Legge 23 marzo 2001, n. 93

Disposizioni in campo ambientale.

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Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04-04-2001

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Per la prosecuzione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata per l’anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000 milioni per l’articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l’articolo 3.

2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per l’anno 2000, di lire 93.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l’anno 2002.

Art. 2.

(Disposizioni per le agenzie regionali per l’ambiente)

1. Per le finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi per l’anno 2001 e di lire 17,1 miliardi per l’anno 2002. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, le competenti Commissioni parlamentari, le predette risorse sono assegnate all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all’effettiva operatività di quest’ultima, all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e alle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente secondo le modalità indicate nel decreto stesso allo scopo di:

a) assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull’ambiente e sul territorio di attività informative e tecniche di supporto all’attuazione delle normative nazionali e regionali;

b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti proposti dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ovvero, fino all’effettiva operatività di quest’ultima, dall’ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità delle agenzie regionali e nazionali;

c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;

d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.

2. All’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Lo statuto dell’Agenzia, emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, prevede l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi’ che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell’ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell’ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61”.

3. I soggetti titolari degli organi dell’ANPA cessano dall’incarico alla data di emanazione dello statuto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui al comma 4 dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Contributi ad organismi internazionali per l’ambiente)

1. Per il pagamento della quota associativa dell’Italia all’Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dall’anno 2000.

2. Per le attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 2001.

3. Per l’esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 e di lire 800 milioni a decorrere dal 2001.

4. Per l’attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, nonchè per il funzionamento della Consulta Stato-regioni dell’arco alpino, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, è autorizzata la spesa, a decorrere dall’anno 2001, rispettivamente di lire 600 milioni per l’attuazione della Convenzione di cui all’articolo 1 della citata legge n. 403 del 1999 e di lire 400 milioni per il funzionamento della Consulta Stato-regioni di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 403 del 1999. Nel biennio 2001-2002 di presidenza italiana è assegnato un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinato all’attuazione della Convenzione.

Art. 4.

(Emissioni di gas serra)

1. I programmi di cooperazione bilaterale per l’Italia con gli Stati dell’Europa centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed al decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, devono contenere una valutazione preliminare degli effetti degli stessi programmi sulle emissioni di gas serra.

Art. 5.

(Personale del Ministero dell’ambiente e norme sulle risorse umane)

1. Le lettere b) e c) del comma 4 dell’articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:

“b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dalla lettera a) sono coperti con l’inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero dell’ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell’ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste dalla lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta percentuale è elevata al 70 per cento;

c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti, nel rispetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalità di seguito riportate, indicate in ordine di priorità:

1) mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

2) mediante ricorso, secondo l’ordine di graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali approvate nell’ultimo quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base di criteri adottati con decreto del Ministro dell’ambiente in relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero dell’ambiente;

3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII;”.

2. In relazione all’incremento ed alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero dell’ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalità di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale)

1. La commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale prevista dall’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1º gennaio 2001 è incrementata di venti unità. Per far fronte al relativo onere è autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.

Art. 7.

(Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti)

1. All’articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1º marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

2. Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e l’utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con apposito regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rendono disponibili con apposito collegamento informatico all’ANPA ed all’Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai fini dell’espletamento dei compiti attribuiti all’Osservatorio medesimo dall’articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i dati e le informazioni in loro possesso riguardo ai rifiuti, ai materiali recuperati dai rifiuti ed alle relative tecnologie.

3. Al fine di introdurre semplificazioni procedurali di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per imprese ed istituzioni in materia di gestione amministrativa di rifiuti con l’ausilio di nuove tecnologie telematiche, le modalità tecniche e le relative procedure sono disciplinate con regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’ambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l’ANPA e l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).

Art. 8.

(Aree naturali protette)

1. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell’ecosistema delle riserve naturali dello Stato denominate “Saline di Cervia” e “Saline di Tarquinia” è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia.

2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all’Amministrazione provinciale.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale “Costa teatina”. Il Ministro dell’ambiente procede ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale “Costa teatina” sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall’anno 2001.

4. All’articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter), è aggiunta la seguente:

“ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco”.

5. Il Ministero dell’ambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001, all’istruttoria tecnica necessaria per avviare l’istituzione dell’area protetta marina di cui alla lettera ee-quater) dell’articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 4 del presente articolo.

6. All’articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive modificazioni, dopo le parole: “è dichiarato Parco nazionale dell’Abruzzo” sono aggiunte le seguenti:

“, Lazio e Molise”.

7. Per favorire l’estensione del patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprietà dello Stato, che insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o all’istituzione di nuove aree naturali protette, sono alienati, qualora sia stata già decisa o si decida la loro dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che lo richiedano, per un importo pari all’indennità di esproprio.

8. All’articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: “di concerto con il Ministro della marina mercantile e”.

9. All’articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. L’istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell’ambiente”.

10. Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall’anno 2001. Nelle medesime aree protette marine è autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall’anno 2000.

11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dall’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1º gennaio 2001 è incrementata di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

Art. 9.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Disciplina sanzionatoria)

1. All’articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: “e di ripristino ambientale” sono inserite le seguenti: “nonchè la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza”.

2. All’articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: “di cui ai commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “nonchè per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3,”.

3. All’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l’autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l’accesso al sito per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale”.

4. All’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:

“13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonchè dalla natura degli inquinamenti”.

Art. 10.

(Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

“f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto”.

2. All’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola “CONAI”, sono inserite le seguenti: “ha personalità giuridica di diritto privato ed”.

3. L’articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.

4. All’articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

“6-ter. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, che non adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.

6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all’alinea del medesimo comma 6-ter.

6-quinquies. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene”.

