Diete on-line senza visitare il paziente: sei mesi di sospensione alla Nutrizionista

Non aveva mai “visitato” la paziente. Non l’aveva mai incontrata di persona né ci aveva parlato via Skype oppure attraverso Facetime. Insomma: non c’era stato alcun contatto “fisico”. Alla cliente era bastata una semplice telefonata e poi il saldo (bonifico) del compenso professionale (150 euro per la fase “dimagrimento rapido in un mese” e 90 per il “mantenimento”), per vedersi recapitare un bel piano alimentare on-line.
E’ questa la vicenda di cui si è occupato il Consiglio di Disciplina dell’Ordine nazionale dei Biologi. Una storia che nasce da lontano. Dal marzo del 2017, per la precisione, quando il procedimento era stato attivato prima di finire in “stand-by” nel momento in cui scattò la fase di rinnovo degli organismi direttivi dell’ONB. Una storia dunque ereditata dall’attuale Consiglio di Disciplina e chiusasi, nella seconda metà dello scorso mese di gennaio, con la decisione di infliggere sei mesi di stop all’esercizio professionale di una Biologa Nutrizionista. Il motivo? Violazione del Codice Deontologico (artt. 2, commi 3 e 5, art. 8, comma 3).
La prescrizione di una dieta on-line, ha infatti osservato il Consiglio: “si risolve in un comportamento professionale gravemente contrario ai doveri del Biologo Nutrizionista in quanto espone il paziente ad un grave rischio per la sua salute“. D’altronde, è apparso subito chiaro che chiunque, cliccando sul sito della dottoressa e seguendo le sue indicazioni, poteva compilare una scheda prestampata e inviarla telematicamente a lei, per poi ricevere una dieta personalizzata, sempre via internet, previo pagamento del compenso richiesto. All’opposto, ha notato ancora l’organo di Disciplina dell’Onb: “l’attività professionale del Biologo Nutrizionista si basa, prevalentemente, sulla valutazione dei bisogni energetici e nutritivi del paziente. Una valutazione che, se riferita al singolo individuo, prevede l’applicazione di una serie di strumenti e di metodiche specifici che non possono prescindere dal rilievo di alcune misure antropometriche“. Tradotto in soldoni: non è possibile prescrivere diete senza aver prima esaminato il paziente.
La Biologa sottoposta all’esame del Consiglio di Disciplina invece, si era messa a predisporre ed a rilasciare piani alimentari on-line senza aver mai visto il cliente con il rischio concreto di propinargli una dieta inadeguata o addirittura pericolosa per la salute. Un modus operandi “contrario ai principi generali di professionalità specifica (art. 2, comma 5 del citato Codice), improntata al principio di scienza, coscienza e perizia qualificata (art.8, comma 3 del citato Codice)“. Tra l’altro, il Consiglio di Disciplina ha anche ricordato la natura specifica di quel tipo di prestazione, che è di tipo sanitario, così come definita dall’Agenzia delle Entrate (su parere del Ministero della Salute), che intende per prestazione sanitaria effettuata da un Biologo “la visita nutrizionale con rilascio della dieta personalizzata“, ammettendone anche la detrazione fiscale da parte del soggetto che la riceve.
Ancora, dettato deontologico alla mano: il Biologo viene altresì chiamato a svolgere l’attività professionale “secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata“, con “l’obbligo di rifiutare l’incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza“. E proprio alla luce di tutte queste considerazioni, la condotta professionale della dottoressa è stata giudicata censurabile. Né sono state ritenute sufficienti le sue argomentazioni difensive. La Nutrizionista, infatti, ha ritenuto di aver svolto la propria attività “con scienza e perizia qualificata” puntando, tra l’altro, sull’alta percentuale di clienti, a suo dire, soddisfatti, per dimostrare che aveva ragione.
In sede di audizione la stessa Nutrizionista, che pure in passato era già stata raggiunta da un’altra sanzione per un analoga condotta, dissimulando una mancata conoscenza delle decisioni dell’Ordine dei Biologi in materia di diete on-line, aveva dichiarato che avrebbe valutato “in futuro come comportarsi”. Già, ma come se non aveva mai fatto dietrofront? Secondo il Consiglio di Disciplina, il fatto contestato era ancora più grave dal momento che, risultando pubblicizzata (anche) sul suo sito on-line, la “consulenza a distanza” della dottoressa finiva col rivolgersi ad un numero indeterminato di persone stante l’ampia (e sostanzialmente inarrestabile) diffusione delle notizie quando queste vengono veicolate attraverso la rete.
Ulteriore aggravante, occorre sottolinearlo, è stata la reiterazione di tale condotta, già censurata con una precedente decisione dallo stesso Consiglio. Decisione che non è stata in alcun modo intaccata dal Tribunale di Roma (cui pure si era appellata la Nutrizionista). Come se non bastasse, infatti, a dispetto delle censure subìte, la Biologa ha continuato ad utilizzare il web attraverso la rete dei social network (Instagram e Facebook), per consentire alla clientela più lontana di seguire le sue prescrizioni senza la necessità di una visita o di un contatto diretto.
Tutto questo, insieme alla reiterazione (nel tempo) delle condotte accertate ed alla rilevanza di tale comportamento (dal punto di vista disciplinare), ha spinto il Consiglio di Disciplina dell’Ordine nazionale dei Biologi ad una pronuncia di responsabilità disciplinare nei confronti della Biologa ed all’applicazione della sanzione.