Nuovi reati alimentari e modifiche delle sanzioni amministrative: le novità introdotte con la legge 75 del 21 aprile 2026

La Legge n. 75 del 21 aprile 2026, recante le “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 ed entrata in vigore il 29 maggio 2026, interviene in modo ampio sulla tutela del settore agroalimentare, introducendo nuovi reati alimentari e modificando numerose sanzioni amministrative applicabili in materia di tracciabilità, etichettatura, informazioni ai consumatori, denominazioni protette e commercializzazione degli alimenti.

In particolare, al titolo VIII del libro secondo del Codice penale, crea un nuovo Capo II-bis dedicato ai “Delitti contro il patrimonio agroalimentare” e introduce e rimodula fattispecie di reato specifiche e relative pene:

  • frode alimentare (art. 517-sexies c.p.): punisce chi immette in circolazione o commercializza (anche tramite e-commerce e reti telematiche) alimenti sostanzialmente difformi per origine, provenienza, qualità o quantità da quanto dichiarato, con la reclusione da due mesi a un anno e multa da mille a 4mila euro. La punibilità è espressamente esclusa qualora la condotta sia di lieve entità, valutata in base al valore esiguo del prodotto, alla quantità ridotta o all’assenza di concreto pregiudizio per il consumatore o il mercato.
  • commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.): sanziona l’uso di segni distintivi, diciture o immagini false o ingannevoli sull’origine o sulla qualità degli alimenti, estendendo espressamente la punibilità alle informazioni diffuse sui canali digitali. La pena prevede la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a 20mila euro.
  • contraffazione di Indicazioni Geografiche e Denominazioni Protette (art. 517- quater c.p.): le sanzioni per la violazione o alterazione dei regimi DOP e IGP vengono inasprite, prevedendo la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 10mila a 50mila euro.
  • pena accessoria e circostanze aggravanti (art. 517-octies e 518.1 c.p.). Le sanzioni base aumentano se l’illecito riguarda prodotti dichiarati biologici in assenza di certificazione, oppure se commesso mediante falsificazione di Documenti di Trasporto (DDT) o false dichiarazioni agli organismi di vigilanza. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica, il giudice può disporre come pena accessoria la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso, per una durata compresa tra cinque giorni e tre mesi (art. 517-octies).

Qualora le condotte integrino l’aggravante dell’agropirateria (operazioni reiterate e strutture organizzate), l’art. 518.1 introduce la sanzione accessoria del divieto assoluto di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o fondi erogati dallo Stato, da enti pubblici o dall’Unione europea.

Vengono contestualmente abrogati gli articoli 516 e 517-bis del codice penale.

La norma colpisce espressamente le condotte realizzate online, ampliando il perimetro rispetto alla disciplina previgente.

STRUMENTI DI TUTELA OPERATIVA:

L’art. 15 della Legge 75/2026 introduce l’art. 18-bis nella Legge n. 689/1981, prevedendo il blocco ufficiale temporaneo come misura proporzionata per le violazioni esclusivamente formali o documentali che non incidono sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità del prodotto. In questi casi, anziché procedere al sequestro, l’autorità concede all’operatore 10 giorni per regolarizzare la documentazione. Se l’irregolarità viene sanata, il blocco è revocato senza applicazione di sanzioni ulteriori.

L’articolo 16 della Legge 21 aprile 2026, n. 75 istituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, un organo di coordinamento volto a rendere più efficaci le verifiche sulla filiera, prevenire le frodi e combattere l’illegalità.

 

Altre disposizioni sono state previste (all’articolo 6) a tutela dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP). Essi possono essere dotati di uno speciale contrassegno volontario, realizzato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, con l’obiettivo di rafforzarne la tracciabilità, l’autenticità e la protezione contro fenomeni di contraffazione e falsificazione.

 

Altre novità della legge 75/2026 riguardano l’inasprimento di alcune pene e violazioni già previste.

 

L’art. 7 della legge n. 75/2026 ha modificato, in particolare, quelle disposizioni del decreto legislativo 297/2004 recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”, nelle parti in cui erano previste sanzioni pecuniarie fisse.

  • Modifica gli importi e i commi delle sanzioni amministrative previste per chi viola la protezione dei marchi di origine e qualità protetta (DOP e IGP) e introduce, quale presupposto di fatto della contestazione della relativa violazione, l’omesso pagamento entro 30 gg. dalla ricezione della diffida da parte della struttura di controllo medesima e conferisce alla struttura il potere di inibire all’operatore inadempiente, alla scadenza del suddetto termine, l’utilizzo della denominazione di origine/indicazione geografica protetta in via cautelare e sino all’irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell’ICQRF.
  • Rimodulazione pecuniaria: Le disposizioni in questione vengono sostituite con la previsione di sanzioni graduate tra un minimo ed un massimo.

 

Per la violazione dell’Art. 8 L 75/26 – RINTRACCIABILITÀ di questa norma, prima della riforma il D. Lgs. 190/2006 prevedeva sanzioni comprese tra 750 e 4.500 euro, aumentate del doppio e del triplo rispettivamente per medie e grandi imprese, oggi prevede sanzioni maggiori.

Infatti, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, che non rispettano gli obblighi di tracciabilità, sono soggetti a una sanzione amministrativa:

  • tra 6mila e 48mila euro;
  • oppure del 3% del fatturato totale annuo, se tale importo è superiore a 48mila euro (la sanzione massima non può andare oltre i 150mila euro).

