D.P.R . 8 agosto 2002, n. 207

Regolamento recante approvazione dello statuto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Gazzetta Ufficiale N. 222 del 21 Settembre 2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo 35, con il quale è stato istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e l’articolo 38, il quale istituisce l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare il comma 6 dell’articolo 10;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, ed in particolare il comma 2, dell’articolo 2, con il quale sono state apportate modificazioni al comma 4 del citato articolo 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, occorre procedere all’emanazione, nelle forme previste dall’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dello statuto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici, in conformità ai principi e ai criteri direttivi definiti dallo stesso articolo 8 e dalle disposizioni introdotte dall’articolo 2, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l’articolo 12 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 marzo 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell’11 marzo e 22 aprile 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. è approvato l’unito statuto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici, composto di diciannove articoli e visitato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addì 8 agosto 2002 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 120

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
– Il testo dell’art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:
– Il testo dell’art. 87 della Costituzione è il seguente:
“Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.”.

– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 reca:
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.”.
– Si riportano il testo degli articoli 8, 9, 35 e 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
“Art. 8 (L’ordinamento).

1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
3. L’incarico di direttore generale dell’Agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell’incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell’Agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell’Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonchè della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell’ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell’ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell’Agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l’approvazione dei programmi di attività dell’Agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l’autonomia dell’Agenzia;
d2) l’emanazione di direttive con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere;
d3) l’acquisizione di dati e notizie e l’effettuazione di ispezioni per accertare l’osservanza delle prescrizioni impartite;
d4) l’indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell’Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell’ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell’entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all’Agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all’Agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse;
f) attribuzione all’Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresì all’Agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l’Agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del Tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell’Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell’Agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilità di adeguare l’organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
m) facoltà del direttore generale dell’Agenzia di deliberare e proporre all’approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del Tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall’attività dell’Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.”.

“Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria).

1. Alla copertura dell’organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell’ordine:
a) mediante l’inquadramento del personale trasferito dai Ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridottel le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all’Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell’organico dell’Agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell’inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell’Agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.”.

“Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).

1. è istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e del territorio; identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del suolo e tutela delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, inquinamento e rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile; risorse idriche.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell’ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.”.
“Art. 38 (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici).

1. è istituita l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L’Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l’individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
3. All’Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell’Agenzia, emanato ai sensi dell’art. 8, comma 4, prevede l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell’ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell’ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all’Agenzia.”.

– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 reca:
“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”.
– Il comma 6 dell’art. 10 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario), è il seguente:
“6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, di cui all’art. 38 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico ed al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall’art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.

– L’art. 12 della legge 6 luglio 2002, n. 137 recante delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè di enti pubblici, è il seguente:
“Art. 12 (Trasferimento di uffici all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici).

1. All’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell’ambito dell’Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”.

STATUTO DELL’AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI

Art. 1.
Natura e sede dell’Agenzia
1. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici (A.P.A.T.), istituita dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, negli articoli seguenti indicata con la denominazione: “Agenzia”, ha sede in Roma.
2. L’Agenzia è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente statuto.
3. Ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 4, lettera i), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Art. 2.
Competenze e fini istituzionali
1. L’Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. In tale ambito, essa svolge in particolare:
a) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti la protezione dell’ambiente, come definite dall’articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonchè le altre a carattere tecnico operativo o di controllo assegnate all’Agenzia medesima con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, nell’ambito della normativa vigente;
b) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli l e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchè ogni altro compito a supporto dello Stato per le funzioni di rilievo nazionale di cui all’articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni;
2. L’Agenzia svolge altresì le funzioni e le attribuzioni già di competenza dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici, degli Uffici di biblioteca e documentazione dell’Ufficio per il Sistema informativo unico (SIU), ad eccezione di quelle del Servizio dighe, del Servizio sismico e dei rimanenti Uffici per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento.

Note all’art. 2:
– L’art. 01 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 recante: “Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è il seguente:
“Art. 01 (Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell’ambiente).

