Proposte emendative al DDL AC 2365 “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”

L’articolo 8 del disegno di legge in oggetto introduce tre importanti interventi volti a rafforzare la capacità programmatoria e operativa delle Regioni e Province autonome in materia sanitaria. Anzitutto, si prevede l’accesso anche per tali enti ai dati della Farmacia dei Servizi, finora riservato al livello centrale, al fine di migliorare la pianificazione territoriale. In secondo luogo, si consente l’utilizzo, entro un limite dello 0,5% del finanziamento sanitario nazionale, di risorse per l’acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati, in deroga ai vincoli di spesa, per favorire lo smaltimento delle liste di attesa. Infine, viene escluso dal limite di spesa il pagamento di prestazioni erogate da privati nell’ambito di piani pluriennali di rimborso relativi a oneri pregressi, sostenuti prima del 2012 ma divenuti esigibili solo successivamente, favorendo il recupero dei crediti pubblici senza aggravare la spesa sanitaria complessiva.

Di seguito riportiamo per intero l’articolo 8.

7. Articolo 8
All’articolo 8, primo comma, dopo la lettera b) aggiungere la lettera c): “al comma 10-quater, dopo le parole “ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999 ” inserire le seguenti: “nonché le Regioni e le Province Autonome, secondo modalità e criteri definiti con successivo decreto ministeriale”.
Relazione illustrativo
Si prevede la possibilità anche per Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano di avere accesso ai dati relativi alla Farmacia dei servizi.
8. Articolo 8
Comma aggiuntivo all’art. 8 (Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)
8.2 bis (Concorso delle strutture private accreditate allo smaltimento delle liste di attesa)
Dopo il comma 2 dell’articolo 4, aggiungere il seguente: “2-bis. Per favorire lo smaltimento delle liste d’attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, utilizzando una quota non superiore allo 0,5 per cento del livello annuale del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in deroga all’articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale. Qualora le regioni si avvalgano della deroga di cui al periodo precedente, le medesime regioni aggiornano e sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti la programmazione annuale previsionale, nella quale è data evidenza del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale. Per le regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la valutazione è effettuata nell’ambito delle modalità attuative previste dall’accordo stesso. Nel caso in cui non si verifichi l’equilibrio di bilancio del servizio sanitario regionale, le regioni, nell’esercizio finanziario successivo, pongono in essere i necessari interventi di recupero. Alle medesime regioni è preclusa la facoltà di avvalersi della deroga nell’esercizio successivo a quello in cui è stato verificato il mancato raggiungimento dell’equilibrio di bilancio. Gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tengono conto di tali circostanze”.
Relazione illustrativa
L’incremento del limite di spesa indicato all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recato dall’art. 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, anche con gli aumenti stabiliti per il 2025 e dal 2026 dall’art. 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, rimane ampiamente insufficiente. La norma proposta consente, alle Regioni che intendono avvalersene, di acquisire maggiori prestazioni dai privati accreditati, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale, per la cui garanzia, in sede previsionale e consuntiva, si propone di applicare un procedimento di apposita verifica, analogo a quello previsto dall’art. 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, compreso l’inserimento nei contratti con i privati accreditati di clausole che tengano conto di tali circostanze.
9. Articolo 8
Comma aggiuntivo all’art. 8 (Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)
8.3 bis (Prestazioni erogate per recupero oneri pregressi)
Dopo il comma 3 dell’articolo 4, aggiungere il seguente: “3-bis. Le prestazioni sanitarie acquisite da soggetti privati accreditati, erogate nell’ambito di piani pluriennali di recupero di oneri, già sostenuti prima della entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e divenuti esigibili solo successivamente, non comportando nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, non sono soggette al limite di cui al comma 1.”.
Relazione illustrativa
Sussistono in Campania (e, presumibilmente, anche in altre regioni) rilevanti contenziosi, relativi a differenze tariffarie incassate con azioni legali da alcune case di cura private accreditate, e afferenti a periodi anteriori al 2012 (anno in cui è entrato in vigore decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95).
Successivamente, i giudizi di appello attivati dalla Regione sono sfociati in sentenze definitive favorevoli per la Regione e conseguenti decreti ingiuntivi, per i quali sono in corso di definizione i relativi giudizi di opposizione. Poiché si tratta di importi di rilevante ammontare, anche rispetto al fatturato annuo del debitore, prima che si determinino situazioni di insolvenza che vanificano e/o riducono notevolmente la possibilità di recuperare il credito, è emersa la disponibilità della parte privata a concordare piani pluriennali di rimborso, purché siano sostenibili finanziariamente ed economicamente per la casa di cura.
Al fine di favorire la fattibilità di tali piani pluriennali, sarebbe necessario che – solo in tali casi – il contratto di acquisto delle prestazioni contenga una specifica maggiorazione del limite di spesa annua assegnato alla struttura, in modo da consentire alla casa di cura di utilizzare appieno la propria capacità produttiva, anche oltre il livello di spesa consentito dal limite definito nel comma 1 del presente articolo. In tal modo, per la parte di fatturato annuo corrispondente a tale maggiorazione, si attuerebbe una mera compensazione contabile con il credito oggetto del piano pluriennale, senza determinare nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

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