Le sanzioni amministrative saranno determinate in funzione di criteri prestabiliti: gravità del fatto, durata della violazione, opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, condizioni economiche dell’operatore.

 

ART. 9 L 75/26 ETICHETTATURA INGANNEVOLE E PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE: SANZIONI ANCORATE AL FATTURATO

La Legge 75/2026 interviene sul D.Lgs. 231/2017, che disciplina le sanzioni per la violazione del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Tra queste, per le violazioni commesse in materia di:

  • pratiche leali di informazione (art. 3, comma 1),
  • denominazione dell’alimento (art. 8, commi 1, 2, 3 e 4);
  • elenco degli ingredienti (art. 9, commi 1 e 3);
  • indicazione del paese di origine o luogo di provenienza (art. 13, comma 1);

Si inaspriscono le sanzioni rispetto alle precedenti previsioni.

La violazione dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 1169/2011, prima della riforma, era punita, salvo che il fatto costituisse reato, con una sanzione amministrativa da 3mila a 24mila euro, aumentata del doppio per le medie imprese e del triplo per le grandi imprese. La Legge 75/2026, lasciando inalterata la riserva penale, innalza la sanzione amministrativa pecuniaria a un importo compreso tra 4mila e 32mila euro oppure, al 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso, se superiore, con un limite massimo di €100mila.

Per tutte le summenzionate fattispecie la nuova norma indica, comunque, il limite massimo della sanzione pecuniaria irrogabile, come di seguito specificato:

  1. a) 100mila € per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione ex art. 3, comma 1; 4
  2. b) 100mila € per le violazioni in materia di denominazione dell’alimento ex art. 8, comma 1;
  3. c) 25mila € per le violazioni in materia di denominazione dell’alimento ex art. 8, comma 3;
  4. d) 50mila € per le violazioni in materia di denominazione dell’alimento ex art. 8, comma 4;
  5. e) 100mila € per le violazioni in materia di elenco degli ingredienti ex art. 9, comma 1;
  6. f) 50mila € per le violazioni in materia di elenco degli ingredienti ex art. 9, comma 3;
  7. g) 100mila € per le violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza ex art. 13, comma 1.

Anche in questo caso, le sanzioni amministrative saranno determinate in funzione di criteri prestabiliti: gravità del fatto, durata della violazione, opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, condizioni economiche dell’operatore.

 

ART. 10 L 75/26 TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Tra le principali novità introdotte dalla Legge 75/2026 vi è la nuova disciplina sanzionatoria relativa all’utilizzo delle denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari. Viene introdotto il nuovo articolo 7-bis nel D.Lgs. 231/2017, che punisce l’utilizzo abusivo di termini riservati quali “latte”, “burro”, “formaggio”, “yogurt” e delle altre denominazioni di prodotti lattiero-caseari protette previste dal Regolamento (UE) 1308/2013.  La sanzione amministrativa è compresa tra € 4mila – € 32mila euro oppure pari al 3% del fatturato annuo, se maggiore, fino a un massimo di 100mila euro. Oltre alla sanzione pecuniaria sono previsti il sequestro, la confisca e la distruzione della merce e del materiale utilizzato per commettere la violazione.

 

L’art. 13 L. 75/26 modifica alcune disposizioni sanzionatorie contenute nell’art. 4 del Decreto legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 116/2014, in materia di tracciabilità della filiera bufalina.

In particolare, si prevede l’istituzione nell’ambito del SIAN di una piattaforma informatizzata denominata “Registro unico delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati”, nella quale gli operatori della filiera bufalina dovranno inserire quotidianamente una serie di dati specificamente indicati nella disposizione in argomento

Si inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto dal testo precedentemente in vigore, con la fissazione di un minimo edittale di euro 6mila ed un massimo di euro 48mila o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48mila. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150mila.

Si prevede, altresì, la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da 10 a 30 giorni e della pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione, a cura e spese del trasgressore, su due quotidiani a diffusione nazionale.

È previsto l’aumento dell’importo delle sanzioni fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da imprese aventi i parametri di media e di grande impresa, nonché la riduzione fino ad un terzo, se commesse da microimprese

Anche in questo caso, le sanzioni amministrative saranno determinate in funzione di criteri prestabiliti: gravità del fatto, durata della violazione, opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, condizioni economiche dell’operatore.

 

NUOVE SANZIONI NEL SETTORE DEI PRODOTTI ITTICI

Introduce novità anche per il comparto della pesca. In particolare, l’articolo 20 riforma il sistema delle sanzioni amministrative previsto dal d.lgs. n. 4/2012. Restano invece invariati i casi più gravi, come contravvenzioni e reati, per i quali il quadro normativo non cambia.

Ciò che cambia è l’introduzione di soglie e condizioni specifiche per qualificare una violazione come “infrazione grave”, con conseguente assegnazione di punti sulla licenza. La qualifica di infrazione grave ora è subordinata al verificarsi di determinati presupposti. Perché un’infrazione sia considerata grave, è richiesto il superamento di determinate soglie quantitative (come i 100 kg o il 10% del peso totale) o ricada in casi tipizzati specifici.

 

Avvocato Chiara Gala

Ufficio legale Fnob