Infestazione dei distributori automatici

La colonizzazione degli insediamenti produttivi, commerciali, dei mezzi di trasporto e dei macchinari da parte di animali sin antropici e infestanti (blatte, ditteri, ratti, uccelli, ecc.) è un problema igienico-­sanitario di considerevole importanza.

L’attuazione di piani di monitoraggio, controllo ed intervento finalizzati alla prevenzione, controllo e lotta risulta di fondamentale importanza. Senza entrare nel merito di aspetti tecnico-­‐scientifici (che si potranno evincere attraverso la lettura del “Quaderno Tecnico n. 1: «Pest Management»” edito dall’AIBA e scritto dalla Commissione permanente di studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”) vorrei invece addentrarmi negli aspetti legislativo-­giuridici per altro molto importanti.

La Cassazione Penale, con sentenza n. 19026 del 02.05.2013, si è espressa sul tema ribadendo che “risponde di reato di cui all’art. 5, lett. d), della Legge 283/1962 il legale rappresentante di una società per avere distribuito per il consumo alimentare, mediante un distributore automatico collocato presso altra ditta, del Tè insudiciato da escrementi di topo.”

Il fatto riguarda un’azienda che all’interno dei propri locali teneva un distributore automatico di bevande calde (cioccolata, tè, caffè, cappuccino, ecc.) di proprietà di un’altra società (l’imputato). Il fatto volle che un giorno una persona riscontrasse escrementi di topo dentro una bevanda al gusto di tè erogata proprio dal distributore automatico di cui sopra.

Quindi da una parte si ha l’azienda (l’imputato) che produce i distributori e li colloca presso altre strutture commerciali pubbliche e private e dall’altra parte si ha l’impresa, dove il distributore in questione era posto e miscelava bevande insudiciate da deiezioni di topo.

Da una prima analisi dei fatti si potrebbe affermare che la responsabilità dell’accaduto (infestazione di topi e conseguente contaminazione di alimenti) sia a carico di chi ha posizionato presso i propri ambienti il distributore in questione e non di chi lo ha affidato in gestione e che periodicamente ne curava il funzionamento e la ricarica delle materie prime. Invece la Cassazione Penale si è espressa in maniera assolutamente inversa!

Analizzando la normativa in essere e nello specifico il Regolamento (CE) n. 852/2004 che nell’articolo 1 (“Ambito di applicazione”), di seguito riportato, stabilisce le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari (comma 1) e quali produzioni/fasi ne sono escluse (comma 2) si evidenzia quanto segue:

1) che la sicurezza igienico-­sanitaria dei prodotti alimentari va garantita lungo tutta la catena alimentare di conseguenza anche durante l’esposizione/distribuzione/vendita dei prodotti confezionati presenti nei Distributori Automatici (“Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti”);

2) che i Manuali di Corretta Prassi Igienica (art. 1, comma e) fungono da utili strumenti per gli OSA e per l’applicazione da parte di questi del sistema HACCP a tutti i livelli della catena alimentare quindi anche nell’ambito dell’utilizzo dei Distributori Automatici;

3) che nel comma 2, dell’art. 1, i Distributori Automatici non sono elencati tra le fasi verso le quali non si applica il Regolamento (CE) n. 852/2004;

4) che la responsabilità sulla sicurezza degli alimenti incombe soprattutto sugli OSA.

 

Quindi la normativa vigente sembra proprio che attribuisca molta responsabilità al soggetto detentore nei propri ambienti dei distributori automatici (l’OSA) e non a chi li da in locazione in principio del fatto che è proprio l’OSA il responsabile della sanificazione e del controllo degli infestati (nello specifico dei topi) presso le proprie strutture. Infatti il noleggiatore dei distributori non ha alcuna responsabilità su ciò che avviene nell’esercizio (buona o pessima gestione del sistema HACCP, corretta applicazione di piani di prevenzione, monitoraggio e di lotta agli infestanti quali i muridi e dell’applicazione delle specifiche norme).

Insomma il caso è molto interessante perché rivede le responsabilità generate da un consolidato sistema commerciale di distribuzione di bevande attraverso distributori automatici disposti presso imprese private ed enti pubblici.

Si ricorda che i distributori automatici, specialmente quelli che preparano sul momento tisane e altre bevande, possono generare seri rischi igienico-sanitari come quelli oggetto della presente News.

Ma allora perché la Cassazione Penale ha attribuito tutte le responsabilità solo al locatore? La risposta è molto semplice in quanto della qualità igienico-­sanitaria delle bevande erogate dai distributori ne risponde solo colui che ne gestisce la concreta funzionalità cioè colui che può accedere agli ingranaggi per effettuarne la manutenzione, la sanificazione, il monitoraggio e che si occupa della ricarica delle materie prime. Quindi ne risponde il locatore!

In poche parole da questa curiosa ed interessante storia emerge che nel caso in cui la vendita di alimenti (non dimentichiamoci che per accedere alle bevande somministrate dagli erogatori automatici bisogna introdurvi delle monete quindi all’atto pratico si ha “vendita”) si ha per mezzo di distributori automatici esposti al pubblico il soggetto vincolato alla manutenzione (quasi sempre il noleggiatore dei distributori) deve adottare tutte accortezze imprescindibili al fine di evitare che gli alimenti in questione siano infestati, contaminati e insudiciati.

L’imputato in questione è stato anche “fortunato” in quanto non gli è stato contestato il reato di “commercio di sostanze pericolose per la salute” (Codice Penale, art. 444)!

Dall’analisi di questo caso appare evidente come nella sicurezza alimentare bisogna sempre (anche nella più banale consulenza) conoscere molto bene la normativa di settore e soprattutto saperla ben interpretare. Ovviamente ciò implica costanti sforzi che comunque col tempo vengono sempre premiati!

 

Legge 30 aprile 1962, n. 283

Art. 5.

E‘ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

Omissis…

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

 

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004

del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO

del 29 aprile 2004 sull’Igiene dei prodotti alimentari

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:

a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare;

b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;

c) è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in particolare per quelli congelati;

d) l’applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all’applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare;

e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell’osservanza delle norme d’igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell’applicazione dei principi del sistema HACCP;

f) è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle temperature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi;

g) è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti. Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all’igiene degli alimenti.

 

2. Il presente regolamento non si applica:

a) alla produzione primaria per uso domestico privato;

b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;

d) ai centri di raccolta e alle concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene.

3. Gli Stati membri stabiliscono, in conformità della legislazione nazionale, norme che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2, lettera c). Siffatte norme nazionali garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

 

 

 

Dr. Luciano O. Atzori

Consigliere e Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi

Coordinatore della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

Delegato nazionale per l’Igiene, la Sicurezza e la Qualità

Coordinatore del Comitato EXPO2015

Esperto in Sicurezza degli Alimenti e in Tutela della Salute

 

 

 

Dr.ssa Elvira Tarsitano

Membro della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

 

 

 

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