Biologi nelle ARPA. Il Consiglio di Stato conferma l’obbligo di inquadramento come dirigenti, come richiesto dall’ONB

Il Consiglio di Stato, con sentenza 7 luglio 2021, n. 5167, ha respinto il ricorso dell’ARPAB contro la sentenza del Tar Basilicata n. 782/2019 che, nell’annullare un bando per 1 posto di collaboratore tecnico professionale – biologo – categoria D – del CCNL del comparto Sanità, aveva sancito il principio secondo cui la disciplina di legge (art. 16-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria) e la contrattazione collettiva (cfr. CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999) relative al Comparto sanità – di cui fa incontestabilmente parte il personale delle ARPA – annoverano la figura professionale del biologo all’area della dirigenza sanitaria.

Nel giudizio, l’Ordine Nazionale dei Biologi ha spiegato un intervento ad opponendum per avversare le tesi dell’ARPAB e di Assoarpa (intervenuta, invece, a sostegno della posizione dell’Agenzia).

Il Consiglio di Stato ha, dunque, messo fine alla querelle nel senso auspicato dall’Ordine, alla cui impostazione difensiva ha, peraltro, espressamente aderito, sottolineando che la legge 11 gennaio 2018, n. 3, modificando il d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 133, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, ha espressamente annoverato i biologi fra le professioni sanitarie, confermando l’esistenza di un inquadramento a livello della legislazione primaria che non può essere disatteso né dalla contrattazione collettiva né tanto meno da atti amministrativi.

 

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