Il Tar Emilia Romagna respinge il ricorso contro l’Alma Mater Studiorum che seleziona un biologo come professore associato per le malattie apparto visivo

Con sentenza 210/2018, il Tar Emilia Romagna-Bologna ha respinto il ricorso presentato da un ricorrente contro l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, che aveva definito una procedura concorsuale, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il settore concorsuale 06/F2 – malattie apparato visivo; settore scientifico disciplinare MED 30 – malattie apparato visivo, che ha visto prevalere una biologa su un medico.

Il ricorrente sosteneva che la laurea in scienze biologiche sarebbe un requisito non congruente con l’abilitazione in un settore concorsuale che presuppone lo svolgimento di attività clinica, al quale potrebbero accedere -dunque- esclusivamente medici abilitati all’esercizio della professione.

A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha, dunque, censurato anche la legittimità degli atti inerenti all’Abilitazione Scientifica Nazionale (cd. “ASN”) conseguita dalla biologa in questione, all’esito della tornata 2012.

Il Tar Emilia Romagna-Bologna, aderendo alle tesi sostenute anche dall’Ordine Nazionale dei Biologi, ha respinto il ricorso rilevando, tra l’altro, che «il decreto di indizione della ASN 2012 non richiede(va) alcun titolo di studio necessario per la partecipazione alla procedura nazionale. Non si tratta di un’omissione ma di adempimento della previsione dell’art. 2 D.P.R. 117/2000 che stabilisce “la partecipazione alle valutazioni comparative è libera, senza limitazione in relazione [..] al titolo di studio posseduti dai candidati”. Ottenuta l’abilitazione, un candidato ha pieno titolo a partecipare alla procedura concorsuale in esame, a prescindere dai titoli di studio posseduti, poiché la finalità è l’assunzione in ruolo di un professore universitario di II fascia, che svolge principalmente attività di ricerca e didattica, la legge non richiede specifica qualificazione in campo medico in capo ai candidati. La procedura in esame non ha ad oggetto l’affidamento a professori di prima o seconda fascia di funzioni assistenziali ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 517/1999 e quindi non è requisito indispensabile la laurea in medicina».

 

 

Di seguito riportiamo il testo integrale della sentenza