Legge 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell’ ambiente e norme in materia di danno ambientale

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G.U. 15.7.1986, n. 162 – S.O.

La Camera dei deputati, ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. E’ istituito il Ministero dell’ambiente.
2. E’ compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l’ambiente; adotta, con i mezzi dell’informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l’opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell’ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con organismi internazionali e delle Comunità europee.
5. Il Ministero promuove e cura l’adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l’ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell’ambiente.

Art. 2.

1. Il Ministero esercita:
a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall’articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;
b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall’articolo 102, numeri 1), 3), 4), 5), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità;
d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
2. Con decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono stabilite per l’intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell’inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.
4. Il Ministro dell’ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).
5. Il Ministro dell’ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.
6. Il Ministro dell’ambiente adotta, d’intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell’ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.
7. In particolare, fino alla riforma dell’Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell’ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.
8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell’ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile.
10. Nell’articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al comma terzo, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
"i) un rappresentante del Ministero dell’ambiente".
11. Nell’articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:
"Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute".
12. Nell’articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti".
13. L’articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è soppresso.
14. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all’ambiente esterno e abitativo di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell’ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.
16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
17. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell’ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.
18. Il Ministro dell’ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l’adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.
19. Il Ministro dell’ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.
20. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità Europea.

Art. 3.

1. Il Ministro dell’ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza.

Art. 4.

1. Nell’articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall’articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall’articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:
" L’autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell’ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili ".
2. Nell’articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall’articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall’articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma sesto è sostituito dal seguente:
" Il Ministro dell’ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali ".

Art. 5.

1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell’articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell’ambiente.
2. Sono trasferite al Ministero dell’ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.
3. Il Ministro dell’ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l’osservanza. Propone altresì al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale.

Art. 6.

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all’attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell’attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell’ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell’ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell’impatto sull’ambiente. La comunicazione contiene l’indicazione della localizzazione dell’intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell’atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall’opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all’ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all’ambiente e di monitoraggio ambientale. L’annuncio dell’avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell’ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell’ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell’opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell’ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.
6. Qualora, nell’esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell’ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell’ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell’ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull’opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall’annuncio della comunicazione del progetto.

Art. 7.

1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera o nel suolo, sono dichiarati "aree ad elevato rischio di crisi ambientale".
2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con le regioni interessate.
3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d’intesa con le regioni interessate dal Ministro dell’ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale di misure dirette:
a) alla realizzazione e all’impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l’inquinamento;
b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell’inquinamento.
5. Il piano definisce, per l’attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell’articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
6. L’adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.
7. Ai fini dell’attuazione del piano, il Ministro dell’ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 8.

1. Per l’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero dell’ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell’ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l’accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l’articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell’ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell’ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l’inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell’ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l’ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l’adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l’ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, il Ministro dell’ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell’ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.

Art. 9.

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente.
2. Il Ministro dell’ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
3. Il Ministro dell’ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell’esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell’amministrazione regionale.
4. Il Ministero dell’ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.