Comitato Naz. dell’albo naz. delle Imprese che gestiscono i

Visto l’art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni

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IL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Visto l’art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, ed in particolare l’art. 10, comma 4;

Vista la propria deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, con la quale sono stati stabiliti i requisiti professionali dei responsabili tecnici per l’iscrizione all’Albo;

Considerato che nell’allegato B alla citata deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, tra i titoli di studio da ritenersi idonei ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l’iscrizione nella categoria 6D, 6E, 6F e 6G sono stati individuati i diplomi di laurea in chimica, in ingegneria e in scienze geologiche e per l’iscrizione nella categoria 6H i diplomi di laurea in chimica e in ingegneria;

Vista la sentenza 12 settembre 1997, n. 2140 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, la quale ha annullato la deliberazione 3 maggio 1994 del Comitato nazionale, concernente requisiti professionali del responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo, nella parte in cui non prevedeva il titolo di biologo e la relativa laurea in scienze biologiche;

Vista la sentenza n. 10070/01 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, notificata il 13 dicembre 2001, con la quale e’ stato disposto l’inserimento del titolo di biologo e la relativa laurea in scienze biologiche tra i requisiti professionali del responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo ed e’ stato assegnato al Comitato nazionale il termine di trenta giorni per provvedere in conformità;

Ritenuto che la sentenza da ultimo notificata imponga al Comitato nazionale un obbligo autonomo non piu’ dipendente dall’annullamento parziale della delibera 3 maggio 1994, attualmente abrogata;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare l’allegato B della citata deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, nella parte in cui sono individuati i diplomi di laurea che concorrono a formare la qualificazione del responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo;

Delibera:

Art. 1.

Ai diplomi di laurea previsti ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l’iscrizione nella categoria 6D, 6E, 6F, 6G e 6H di cui all’allegato B alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo e’ aggiunto il diploma di laurea in scienze biologiche.

Roma, 27 dicembre 2001
Il presidente: Pernice
Il segretario: Onori