D.P.C.M. 12 Settembre 1996

Contratto collettivo nazionale di lavoro non medico con qualifica dirigenziale del servizio sanitario nazionale. (Art. 15, da 17 a 22).

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D.P.C.M. 12 Settembre 1996
(G.U. 30.12.1996, n. 304 – S.O.)
(Art. 15, da 17 a 22)

Contratto collettivo nazionale di lavoro non medico con qualifica dirigenziale del servizio sanitario nazionale

– ESTRATTO –

Art. 15. Periodo di prova

1. Il dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi. Possono essere esonerati dal periodo di prova i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Possono altresì essere esonerati dalla prova per la medesima qualifica, professione e disciplina, ove previste, i Dirigenti, provenienti da altra azienda od ente del comparto, la cui qualifica è stata unificata ai sensi degli artt. 18 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressivamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso di malattia il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 24, comma1.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i Dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti da comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’azienda o dell’ente deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il Dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro compreso il recesso previsto dal comma 5, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresì al Dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Al Dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda o ente del comparto, durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribuzione ai sensi dell’art. 27, e in caso di mancato superamento della stessa rientra nella qualifica e professione di provenienza.
10. Le disposizioni della presente norma, salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 5, non si applicano al Dirigente del ruolo sanitario di secondo livello dirigenziale, il quale non è assunto per pubblico concorso ma direttamente per incarico ai sensi dell’art. 15, comma 3, 2° periodo e seguenti del D.Lgs. n. 502 del 1992.

Art. 17. Orario di lavoro

1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente, i Dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate negli artt. 6 e 7, in modo flessibile, l’orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. L’orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari ed amministrativi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali correlate all’incarico affidato nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Con le procedure richiamate nel comma 1 sono individuati in sede aziendale i particolari servizi ove sia necessario assicurare la presenza dei Dirigenti del ruolo sanitario nell’arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni guardia, ai sensi dell’art. 18. Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza dei predetti Dirigenti è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
4. Nello svolgimento dell’orario di lavoro previsto per i Dirigenti del comma 1, due ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività quali l’aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo sanitario l’attività assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di lavoro, non può essere oggetto separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo, in aggiunta alle assenze di cui all’art. 22, comma 1, primo alinea, al medesimo titolo. Va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro.

Art. 18. Servizio di guardia

1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze dei servizi dell’art. 17, comma 3, sono assicurate, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7, mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardi è svolto durante il normale orario di lavoro e può essere assicurato anche con ricorso ad ore di lavoro straordinario compensate con il fondo di cui all’art. 60 o con recupero orario.
3. Il servizio di guardia o eventuali servizi sostitutivi dello stesso sono assicurati esclusivamente dai dirigenti di I livello.

Art. 19. Pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del Dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui all’artt. 6 e 7, nell’ambito del piano annuale adottato dall’azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i Dirigenti in servizio presso unità operative con attività continua e nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure degli artt. 6 e 7, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze di cui al comma 1, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi ed è organizzato utilizzando di norma Dirigenti della stessa unità operativa.
4. II servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun Dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori a quattro ore – l’identità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo deIl’art. 60.

 

Art. 20. Ferie e festività

1. Il Dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, della L. n. 937/1977. In tale periodo al Dirigente spetta la retribuzione di cui alla nelle tabelle allegato n. 3. ( Fig.5 )
2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di Dirigente dopo la stipulazione del presente contratto – fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto – è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste daI comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi Dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso la struttura cui il Dirigente è preposto o assegnato l’orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non Iavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dal articolo 1, comma 1 lettera “a” della L. n. 937/1977.
4. Al Dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n 937/1977.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il Dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il Dirigente che è stato assente ai sensi dell’art. 22 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso Dirigente nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’azienda di ente; in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al Dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il Dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il Dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L’azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del Dirigente, l’azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell’art. 35.

Art. 21. Riposo settimanale

1. In relazione all’assetto organizzativo dell’azienda o ente e all’orario di lavoro di cui all’art. 17, il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. I riposi settimanali spettanti a ciascun Dirigente sono fissati in numero di 52 all’anno. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito avendo riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
5. Nei confronti, dei soli Dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2 comma.

Art. 22. Assenze retribuite

1. Il Dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni, svolgimento delle, prove, ovvero partecipazione a congressi, convegni, corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi connessi all’attività di servizio: giorni otto all’anno;
– lutti per coniugi, convivente, parenti entro il secondo grado affini entro il primo grado:
giorni tre consecutivi per evento;
– particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni, all’anno.
2. Il Dirigente ha altresì diritto ad esentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio.
3. Le assenze di cui, ai commi, 1 e 2 sono cumulabili nell’anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti, periodi di assenza al Dirigente spetta l’intera retribuzione secondo quanto indicato nella nelle tabelle allegato n. 3.
5. I permessi previsti, dall’att. 33, commi 2 e 3, della legge 104/1992, non sono computati ai fini del, raggiungimento del limite fissato dai precedenti comuni e non riducono le ferie.
6. Il Dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge.
7. Le aziende, ed enti favoriscono la partecipazione dei Dirigenti alle attività delle Associazioni di volontariato cui alla L. n.266/1991 ed al regolamento approvato con D.P.R n. 613/1994 per le attività di
protezione civile.
8. Il presente , istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

– OMISSIS –

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