1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente consistono:
a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell’ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell’ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;
d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti:
i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell’aria, delle risorse idriche e del suolo;
lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità;
le metodologie per il rilevamento dello stato dell’ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonchè gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell’ambiente, delle aree naturali protette, dell’ambiente marino e costiero;
e) nella cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente e con l’Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonchè con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;
f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell’esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all’attività di auditing in campo ambientale;
g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonchè nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;
h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull’igiene dell’ambiente;
i) nell’attività di supporto tecnico-scientifico
agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
l) nei controlli ambientali delle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;
m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;
n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.
2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.
3. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente di cui all’art. 1 e le agenzie regionali e delle province autonome di cui all’art. 03, ciascuna nell’ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.”.

– La legge 18 maggio 1989, n. 183 reca: “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1989, n. 120 supplemento ordinario.
L’art. 1 è il seguente:
“Art. 1 (Finalità della legge).

1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono. 3. Ai fini della presente legge si intende:
a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;
c) per corso d’acqua: i corsi d’acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;
d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d’acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonchè il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d’acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente;
qualora un territorio possa essere allagato dalle acque dipiù corsi di acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore;
e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.
4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.
5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica nonchè principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.”.

– L’art. 4 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 è il seguente:
“Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonchè per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;
b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all’art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui all’art. 25, comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.
2. è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell’ambiente, dell’agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività.
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all’art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l’attuazione.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.
4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i reparti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”.

– L’art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è il seguente:
“Art. 88 (Compiti di rilievo nazionale).

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonchè indirizzi volti all’accertamento, ricerca e studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell’economia idrica e per la protezione delle acque dall’inquinamento;
e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall’art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all’art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonchè ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;
n) ai compiti fissati dall’art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;
o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell’utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all’art. 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall’art. 29, comma 3;
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall’art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) alla definizione ed all’aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall’art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
t) all’individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;
u) all’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all’art. 15, comma 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchè dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
v) all’emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;
z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;
bb) [alla vigilanza sull’Ente autonomo acquedotto pugliese].
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.

Art. 3.
Organi dell’Agenzia
1. Sono organi dell’Agenzia ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori.

Art. 4.
Direttore generale
1. L’incarico di Direttore generale dell’Agenzia è conferito ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale.
2. Il Direttore generale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. Il Direttore generale è responsabile dell’organizzazione e della gestione dell’Agenzia, adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari al fine di assicurare la continuità delle funzioni istituzionali dell’Agenzia ed il raggiungimento dei suoi obiettivi, in attuazione delle direttive ed indirizzi del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Cura i rapporti con le istituzioni, ed in particolare con l’Agenzia europea per l’ambiente (AEA).
4. Nell’esercizio dei poteri di cui al comma 3, il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) predispone i bilanci e i rendiconti dell’Agenzia;
b) adotta i programmi di attività per dare attuazione alle direttive dei Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, stabilendo i conseguenti indirizzi gestionali dell’Agenzia;
c) definisce l’articolazione delle strutture operative dell’Agenzia;
d) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonchè di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
e) svolge funzioni di direzione e coordina le strutture dell’Agenzia, stabilendo, in attuazione delle direttive del Ministro dell’ambiente e della tutela dei territorio, gli indirizzi generali dell’attività dell’Agenzia e quelli particolari per lo svolgimento delle sue diverse funzioni istituzionali, e ne verifica l’attuazione, con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica dell’Agenzia agli indirizzi impartiti;
f) adotta gli atti per l’utilizzazione del personale, secondo criteri di efficienza ed efficacia;
g) adotta i decreti di cui all’articolo 11 dello statuto;
h) stipula la convenzione con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di cui all’articolo 7, comma 3;
i) stipula accordi e convenzioni di carattere generale e programmatico con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10;
l) nomina collaboratori esterni, esperti in materie tecnico-scientifiche, giuridiche e amministrative, con contratto di collaborazione occasionale e/o continuativa, nei limiti delle risorse finanziarie dell’Agenzia e comunque non oltre un contingente numerico da definire nella pianta organica dello statuto.
5. All’incarico di Direttore generale si applicano le incompatibilità previste dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. L’incarico di Direttore generale cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e può essere revocato esclusivamente nelle ipotesi di responsabilità per l’accertata inosservanza delle direttive generali del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, per i risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, definiti nella convenzione di cui all’articolo 7, comma 3.

Note all’art. 4:
– L’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:
“Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall’art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998).

