Additivi per Mangimi

G.U.U.E. n. L 289 del 31.10.2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 della Commissione del 29.10.2013 relativo alla “Autorizzazione della Bentonite quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali”.

Di seguito si riporta la versione integrale del testo del nuovo Regolamento.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1060/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2013

relativo all’autorizzazione della bentonite quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, para-­‐ grafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento disciplina la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2) La bentonite è stata autorizzata a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi appartenente al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti, per animali di tutte le specie, dalla direttiva 82/822/CEE della Commissione (3). Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione della bentonite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali in qualità di agente legante e antiagglomerante e, in conformità all’articolo 7 di detto regolamento, di una nuova autorizzazione come sostanza per il controllo della contaminazione dei radionuclidi destinata a tutte le specie animali. Inoltre, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda per una nuova autorizzazione della bentonite come sostanza per la riduzione della contaminazione dei man-gimi dalle micotossine destinata a tutte le specie animali. Tali domande richiedono che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» ed erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nei pareri del 2 febbraio 2011(4), del 14 giugno 2011 (5) e del 14 giugno 2012 (6) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, la bentonite non ha influenza sfavorevole sulla salute animale, umana o sull’ambiente e che può essere efficace come agente legante e antiagglomerante e come sostanza per il con-­‐ trollo della contaminazione dei radionuclidi destinata a tutte le specie animali. È stato altresì riconosciuto che la bentonite può essere efficace come legante dell’aflatossina per le vacche da latte e che questa conclusione può essere estesa a tutti i ruminanti. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio suc-­‐ cessivo alla commercializzazione. Essa ha inoltre verifi-­‐ cato il rapporto sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi presentato dal laboratorio di riferimento isti-­‐ tuito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Poiché gli studi in vitro presentati soddisfano le condi-­‐ zioni per la dimostrazione dell’efficacia degli additivi tec-­‐ nologici stabilite dal regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (7), in particolare al punto 4 dell’allegato II e al punto 1.4 dell’allegato III, ed è stato riconosciuto che dimostrano chiaramente la capacità di legare l’aflatossina B1 (AfB), e inoltre che la capacità di legare, relativa al-­‐ l’aflatossina B1, è stata definita come una caratteristica della bentonite, la conclusione sull’efficacia come so-­‐ stanza per la riduzione della contaminazione dei man-­‐ gimi dalle micotossine può essere considerata sufficiente per estenderne l’uso al pollame e ai suini.

(6) La valutazione della bentonite dimostra che sono soddi-­‐ sfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza può essere autorizzato l’impiego di tale additivo secondo quanto specificato negli allegati del presente regolamento.

(7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della bentonite come legante e antiagglomerante, è opportuno prevedere un periodo transito-­‐ rio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

La bentonite di cui agli allegati, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e ai gruppi funzionali «sostanze che riducono la contaminazione dei mangimi da micotossine», «leganti», «antiagglomeranti» e «sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi», è autorizzata come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite negli allegati.

Articolo 2

L’additivo di cui all’allegato II appartenente ai gruppi funzionali «leganti» e «antiagglomeranti» e i mangimi contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 19 novembre 2015 in conformità alla normativa applicabile prima del 19 novembre 2013 possono continuare ad essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2013

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

 

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3) Quarantunesima direttiva 82/822/CEE della Commissione, del 19 novembre 1982, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 347 del 7.12.1982, pag. 16).

(4) EFSA Journal 2011; 9(2):2007.

(5) EFSA Journal 2011; 9

(6):2276. (6) EFSA Journal 2012; 10(7):2787.

(7) Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).

 

ALLEGATO I e ALLEGATO II

 

 

Fonte: G.U.U.E. n. L 289 del 31.10.2013

 

 

Dr. Luciano O. Atzori

Consigliere e Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi

Coordinatore della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

Delegato nazionale per l’Igiene, la Sicurezza e la Qualità

 

Le NEWS sull’Igiene, Sicurezza e Qualità rappresentano una forma di informazione/formazione di natura tecnico-­‐scientifica, legislativo-­‐giuridica, burocratica e di etica professionale utile ai Biologi che operano, o intendono operare, nel settore della Sicurezza Alimentare, della Sicurezza sul Lavoro e dei sistemi di Qualità.

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