Decreto 9 agosto 2000

Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio.

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Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2000

Per fare incontrare domanda e offerta

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA SANITà, DELL’INTERNO E DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

Visto il comma 1 dell’art. 10 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede la definizione dei criteri per l’individuazione delle modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio;

Visto la lettera b) del comma 2 dell’art. 10 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che, per le modifiche di attività esistenti che comportano aggravio del preesistente livello di rischio prevede che il gestore trasmetta alle autorità competenti tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, secondo le procedure previste dall’art. 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per i nuovi stabilimenti;

Considerato, in particolare, che ai sensi del predetto articolo le norme generali di sicurezza nonche’ i criteri per l’individuazione delle modifiche alle attività industriali di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio sono stabiliti dal Ministero dell’ambiente di concerto con i Ministeri dell’interno, della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

Visto il comma 1 dell’art. 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che disciplina l’esercizio delle funzioni di indirizzo delle attività connesse all’applicazione del decreto stesso;

Viste le determinazioni concordate in sede di conferenza dei servizi indetta, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 334/1999, in data 1o marzo 2000;

Decreta:

Art. 1

1. Restando fermi gli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono individuate nell’allegato al presente decreto.

Art. 2

1. Il gestore che intende introdurre modifiche non ricomprese tra quelle di cui all’art. 1 deve presentare all’autorità di cui al comma 1 dell’art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modifiche ed integrazioni, attestante che la modifica e’ progettata ed eseguita a regola d’arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve in particolare indicare:

a) se la modifica comporta l’incremento inferiore al 10% nell’intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola apparecchiatura o serbatoio già individuata come possibile fonte di incidente rilevante di:

quantità della singola sostanza specificata, di cui all’allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

quantità di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantità di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 o 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

b) se la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi "estremamente infiammabili" o "facilmente infiammabili" in impianti o depositi con sostanze o preparati rientranti nella stessa categoria di pericolosità o in categoria inferiore;

c) se la modifica comporta il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose o preparati pericolosi nell’ambito della stessa classe o di classe di pericolosità inferiore;

d) se la modifica comporta l’incremento superiore al 10% ed inferiore al 25% sull’intero impianto o deposito di:

quantità della singola sostanza specificata, di cui all’allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

quantità di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantità di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 o 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

3. Il gestore e’ tenuto a conservare ed a rendere disponibile ad ogni richiesta dell’autorità competente la documentazione comprovante il non aggravio di rischio conseguente alle modifiche di cui al comma 2, lettera d).

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora le modifiche di cui al comma 1 comportino il superamento delle soglie previste dall’allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. In tali casi il gestore deve sottostare agli obblighi di cui allo stesso decreto.

Art. 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano agli interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, etc.), macchine o altri componenti, con altri di capacità non superiore e aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di sicurezza, l’accessibilità dell’area.

Art. 4

1. Il gestore degli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, deve comunque tenere conto delle modifiche delle attività in occasione dell’aggiornamento biennale del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui al comma 4 dell’art. 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

2. Il gestore degli stabilimenti di cui all’art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, deve comunque tenere conto delle modifiche delle attività in occasione dell’aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza ai sensi della lettera a) del comma 7 dell’art. 8 del medesimo decreto.

3. Il gestore, contestualmente alla realizzazione delle modifiche, di cui all’art. 2, al proprio stabilimento, deve comunque aggiornare la scheda di informazione di cui all’allegato V del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

Art. 5

1. Il gestore che intende introdurre modifiche ricomprese tra quelle di cui all’art. 1, prima di dare inizio alle variazioni, deve adempiere ai disposti del comma 2 dell’art. 10 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nonche’ sottostare a quanto stabilito dall’art. 14 del medesimo decreto.

2. Il gestore degli stabilimenti di cui all’art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 che intende introdurre modifiche ricomprese tra quelle di cui all’art. 1, prima di dare inizio alle variazioni, deve ottenere il nulla osta di fattibilità ed il parere tecnico conclusivo secondo le procedure stabilite dall’art. 9 del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2000

p. Il Ministro dell’ambiente CALZOLAIO

Il Ministro della sanità VERONESI

p. Il Ministro dell’interno DI NARDO

Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato LETTA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI ALLE ATTIVITà ESISTENTI CHE POTREBBERO COSTITUIRE AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO

La modifica comporta, rispetto al più recente rapporto di sicurezza o alla più recente scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori presentata:

1) incremento superiore al 25%, inteso sull’intero impianto o deposito, ovvero superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già individuata come possibile fonte di incidente di:

quantità della singola sostanza specificata, di cui all’allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

quantità di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantità di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 e 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

2) introduzione di una sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi al di sopra delle soglie previste nell’allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

3) introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento, di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull’informazione alla popolazione;

4) smantellamento o riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di sicurezza critici.

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