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico, l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico, salvo i casi di revoca di cui all’art. 21, nonchè il corrispondente trattamento economico. Quest’ultimo è regolato ai sensi dell’art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all’art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all’art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubblicheamministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delledirettive generali e per i risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall’art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all’art. 24, comma 2.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento. Le modalità per l’utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all’art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonchè per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all’art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.”.

– L’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:
“Art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi).
(Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato prima dall’art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall’art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall’art. 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998 nonchè dall’art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 1998).

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonchè 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’art. 9, commi l e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveridi ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonchè agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l’attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonchè l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all’art. 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di quarantacinque giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L’elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, nonchè le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell’anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio;
sono altresì tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.”.

– L’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 recante: “Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili” è il seguente:
“Art. 1 (Registro dei revisori contabili).

1. è istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili. 2. L’iscrizione nel registro dà diritto all’uso del titolo di revisore contabile.”.

Art. 5.
Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori dell’Agenzia è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed è così composto:
a) due membri effettivi ed uno supplente, di cui uno con funzioni di presidente scelti dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio;
b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell’economia e delle finanze.
2. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, o tra soggetti in possesso di specifica professionalità ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e predispone una relazione sui bilanci e sui rendiconti dell’Agenzia, che è trasmessa al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro dell’economia e delle finanze in allegato agli stessi atti.
4. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni, ovvero sino alla scadenza del mandato del Direttore generale, ed i singoli componenti possono essere riconfermati. Ai membri compete un’indennità determinata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
5. Qualora uno dei componenti del collegio cessi dall’incarico prima della scadenza, viene sostituito con le stesse modalità del componente cessato e dura in carica fino alla scadenza originaria del componente sostituito.

Art. 6.
Comitato
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall’articolo 2, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, il Comitato direttivo dell’Agenzia, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, è così composto:
a) due membri designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio;
b) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Comitato direttivo coadiuva il Direttore generale, il quale partecipa alle riunioni coordinandone i lavori, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dal presente statuto. Nell’esercizio di tale compito, il Comitato è sentito in materia di: a) bilanci e rendiconti dell’Agenzia;
b) atti di programmazione delle attività previsti dall’articolo 7;
c) decreti relativi al funzionamento dell’Agenzia, da adottarsi ai sensi dell’articolo 11;
d) atti convenzionali da stipularsi ai sensi dell’articolo 10;
e) qualsiasi altra questione il Direttore generale ritenga opportuno sottoporre alle sue valutazioni.
3. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni del Comitato sono disciplinate con apposito decreto, emanato ai sensi dell’articolo 11 dal Direttore generale dell’Agenzia, sentito lo stesso Comitato direttivo.
4. Il Comitato direttivo dura in carica cinque anni, ovvero fino alla scadenza del mandato del Direttore generale ed i singoli componenti possono essere riconfermati. Ai membri compete un’indennità determinata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela dei territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
5. Il Comitato è sentito per tutti gli atti che coinvolgano le regioni e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.
Programmazione delle attività
1. L’Agenzia opera sulla base di un programma triennale di attività, aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse in attuazione delle direttive del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Il programma comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’Agenzia. 2. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali sono comunicati alla Conferenza delle regioni e provincie autonome e trasmessi per l’approvazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il programma e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.
3. Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Agenzia stipula un’apposita convenzione di durata triennale con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, nella quale sono definite le linee prioritarie di azione nel campo della protezione dell’ambiente, della tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo e i risultati attesi nell’arco temporale di riferimento. In tale convenzione sono altresì definiti:
a) contenuti e modalità di esercizio dell’attività di consulenza e supporto al Ministero prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 4 dicembre 1996, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
b) entità e modalità di erogazione di ulteriori finanziamenti riconoscibili all’Agenzia, a carico del bilancio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per la realizzazione di speciali iniziative rientranti nella sua sfera di ordinaria operatività;
c) strategie per il miglioramento dei servizi;
d) modalità di monitoraggio da parte del Ministero dei fattori gestionali interni dell’Agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse, nonchè per la verifica dei risultati di gestione;
e) eventuali funzioni di rappresentanza a livello internazionale e comunitario attribuite all’Agenzia nei settori di sua diretta competenza;
f) i criteri per l’erogazione della quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali, di cui all’articolo 9, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;
g) entità e modalità di erogazione alle Agenzie regionali o provinciali di finanziamenti assegnati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e relative modalità di controllo dell’uso di dette risorse e dei risultati conseguiti.
4. L’Agenzia trasmette al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sulla attività svolta nel corso dell’anno precedente, nella quale sono specificamente illustrate le principali iniziative poste in essere e i più rilevanti risultati conseguiti nei diversi ambiti funzionali di propria competenza, in rapporto alle priorità ed agli obiettivi fissati. Nella stessa relazione sono evidenziati gli eventuali scostamenti verificatisi e le cause che li hanno determinati.

Art. 8.
Strutture operative
1. L’organizzazione dell’Agenzia è articolata in dipartimenti, servizi, settori ed uffici. Per particolari esigenze funzionali o tipologie di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attività e progetti all’interno degli uffici.
2. Sono istituiti i seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento difesa del suolo;
b) Dipartimento tutela delle acque interne e marine;
c) Dipartimento stato dell’ambiente e metrologia ambientale;
d) Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;
e) Dipartimento difesa della natura;
f) Dipartimento per le attività bibliotecarie, documentali e per l’informazione;
g) Dipartimento servizi generali e gestione del personale.
3. Sono istituiti i seguenti Servizi interdipartimentali:
a) Servizio per gli affari giuridici;
b) Servizio per le emergenze ambientali;
c) Servizio per l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività ispettive;
d) Servizio per l’amministrazione e la pianificazione delle attività;
e) Servizio per le certificazioni ambientali; f) Servizio informativo ambientale.
4. Dipendono dal Direttore generale i Servizi interdipartimentali di cui al comma 3, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 12 e la segreteria.
5. Il Direttore generale ripartisce la dotazione organica del personale non dirigente dell’Agenzia determinando i relativi contingenti complessivi attribuiti a ciascuna delle strutture dell’Agenzia, nonchè la loro dislocazione interna, e ripartisce il personale ad esse assegnato in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
6. Con decreto del Direttore generale, approvato dal Ministro, possono essere disposti, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche dell’Agenzia, gli ulteriori adeguamenti organizzativi che si rendano necessari, per garantire l’efficace perseguimento delle funzioni istituzionali alla stessa Agenzia attribuite, ferma restando la ripartizione in Dipartimenti e servizi.
7. Gli incarichi di livello dirigenziale generale di Direttore di dipartimento, nonchè quelli di responsabile di servizio e delle altre strutture dell’Agenzia di livello dirigenziale non generale, sono conferiti ai sensi della normativa vigente su proposta del Direttore generale. I Direttori di Dipartimento ed i responsabili di Servizi interdipartimentali sono responsabili nei confronti del Direttore generale dell’attività svolta, con particolare riferimento agli obiettivi fissati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, nelle forme previste dal presente statuto. Le modalità per l’esercizio delle loro funzioni, compiti, prerogative e relative deleghe sono stabiliti con decreto del Direttore generale, da sottoporre all’approvazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Trascorsi trenta giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende approvato.

Art. 9.
Indirizzo e vigilanza
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio esercita i poteri di indirizzo e di vigilanza sull’Agenzia secondo le disposizioni generali dettate dall’articolo 4, comma 1, e dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, acquisendo dall’Agenzia ogni provvedimento, atto, dato e notizia che risulti utile a tale fine. Nell’esercizio di tali poteri svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) emana direttive con l’indicazione degli obiettivi e delle priorità da raggiungere nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell’Agenzia, nonchè direttive specifiche su aspetti dell’attività dell’Agenzia rilevanti ai fini del raggiungimento di tali obiettivi e priorità;
b) approva i programmi di attività dell’Agenzia, verificandone la rispondenza alle direttive di cui alla lettera a);
c) approva i bilanci e i rendiconti dell’Agenzia, secondo le modalità definite al comma 2;
d) può disporre in ordine ad ispezioni e controlli su materie di competenza dell’Agenzia o, di volta in volta, ad essa richieste dal Ministro competente per il tramite del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell’Agenzia sono inviati per l’approvazione, assieme alla relazione del Collegio dei revisori ad essi relativa, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro dell’economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati.

