Tar Lombardia: i principi della mobilità sanitaria valgono anche per le attività di laboratorio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione terza, ha pronunciato il 13 settembre una ordinanza, su ricorso del Laboratorio Analisi Martini s.r.l., struttura accreditata con il Servizio Sanitario Lombardo, che ha impugnato dinanzi al Tar alcuni provvedimenti della ATS della città metropolitana di Milano e della Regione Lombardia che vietavano il prelievo domiciliare effettuato su pazienti situati fuori della Regione stessa, conseguentemente non riconoscendo le prestazioni eseguite in regime di accreditamento.

Ad adiuvandum della struttura sanitaria ricorrente sono intervenuti, a sostegno della unicità del SSN e del principio di libera scelta del paziente, e del principio vigente per cui il paziente può liberamente ottenere le prestazioni garantite dal sistema sanitario anche fuori dalla regione di residenza, per i diversi aspetti di tutela l’Ordine Nazionale dei Biologi e Federlab Italia.

Nella Camera di Consiglio del 12 settembre scorso, il Tar Lombardia ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente ed ha sospeso i provvedimenti impugnati affermando che “Considerato che non sussiste un particolare pregiudizio per l’Amministrazione che dovrà rimborsare lo stesso costo della prestazione sia che il prelievo ematico domiciliare, effettuato da personale professionalmente titolato e nel rispetto delle procedure di legge, sia effettuato in Lombardia sia che sia effettuato extra regione in quanto parte ricorrente si assume il costo del trasporto”.

In buona sostanza, ancorché nella sede cautelare, il Tribunale Amministrativo non solo ha riconosciuto la legittimità del ricorso a professionisti accreditati anche fuori del territorio di residenza, ma ha anche confermato, ove ce ne fosse stato bisogno, la omogeneità del S.S.N. ed il principio di libera scelta del paziente, sancito anche dalla recente normativa comunitaria relativa alla mobilità transfrontaliera.

 

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