Spunti di riflessione: dieta, chi è il vero specialista? L’ONB prova a fare chiarezza

Da più parti si chiede all’ONB di intervenire contro gli abusivi nel campo della nutrizione nonché di difendere le prerogative dei biologi distinguendole, laddove necessario, da quelle facenti capo ad altre figure, come, ad esempio i dietisti, i consulenti alimentari, i trainer tella nutrizione, i preparatori atletici. Ma anche per difenderli da opinioni limitative delle competenze dei biologi nel campo della nutrizione propalate da medici nutrizionisti. A tal proposito giova ricordare come nel marzo del 2016, il portale “IlFattoAlimentare” pubblicava un interessante articolo dal titolo “Dieta: chi è il vero specialista? Medico, dietologo, dietista o biologo nutrizionista?” in cui si intervistava il presidente dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, dott. Antonio Caretto.
A distanza di quasi due anni e mezzo dalla pubblicazione, la domanda è stata più volte riproposta e le risposte che ne sono derivate, molteplici, a dire il vero, e spesso in contraddizione tra loro, non sono mancate. Sull’argomento, è il caso di sottolinearlo, ancora oggi regna la confusione più totale e in tanti, spesso senza averne i titoli, in questi anni, si sono rimpallati (o addirittura hanno avocato a sé) il diritto di prescrivere e suggerire diete e regimi alimentari tra i più svariati e fantasiosi. E allora, come Ordine Nazionale dei Biologi, riteniamo sia giunta, per l’ennesima volta, l’ora di fare decisamente chiarezza sull’argomento, con alcuni spunti di riflessioni e le dovute precisazioni del caso.

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In primo luogo pare opportuno far notare come alcuni recenti interventi dell’Ordine dei Biologi, all’interno del ruolo istituzionale proprio degli stessi ordini, sono stati tesi a intervenire per ridurre e prevenire gli abusi che da varie parti si verificano nel settore della nutrizione e della dietetica a scapito della sicurezza dei cittadini utenti. In tal senso si è richiamata la necessità di fare riferimento alle professioni abilitate dalla Legge in tale delicato settore, ognuna per le proprie competenze.
Proprio e soltanto in tale contesto di maggiore tutela dei cittadini ed alla luce di alcune delle affermazioni contenute nell’apprezzabile intervista del Presidente ADI (clicca qui per leggerla), e ad integrazione della stessa, pare opportuno proporre alcune considerazioni che possono essere utile al corretto inquadramento della problematica delle competenze professionali, relativamente al profilo del biologo.
Una prima notazione attiene alla definizione di nutrizionista attribuita al biologo che opera nel settore dell’alimentazione e della dietetica. Il termine, pur non previsto da norme di legge, è entrato nell’uso ordinario esclusivamente, come in molti casi simili di professioni multisettoriali, semplicemente per indicare l’ambito professionale della nutrizione quale uno dei tanti in cui il biologo può operare per effetto della legge istitutiva della professione.
Sul punto, ed al fine di integrare e supportare correttamente quanto emerso, nel marzo del 2016, dall’intervista del presidente ADI, può essere utile riepilogare i precisi riferimenti normativi che, in generale, riconoscono la competenza del biologo nel campo della nutrizione umana.
In primis l’art. 3, comma 1, lettera b), della legge 24 maggio 1967, n. 396 “Ordinamento della professione di biologo”, stabilisce che forma oggetto della professione di biologo la “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante”.
Il D.M. 22 luglio 1993, n. 362 (“Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi”), nella tabella G, sezione “tariffario minimo per la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante” indica, tra le prestazioni di competenza del biologo nell’ambito della “Valutazione bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”, le seguenti attività:
“a) determinazione della dieta ottimale umana individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche;
b) determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, etc. in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo attività, etc.);
c) determinazioni di diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi, etc.”.
Successivamente l’art. 31 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, nell’elencare le competenze professionali proprie dei biologi, prevede che:
“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti…
h) problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici; …”.
Da un punto di vista più generale, l’art. 6-ter del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, include i biologi nell’ambito del personale sanitario di cui deve essere individuato il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale.
Il successivo art. 7-bis stabilisce quindi la costituzione dei Dipartimenti di Prevenzione, strutture operative dell’unità sanitaria locale con il compito di garantire la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita.
Tra le funzioni del Dipartimento di Prevenzione l’art. 7-ter del d. lgs. 502/1992 include la tutela igienico-sanitaria degli alimenti e la sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
Ai sensi del successivo art. 7-quater, comma 2, le regioni disciplinano l’articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate, tra l’altro, a “igiene degli alimenti e della nutrizione”.
Le linee-guida concernenti l’organizzazione del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie locali, approvate con decreto del Ministro della Sanità 16 ottobre 1998, individuano due aree funzionali nelle quali si può articolare il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione: quella di “Igiene degli Alimenti e delle Bevande (I.A.B.)” e quella di “Igiene della Nutrizione (I.N.)” .
L’art. 4, comma 2, del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 (“Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”), include, tra le discipline concorsuali per l’accesso alle funzioni dirigenziali destinate ai biologi (oltre che a medici e chimici), l’Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell’area di sanità pubblica.
Pare anche utile ricordare che il Consiglio Superiore di Sanità è intervenuto sul tema delle competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico, biologo e dietista, con due pareri resi, rispettivamente, nelle sedute del 15 dicembre 2009 e del 12 aprile 2011.
In particolare, nel 2011 il citato Consiglio ha precisato che:
“a) Mentre il medico-chirurgo può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuare dal medico-chirurgo.
b) Il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio ‘benessere’, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento della salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.
c) Il dietista, profilo professionale dell’area tecnico-sanitaria, individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3, del D. Lgs. 502/92, ‘svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale’ e, in particolare, in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica”.
Infine, nonostante siano trascorsi quasi due anni a mezzo dalla pubblicazione dell’articolo,  si rende necessario far notare, anche in questa sede, senza alcun intendimento polemico e solo come contributo alla corretta comprensione di quanto esposto, al presidente ADI dr. Caretto, ed allo stesso intervistatore dr. Pratesi, come risulti del tutto errata l’affermazione circa la presunta chiusura dal 2014 ai biologi della Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione.
A riprova di ciò il Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, con il Decreto 16 settembre 2016 , recante il Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici». (Decreto n. 716) ha previsto, tra l’altro, il riordino della Scuola Scienza dell’alimentazione “con accesso per laureati magistrali in Biologia (Classe LM6), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe LM9), Biotecnologie industriali (Classe LM8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (Classe LM7), in Farmacia e Farmacia industriale (Classe LM13), in Chimica (Classe LM54), Medicina Veterinaria (Classe LM42), Scienza della Nutrizione Umana (Classe LM61), nonche’ i corrispondenti laureati specialisti e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti.”
Questa ultima precisazione pare essenziale per rimuovere eventuali fraintendimenti derivabili dall’errata affermazione, certo involontaria, emersa nel corso dell’intervista sia da parte dell’intervistatore e dello stesso intervistato.
Infine da parte dell’Ordine Nazionale dei Biologi si esprime l’auspicio che, ferma restando l’esigenza di rimuovere e prevenire ogni fenomeno di abusivismo nel campo della nutrizione umana, i professionisti del settore, e le relative rappresentanze scientifiche ed ordinistiche, promuovano sinergicamente ogni possibile azione tendente ad innalzare la qualità delle prestazioni professionali.