Note all’art. 9:
– L’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:
“Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita). (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 2 del decreto legislativo n. 470 del 1993 poi dall’art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998).

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani,
programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro.”.

– L’art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:
“Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). (Art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall’art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). –
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all’art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all’art. 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell’adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l’assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all’art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall’autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell’art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall’entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, esuccessive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sè o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l’interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall’art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.”.

Art. 10.
Rapporti convenzionali
1. Nei settori di propria competenza l’Agenzia svolge, su base convenzionale, attività di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto alle altre pubbliche amministrazioni, secondo le forme e le modalità definite con apposite convenzioni quadro approvate, previo parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 17, comma 26 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta del Direttore generale, previa individuazione, da parte dello stesso Direttore generale, dei servizi soggetti a tali forme di intervento e predisposizione dei corrispettivi ove non sussistano specifiche disposizioni.
2. Con specifiche convenzioni sono disciplinate le modalità per il coordinamento delle attività dell’Agenzia con quelle poste in essere nei settori di sua competenza dall’istituto geografico militare, dall’istituto idrografico della Marina, dal Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, dal Corpo forestale dello Stato, dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nota all’art. 10:
– Il comma 26 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario, è il seguente:
“26. è abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell’art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.”.

Art. 11.
Organizzazione e funzionamento
1. L’Agenzia stabilisce le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente statuto e nei limiti delle proprie risorse finanziarie.
2. Con decreto del Direttore generale sono, altresì, disciplinatele modalità di esercizio delle funzioni ispettive di cui all’articolo 18.
3. Il Direttore generale adotta, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, il regolamento di contabilità e per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, da sottoporre all’approvazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall’attività dell’Agenzia, a principi civilistici, anchein deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, i regolamenti si intendono approvati.
4. I decreti previsti dal presente statuto sono adottati dal Direttore generale sentite le Organizzazioni sindacali.

Art. 12.
Servizio interno di monitoraggio e valutazione
1. Per il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dall’Agenzia, è istituito dal Direttore generale, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione, composto da dirigenti e da esperti anche estranei all’Agenzia stessa ed alla pubblica amministrazione. Il Servizio ha il compito di verificare l’efficacia, l’efficienza ed l’economicità dell’azione dei dipartimenti, servizi, settori ed uffici dell’Agenzia, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Il Servizio di cui al comma 1 risponde del suo operato esclusivamente e direttamente al Direttore generale. Ad esso è attribuito, nell’ambito delle dotazioni organiche dell’Agenzia, un apposito contingente di personale.
3. Con decreto del Direttore generale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Servizio. Il trattamento economico da corrispondere ai componenti esterni è stabilito, su proposta del Direttore generale, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica.

Nota all’art. 12:
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca:
“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.

Art. 13.
Consiglio federale
1. Al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, è istituito presso l’Agenzia un Consiglio federale, presieduto dal Direttore generaledell’Agenzia, composto dai legali rappresentanti delle Agenzie per la protezione dell’ambiente, istituite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il Consiglio federale svolge funzioni consultive nei confronti del Direttore generale e del Comitato direttivo e si riunisce almeno tre volte all’anno, ovvero su richiesta del Direttore generale dell’Agenzia.
3. Il Consiglio federale è sentito in occasione dell’assunzione dei seguenti atti:
a) convenzione tra l’Agenzia ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con particolare riguardo all’assegnazione dei finanziamenti alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) ed ai relativi controlli sull’uso delle risorse;
b) direttive di cui all’articolo 14 in merito alle metodologie tecnico-operative per l’esercizio delle attività delle ARPA.
c) funzioni di coordinamento dell’Agenzia nei confronti delleARPA;
d) regolamento di funzionamento interno dello stesso Consiglio federale.
4. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante delle Regioni, designato dalla Conferenza dei Presidenti in relazione alle materie trattate.

