando unico – nel senso che tutti gli iscritti godono degli stessi diritti e delle medesime prerogative giuridiche -, si articola in tre distinte macroaree: Biologia generale e biomedica; Biologia ambientale; Biologia della nutrizione e Sicurezza Alimentare.
Ciò che, invece, non è unico e indistinto per tutti gli iscritti riguarda le competenze professionali e gli ambiti di esercizio dell’attività professionale. A seconda del percorso di studi e della tipologia di laurea conseguita, sono specificate le competenze professionali attribuibili a ciascun iscritto e gli ambiti entro i quali può esercitare la propria attività.
In parole semplici, a ciascuno il proprio bagaglio di competenze, derivante dal percorso di studi e dalle conoscenze acquisite.
Per una Categoria che, sulla base delle competenze riconosciute dalla legge, può esercitare oltre ottanta diverse tipologie di attività professionali, si doveva necessariamente mettere ordine, chiarendo e razionalizzando quali di queste attività ciascun iscritto potrà effettivamente svolgere.
Un Albo unico, dunque, con tre diverse macroaree e relative competenze. Queste ultime necessitavano di essere aggiornate, integrate e meglio specificate rispetto a quanto previsto dalle precedenti disposizioni legislative in materia, ossia la legge istitutiva della professione di Biologo del 1967 e la legge del 2001.
La legge istitutiva del 1967 forniva indicazioni generiche sulle competenze professionali, che andavano pertanto meglio precisate e integrate alla luce delle nuove conoscenze scientifiche in campo biologico e delle conseguenti nuove attività professionali che queste avevano reso possibili.
Interi ambiti di attività professionale non erano contemplati, per il semplice fatto che, nel lontano 1967, quelle attività non esistevano oppure non erano ancora adeguatamente identificate e inquadrate rispetto alla pratica professionale dei Biologi.
Erano assenti la Biologia Molecolare, la Genomica, la Nutrizione, l’Ambiente, la Bioinformatica, il Biorrestauro, la Biologia Marina, la Procreazione Medicalmente Assistita, la Biologia Forense, la medicina predittiva e personalizzata e tante altre attività e conoscenze sviluppatesi nel corso dell’ultimo mezzo secolo.
Inoltre, avevamo decine di migliaia di Biologi che esercitavano la propria attività professionale senza precise indicazioni sulle rispettive competenze e senza la tutela derivante dal loro riconoscimento in una norma di legge, che ne garantisse pienamente la legittimità.
Insomma, l’Ordine del terzo millennio è finalmente sorto per tutti i Biologi italiani.
Prima, la legge n. 3/2018, con la quale i Biologi sono entrati a far parte delle Professioni sanitarie, lasciando il comparto dei tecnici sanitari e acquisendo una collocazione parificata a quella delle altre categorie professionali; poi, il DPR di riordino delle competenze professionali: due passaggi che conferiscono a ciascun Biologo iscritto all’Albo una nuova dimensione, tanto sotto il profilo giuridico-professionale quanto in termini di decoro e prestigio personale, che in passato non aveva mai potuto raggiungere.
Ma non basta.
È stato riformato anche l’istituto dell’esame di abilitazione alla professione, che sarà soppresso in quanto la laurea conseguita sarà considerata abilitante. L’esame di abilitazione sarà, infatti, sostituito da una prova specifica, da sostenere nel corso degli studi della laurea magistrale e alla quale sarà attribuito un determinato valore in CFU.
Potranno sostenere l’esame gli studenti che, a quella data, avranno già acquisito i CFU minimi stabiliti da ciascun Ateneo.
Quest’ultimo aspetto non è un dettaglio, ma costituisce un argine sul piano delle conoscenze per coloro che provengono da lauree magistrali non congrue, ossia non conseguite nell’ambito dei corsi di laurea in Scienze Biologiche o Biotecnologiche e che, come tali, possono risultare carenti di tutti quegli insegnamenti che, invece, caratterizzano il percorso dei laureati triennali che hanno conseguito il titolo presso le nostre Facoltà di Scienze Biologiche.
Lo stesso vale per i tirocini formativi previsti per le lauree abilitanti, che sono stati individuati e specificati.
Si tratta, dunque, di una riforma complessiva dell’ordinamento, la cui attuazione richiederà linee guida e successive decisioni esecutive.
Sarà bene chiarire che la laurea abilitante entrerà in vigore per coloro che si iscriveranno, nel prossimo anno accademico, al primo anno dei corsi di laurea che consentono l’accesso all’Albo dei Biologi. Per coloro che si sono già laureati e per quelli attualmente in corso di studi rimarranno, invece, vigenti le norme attuali.
Ci sarà tempo e modo per fornire agli iscritti tutte le informazioni necessarie e procedere alla revisione dell’Albo secondo la nuova tripartizione. L’assegnazione a una delle tre macroaree sarà effettuata sulla base delle tipologie di laurea possedute dagli iscritti e indicate dal DPR.
Auguri a tutti noi!

 

Sen. Dott. Vincenzo D’Anna
presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi