Accreditamento strutture, consorzi e aggregazioni tra laboratori di analisi: Consulta boccia legge regionale campana n. 10 del 31 marzo 2017

Con sentenza n. 117 del 01.06.2018, la Corte Costituzionale ha bocciato la Legge regionale campana n. 10 del 31 marzo 2017 nella parte in cui (comma 8) proroga i termini per la formazione delle aggregazioni e/o consorzi tra laboratori di analisi, fissata al 30.06.2018. 

L’atto della Consulta riconferma, in pratica, l’ineludibilità del possesso del requisito di accreditamento della soglia minima di efficienza per le singole strutture di laboratorio al fine di poter continuare ad erogare prestazioni in accreditamento, ovvero a carico del servizio sanitario regionale.

Giova ricordare che la norma bocciata dalla Corte Costituzionale, era stata approvata con un maxi emendamento a firma del presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca.

Ad ogni buon fine, nel comunicare che l’Ufficio legale dell’ONB sarà disponibile per maggiori chiarimenti e precisazioni (chi lo desidera, può scrivere a segreteria@onb.it oppure a segreteria@peconb.it), ecco qui, di seguito, la parte di interesse dei laboratori di analisi:

6.- La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, della legge reg. Campania n. 10 del 2017, promossa in riferimento agli artt. 117, terzo comma, in materia di tutela della salute, e 120, secondo comma, Cost., e in relazione all’art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006, è fondata.

Il comma 796 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 detta misure per la riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.

La norma impugnata stabilisce che «[i]n fase di prima applicazione del piano di riassetto ed efficientamento della rete dei laboratori di analisi operanti in ambito regionale, su istanza dei soggetti che hanno già aderito ad una aggregazione rientrante esclusivamente nelle figure giuridiche disciplinate dai decreti del Commissario ad acta per il piano di rientro, i termini per gli adempimenti intermedi previsti dai predetti decreti possono essere prorogati dalla competente ASL, acquisito il parere del Commissario ad acta. I soggetti che, trascorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano al di sotto della soglia delle 70.000 prestazioni equivalenti e che non abbiano aderito ad un’aggregazione decadono dall’accreditamento istituzionale. In pendenza di motivata istanza di proroga del predetto termine presentata dalla struttura interessata e fino alla pronuncia della competente ASL, che deve provvedere nei 30 giorni successivi all’istanza, i termini sono sospesi. Nel provvedimento aziendale con cui l’ASL si pronuncia motivatamente sull’istanza, in caso di provvedimento favorevole, vengono ragionevolmente rideterminati i termini per gli adempimenti intermedi previsti dalle vigenti disposizioni commissariali. Al fine di garantire la progressiva piena attuazione del processo di riorganizzazione e efficientamento della rete laboratoristica ed il rispetto della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni equivalenti su base annua per tutti i soggetti accreditati, il termine per il conseguimento della predetta soglia minima è fissato al 30 giugno 2018. A partire dal primo luglio 2018, i laboratori che non raggiungono, in forma singola o aggregata, la soglia minima di efficienza di 200.000 prestazioni equivalenti su base annua decadono dall’accreditamento istituzionale».

Anche in questo caso la sostanza normativa non è dissimile dalle precedenti.

L’impugnato comma 8 introduce una proroga generica del sistema di accreditamento dei laboratori, invadendo la competenza del Commissario ad acta che – per i motivi già specificati – sostituisce nel periodo di vigenza del piano di rientro la Regione. Per di più, la disposizione impugnata non è neppure conforme agli standard organizzativi stabiliti dal legislatore statale per rendere più efficiente ed economico il sistema inerente alla tutela della salute in ambito regionale.

Il comma 8 dell’art. 1 della legge reg. Campania n. 10 del 2017 deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, in materia di tutela della salute, e 120, secondo comma, Cost.

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