Art. 14.
Rapporti con le Agenzie regionali e delle province autonome 1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 4, e dell’articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e fino al definitivo assetto della materia, i rapporti tra le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, restano disciplinati dalle disposizioni dell’articolo 03, comma 5, e dell’articolo 1, comma 1, lettera a), dello stesso decreto.
2. A tale fine, l’Agenzia prevede nel programma triennale le attività dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnico-operative per l’esercizio delle attività proprie delle Agenzie regionali e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano, nonchè degli altri organismi even-tualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni. Le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome concernono:
a) l’adozione di criteri di regolarità e di omogeneità delle misure in campo ambientale per la convalida dei dati;
b) l’elaborazione delle metodologie per le attività di raccolta e di convalida dei dati e per la realizzazione di reti di monitoraggio in applicazione della normativa vigente;
c) l’elaborazione e la diffusione di criteri, metodi e linee guida per le attività di controllo e protezione ambientale.
3. Per il più efficace espletamento delle proprie funzioni sull’intero territorio nazionale, l’Agenzia stipula, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedano la specializzazione di strutture tecniche delle Agenzie regionali e delle province autonome, nonchè degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni, l’assistenza tecnica alle Agenzie medesime ed il supporto tecnico di queste ultime all’Agenzia.

Nota all’art. 14:
– L’art. 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 è il seguente:
“Art. 03 (Agenzie regionali e delle province autonome).

1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all’art. 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonchè il personale, l’attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all’art. 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.
2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell’Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densità di attività produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l’area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni.
3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all’attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonchè di coordinamento con l’attività di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma 1, provvedono a definire l’organizzazione nonchè la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l’osservanza, per quanto riguarda l’aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse stabiliscono le modalità di consulenza e di supporto all’azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell’Agenzia e fissano le modalità di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali.
5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente di cui all’art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 1. In attesa dell’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.
6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali dell’Albo di cui all’art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del predetto Albo sono regolati dall’accordo di programma di cui al comma 6 dell’art. 1 del presente decreto.”.

Art. 15.
Sistema integrato di informazione e monitoraggio dell’ambiente e del territorio
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, l’Agenzia pone in essere gli adempimenti necessari all’integrazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con il sistema cartografico nazionale, procedendo poi all’integrazione con i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA), che insieme al sistema informativo ambientale nazionale costituiscono la rete SINANET.
2. Nella gestione del sistema integrato di cui al comma 1,
l’Agenzia pone in essere, in collaborazione con le Amministrazioni statali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri soggetti pubblici, le integrazioni ed i coordinamenti necessari, al fine di garantire l’efficace raccordo con le iniziative da questi poste in essere in detto ambito ed il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l’Agenzia.
3. L’Agenzia acquisisce informazioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè gli enti pubblici territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, che gliele trasmettono, secondo specifiche fornite dall’Agenzia stessa in relazione al tipo delle medesime, nel rispetto della normativa vigente e del livello di riservatezza che l’informazione comporta, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo.
4. L’integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le modalità stabilite nell’accordo di programma da stipulare con l’unioncamere di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nel rispetto della normativa vigente.
5. Tali attività sono svolte in collaborazione con le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso gruppi di lavoro. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo.
6. Per l’ulteriore implementazione e sviluppo del sistema integrato di cui al comma 1, l’Agenzia predispone un programma di attività che tenga conto delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, nonchè delle iniziative adottate a livello nazionale e locale relative a sistemi informativi di interesse ambientale. Il programma è trasmesso al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che lo approva, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, il programma si intende approvato.

Art. 16.
Fonti di finanziamento
1. Gli oneri di funzionamento dell’Agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni le cui competenze sono attribuite all’Agenzia ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) mediante gli introiti derivanti dalle prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di privati, ai sensi dell’articolo 10;
c) mediante finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il fondo di cui al comma 1, lettera c), è allocato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e suddiviso in capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento ed alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Nota all’art. 16:
– La legge 5 agosto 1978, n. 468 reca: “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233. L’art. 10 è stato abrogato dall’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 17.
Personale
1. In attuazione dell’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l’organico dell’Agenzia è determinato secondo l’allegata tabella “A”.
2. La pianta organica dell’Agenzia è definita con decreto del direttore generale nei limiti dell’organico di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il decreto è sottoposto all’approvazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la funzione pubblica. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende approvato.
3. Alla copertura dell’organico dell’Agenzia fissato e ripartito rispettivamente con commi 1 e 2, si provvede nell’ordine:
a) mediante inquadramento del personale delle strutture trasferite ed individuate all’art. 2, comma 2;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) a completamento della pianta organica, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
4. L’Agenzia, nei limiti delle disponibilità di organico, può avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, allocato a tale fine in posizione di comando, distacco o aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Il personale dell’Agenzia può essere posto in posizione di comando o distacco presso altre amministrazioni pubbliche.
6. All’individuazione del comparto di contrattazione collettiva da applicarsi al personale di cui alle lettere a) e b) del comma 3, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè alla definizione delle tabelle di equiparazione e delle relative procedure di inquadramento, si provvede in sede di contrattazione collettiva nazionale od integrativa, ai sensi delle specifiche previsioni del C.C.N.L.

