Regime forfettario 2021, cosa cambia? Requisiti, limiti e novità per le partite IVA

Regime forfettario 2021, cosa cambia rispetto allo scorso anno e quali sono le novità per le partite IVA? I parametri di accesso alla tassazione agevolata rimangono gli stessi: vediamo requisiti e limiti da rispettare per usufruire dell’aliquota al 15%

Regime forfettario 2021, quali sono le novità in vigore per quest’anno per le partite IVA e cosa cambia rispetto al 2020?

Bisogna segnalare che in realtà il 2021 non prevede, almeno per il momento, cambiamenti significativi in merito al regime sostitutivo Irpef rispetto allo scorso anno.

I parametri, quindi requisiti e limiti di accesso alla tassazione agevolata del 15% (e al 5% per le start up) rimangono inalterati rispetto al 2020.

Vediamo quindi come funziona il regime forfettario e quali sono le cause di esclusione.

Requisiti e limiti per il regime forfettario 2021

La Legge di Bilancio 2021, a differenza della manovra dello scorso anno, non è intervenuta sui parametri di accesso al regime forfettario.

Rimangono quindi in vigore le regole e i limiti già previsti. Il primo requisito per i soggetti titolari di un’attività d’impresa, arte o professione, è avere ricavi o compensi che non superino i 65.000 euro all’anno. In caso si svolgano più lavori corrispondenti a diversi codici ATECO bisogna considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Gli altri requisiti sono:

  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti; non aver percepito oltre 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente o da pensione. Tale soglia non si applica ai lavoratori licenziati o che si sono dimessi, che quindi hanno libero accesso al regime agevolato.
  • esce dal regime forfettario il titolare di partita iva che ha percepito ricavi e compensi per più del. 50% dall’ex datore di lavoro o soggetto riconducibile

Non ci sono limiti che riguardano le spese per i beni strumentali.

Regime forfettario 2021: le cause di esclusione

Le cause ostative al regime forfettario, dalle quali consegue l’esclusione dal regime di tassazione agevolata al 15%, sono varie. In generale, sono esclusi dal regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito; i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato; i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;     gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente; le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni:
  • coloro Che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

 

A cura di

Francesco Blasi

Consulente fiscale dell’Onb