Le frodi alimentari: sistema sanzionatorio

Nell’ambito di un recente evento organizzato dall’ONB è emerso e si è discusso del fenomeno delle Frodi Alimentari. Vediamo di fare il punto della situazione.

Il sistema sanzionatorio delle frodi alimentari si può ricondurre a tre diversi livelli:

1) il primo livello riguarda la disciplina prevista dagli articoli 439, 440, 441, 442, 444, 452, 514, 515, 516, 517 e 517 bis del Codice penale (pericolo concreto: nocività);

2) il secondo riguarda la Legge n° 283/1962 inerente la disciplina igienico-sanitaria della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (pericolo potenziale: pericolosità);

3) il terzo riguarda le normative specifiche di settore che disciplinano la composizione (in natura o del disciplinare di produzione) e le modalità di conservazione dei prodotti alimentari.

 

In particolare le norme del Codice Pensale considerano le infrazioni quali delitti, puniti con la reclusione o la multa, che possono suddividersi tra:

1) infrazioni che hanno attinenza sanitaria: adulterazione o contraffazione di alimenti, commercio di tali prodotti o comunque nocivi, rispettivamente con gli artt. 440, 442 e 444 c.p., anche senza dolo e dunque semplice per colpa (art. 452 c.p.) oppure presunto dalla legge (es. artt. 439 e 444).

2) infrazioni che hanno attinenza commerciale: dolosa conseguenza di un bene alimentare al posto di un altro o non conforme (origine, provenienza, qualità o quantità) art. 515 c.p. oppure commercio di un alimento non genuino (art. 516 c.p.) o con indicazioni e marchi ingannevoli (art. 517 c.p.). Con l’aggravante generale se vengono perpetrate nei confronti di prodotti di qualità protetta (DOP e simili) artt. 517-bis e 517-quarter nel caso di detenzione e vendita di prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazione di origine contraffatte.

 

Elga Baviera

Membro della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”