Nota all’art. 17:
– L’art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:
“Art. 45 (Trattamento economico). (Art. 49 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 23 del decreto legislativo n. 546 del 1993).

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell’apporto di ciascun dipendente;
c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell’ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all’estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.”.

Art. 18.
Funzioni ispettive e controlli
1. L’Agenzia esercita funzioni ispettive nelle materie di propria competenza, nei limiti definiti dalla vigente normativa. Esercita, altresì, sempre nei limiti della vigente normativa, funzioni di monitoraggio e di controllo su indicazioni del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio o di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per il tramite del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. Il personale destinato all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è individuato, per ciascuna area funzionale, dal direttore generale dell’Agenzia, il quale dispone altresì singole ispezioni.
3. Gli ispettori dell’Agenzia sono muniti di documento di riconoscimento, sul quale è indicato il settore di attività dell’Agenzia al quale si riferisce la funzione di vigilanza e di controllo del singolo ispettore.
4. Gli ispettori dell’Agenzia svolgono le proprie funzioni di vigilanza secondo le modalità e con le attribuzioni stabilite dal decreto di cui all’articolo 11, comma 2), e in conformità alle disposizioni che disciplinano i rispettivi settori di attività.

Art. 19.
Disposizioni finali e transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto è trasferito all’Agenzia tutto il personale in servizio presso l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, ivi incluso il personale degli uffici biblioteca e documentazione di cui all’art. 12 della legge 8 luglio 2002, n. 137, nonchè presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quello del Servizio dighe, del Servizio sismico e dell’ufficio per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento.
2. Ove non siano già pervenuti alla loro naturale scadenza, i contratti stipulati per il conferimento o lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso le strutture di cui al comma 1, cessano di avere efficacia alla data di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto sono altresì trasferite all’Agenzia tutte le dotazioni strumentali, tecniche e finanziarie in utilizzo e di competenza delle strutture di cui al comma 1.
4. Relativamente al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e ai relativi servizi trasferiti all’Agenzia, tra le dotazionifinanziarie da trasferire all’Agenzia medesima rientrano le risorse iscritte nell’ambito delle unità previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilità “Servizi tecnici nazionali” nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell’Agenzia, al personale trasferito all’Agenzia e di cui al comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi, applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell’inquadramento, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Fino alla nomina dei direttori di dipartimento, di cui all’articolo 8, comma 2, con l’attribuzione e definizione delle relative competenze, ed alla attuazione dei decreti disciplinanti l’organizzazione dell’Agenzia, le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, sono esercitate in via diretta dal direttore generale.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto, l’Agenzia succede in tutti i rapporti attivi e passivi di cui siano titolari le amministrazioni in essa confluite, con poteri commissariali. 8. Nelle more dell’emanazione del regolamento di contabilità previsto dall’articolo 11, comma 3, all’attività dell’Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici non economici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
9. Entro quaranta giorni dalla sua nomina, il Direttore generale dell’Agenzia richiede al presidente del Tribunale civile di Roma la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile. Tale relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l’indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.
10. L’eventuale trasferimento di ulteriori funzioni e strutture all’Agenzia sarà attuato e disciplinato in conformità delle disposizioni contenute nel presente statuto.
Visto, Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Note all’art. 19:
– Il decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696 reca: “Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1980, n. 18, supplemento ordinario.
– L’art. 64 del codice di procedura civile è il seguente:
“Art. 64 (Responsabilità del consulente). – Si
applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l’art. 35 del codice penale. In ogni caso e dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.”.
Tabella “A”
(prevista dall’articolo 17, comma 1)
Organico dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici
Funzioni di livello dirigenziale generale n. 7;
Funzioni di livello dirigenziale n. 64;
Personale delle aree funzionali n. 1.296.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato