Legge 28 marzo 2001, n. 145

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonchè del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani. Gazzetta n. 95 del 24-4-2001

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Gazzetta n. 95 del 24-4-2001

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina:
Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonchè del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonchè il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.

Art. 2.
1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 33 della Convenzione e dall’articolo 5 del Protocollo.

Art. 3.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano ai princi’pi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all’articolo 1.
2. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativisono emanati anche in mancanza del parere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 28 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4852):
Presentato dal sen. Elia ed altri il 24 ottobre 2000.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 novembre 2000 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 7a, 12a e della giunta per gli affari delle Comunità europee.
Esaminato dalla 3a commissione il 15 novembre 2000.
Relazione scritta annunciata il 22 gennaio 2001 (atto n. 4852/A – relatore sen. Andreotti).
Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 2001.
Camera dei deputati (atto n. 7562):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I, II, VII, XII, XIV.
Esaminato dalla III commissione il 14, 21, 28 febbraio 2001.
Relazione scritta presentata il 28 febbraio 2001 (atto n. 7562/A – relatore on. Bianchi).
Esaminato in aula il 6 marzo 2001 e approvato il 14 marzo 2001.