Decreto 30 dicembre 1992

Misure dirette ad escludere il rischio di infezione da HIV2 da trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati.

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GU n. 9 del 13-1-1993

  IL MINISTRO DELLA SANITA’
      Vista la legge 4 maggio 1990,  n.  107,  sulla  disciplina  per  le
    attivita’   trasfusionali   relative  al  sangue  umano  ed  ai  suoi
    componenti e per la produzione di plasma derivati;
      Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 4, primo comma, n. 6,  e art. 6, primo comma, lettera c);
      Visto il decreto ministeriale  15  gennaio  1991  sull’accertamento
    della idoneita’ del donatore di sangue ed emoderivati;
      Vista  la  propria  circolare  n.  68 del 1978 avente ad oggetto il
    controllo dell’HbS Ag su ogni singolo prelievo di sangue o plasma;
      Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1988,  n.  14,  contenente
    disposizioni dirette ad escludere il rischio di infezioni da HIV;
      Visto  il  decreto ministeriale 21 luglio 1990 su misure dirette ad
    escludere il rischio di infezioni epatiche da trasfusione di sangue;
      Ritenuto necessario  dettare  ulteriori  disposizioni  al  fine  di
    prevenire  l’insorgenza  di  infezioni  da HIV2 e il loro diffondersi
    tramite trasfusione di sangue e suoi componenti e somministrazione di
    emoderivati;
                                  Decreta:
                                   Art. 1.
      1.  I  servizi  di  immunoematologia  e  trasfusione  e  i   centri
    trasfusionali previsti nell’art. 4 della legge 4 maggio 1990, n. 107,
    nell’ambito  delle  funzioni attribuite a tali strutture dall’art. 5,
    comma 2, della suddetta legge e particolarmente dalle lettere  "a"  e  "t"  hanno l’obbligo di effettuare su ogni singola unita’ di sangue e
    di plasma donato, oltre alle ricerche gia’  disposte  con  precedenti
    provvedimenti anche la ricerca degli anticorpi anti HIV2.

                       Art. 2.
      1. Possono essere destinate alla trasfusione diretta  di  sangue  e
    suoi  componenti  solo  le  unita’ che oltre a soddisfare i requisiti
    gia’ stabiliti, siano risultate negative alla ricerca degli anticorpi
    anti HIV2.

Art. 3.
      1. Gli schedari di cui all’art. 2 della legge  4  maggio  1990,  n.
    107,  devono  riportare  anche i dati relativi alle analisi di cui al
    precedente articolo eseguite con metodiche idonee su ogni  unita’  di
    sangue, o di plasma donato.
      2.  Gli  schedari  aggiornati  in  ogni  loro  parte, devono essere
    esibiti ad ogni controllo delle autorita’ sanitarie,  fermo  restando
    il  segreto  professionale e quello di ufficio di cui all’art. 21 del
    decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

Art. 4.
      1.  Le  aziende  farmaceutiche  autorizzate  alla   produzione   di
    emoderivati,  le  aziende  farmaceutiche  importatrici di plasma o di
    emoderivati devono attenersi alle disposizioni come segue:
        a) tutti gli emoderivati devono essere preparati esclusivamente a partire da unita’ di sangue o plasma  che  siano  risultate  negative
    anche alla ricerca degli anticorpi anti HIV2.
      La  ricerca va eseguita su ogni singolo prelievo, utilizzando per i
    prelievi effettuati  in  Italia  sistemi  autorizzati  quali  presidi
    medico-chirurgici  ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1987.
      Per i prelievi effettuati all’estero, la  ricerca  degli  anticorpi
    anti HIV2 sui singoli campioni deve essere stata eseguita con sistemi  previamente  approvati dalle competenti autorita’ sanitarie del Paese
    di provenienza;
        b) i direttori tecnici delle aziende produttrici devono attestare
    che ciascun lotto dei propri emoderivati  e’  preparato  da  pool  di  plasma   proveniente   da   prelievi  controllati  singolarmente  con
    metodiche idonee  approvate  ai  sensi  del  punto  1)  del  presente   articolo  e  debbono  essere  in  grado  di esibire, su richiesta del  Ministero della  sanita’,  i  certificati  relativi  a  ogni  singolo  prelievo  che ha contribuito alla formazione del pool da cui e’ stato preparato il lotto;
        c) le autorizzazioni all’importazione di plasma,  di  emoderivati
    semilavorati,   di   emoderivati   in   bulk  sono  subordinate  alla
    dichiarazione da parte del direttore tecnico della ditta importatrice
    della disponibilita’ delle certificazioni relative  alla  negativita’
    della  ricerca  di  anticorpi anti HIV2 eseguita sulle singole unita’
    nei Paesi di origine.

Art. 5.
      1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
    successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      2.  Le  disposizioni  dell’art.  4  si  applicano  a  partire   dal
    centottantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto.
       Roma, 30 dicembre 1992
                                                  Il Ministro: DE LORENZO