La Cassazione penale sezione 5, con la sentenza numero 33866 del 15 ottobre 2025, ha stabilito che integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.) il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa allorché l’attività venga svolta con modalità, per continuità, onerosità ed organizzazione, tale da creare l’oggettiva apparenza di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.