5. Al fine di realizzare un modello a rete dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all’articolo 26 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotarsi di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell’Osservatorio stesso, le province istituiscono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’osservatorio provinciale sui rifiuti.

Art. 11.

(Modifica all’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95)

1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: “e non superiore ai tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “e non superiore ai sei anni”.

Art. 12.

(Modifiche agli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. All’articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: “, compresa” fino alla fine della lettera.

2. All’articolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui al comma 1”.

Art. 13.

(Tutela della “Posidonia Oceanica”)

1. Per la prosecuzione dei programmi di mappatura delle praterie di “Posidonia Oceanica”, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l’anno 2001. Il Ministro dell’ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull’evoluzione dei programmi di mappatura.

Art. 14.

(Interventi di tutela dall’inquinamento marino)

1. L’articolo 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239, si interpreta nel senso che le parole: “in via prioritaria” di cui al comma 1 del citato articolo 5 si riferiscono esclusivamente alla residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell’affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l’11 aprile 1991, e ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria, mentre per “interventi di bonifica del mare”, da finanziare con le medesime risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239 del 1998, si intendono soltanto quelli praticabili allo stato attuale delle conoscenze.

2. Al fine di realizzare il supporto tecnico al Ministero dell’ambiente in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri, è istituita dal 1º luglio 2001 la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi presso il competente Servizio difesa del mare, composta da dieci esperti nominati con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne stabilisce il funzionamento. La segreteria tecnica fornisce supporto alle politiche del Ministero dell’ambiente, nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino mediterraneo. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l’anno 2001 e di lire 900 milioni a decorrere dall’anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 450 milioni per l’anno 2001 e a lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

Art. 15.

(Disposizioni in materia di attività mineraria)

1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2001. Le risorse finanziarie previste dall’articolo 57, comma 2, della citata legge n. 449 del 1997, sono integrate con l’importo di lire 25 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997.

2. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell’ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 16.

(Norme per il Piemonte)

1. Sono assegnate lire 1.000 milioni alla regione Piemonte, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il miglioramento e l’incremento del patrimonio boschivo dei comuni la cui sede è collocata ad un’altitudine superiore a 1.200 metri sul livello del mare. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

2. Sono assegnate lire 1.000 milioni all’amministrazione provinciale di Cuneo, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, da destinare a contributi per interventi migliorativi delle strutture adibite ad alpeggio estivo. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

Art. 17.

(Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni impegnati nella tutela dell’ambiente)

1. Il nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente.

2. Per l’attivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le priorità e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da iscrivere nell’unità previsionale di base 3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.

3. All’articolo 13, comma 1, della citata legge n. 349 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell’ambiente decide”.

4. All’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: “o associazioni ambientaliste riconosciute” sono aggiunte le seguenti: “anche consorziati tra loro”.

5. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell’ambiente, nell’ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all’effettiva operatività di quest’ultima, dell’ANPA e dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), può, nei limiti delle disponibilità di bilancio, promuovere iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre l’inquinamento nell’ambito dei piani del traffico di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. I sindaci possono promuovere, anche qualora tale norma non sia prevista dallo statuto comunale, specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico già adottati dalle loro amministrazioni.

6. Con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie tursiops trancatus.

7. Il Ministero dell’ambiente per gli anni 2000 e 2001 assegna il riconoscimento “Città sostenibile delle bambine e dei bambini” e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l’ambiente urbano per e con i bambini, da attribuire annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione avviata con decreti del Ministro dell’ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999.

Entro il 31 maggio 2001 il Ministro dell’ambiente definisce con proprio decreto i requisiti per l’attribuzione del riconoscimento e del premio nonchè le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Agli oneri previsti per l’espletamento delle attività connesse all’attuazione del presente comma, determinati in lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto all’anno 2000, mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, iscritta nell’unità previsionale di base 12.2.12 “piani di disinquinamento” (capitolo 9261) dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e, quanto al 2001, mediante riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

8. Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell’ambiente, assegna alle regioni ed alle autorità di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni annue per gli anni 2001 e 2002 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l’anno 2001. Al corrispondente onere, pari a lire 2.000 milioni per l’anno 2001 e a lire 1.000 milioni per l’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

Art. 18.

(Semplificazione delle procedure amministrativeper le imprese che hanno ottenuto la registrazioneal sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS)

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all’Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:

a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

3. L’autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, nonchè da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

4. L’autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti l’autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all’esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresi’, le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L’autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l’efficacia di cui al comma 4 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni.

6. Salva l’applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica l’articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4.

Art. 19.

(Interventi per evitare la dispersione nell’ambiente di prodotti non biodegradabili di uso comune)

1. Al fine di prevenire la dispersione nell’ambiente, anche tramite gli scarichi fognari, di prodotti non biodegradabili, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale, dovranno essere prodotti esclusivamente con l’impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785.

2. La produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati al comma 1 che non abbiano le caratteristiche ivi indicate costituiscono, decorso il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, illeciti sanzionati in via amministrativa. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire novanta milioni. Nel caso di reiterazione anche non specifica delle violazioni indicate può essere applicata, dall’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o dal giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto della natura e dell’entità dei fatti, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dello stabilimento o dell’esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di due mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due mesi della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività. In tale caso non è inoltre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E’ competente all’applicazione della sanzione amministrativa il sindaco del comune in cui la violazione è commessa.

Art. 20.

(Censimento dell’amianto e interventi di bonifica)

1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l’anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’ambiente, è emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:

a) i criteri per l’attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica;

b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell’ambiente e dei servizi territoriali regionali;

c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.

Art. 21.

(Promozione di “Agende 21” e contabilità ambientale)

1. Ai fini di promuovere ed attuare presso i comuni, le province e le regioni l’adozione delle procedure e dei programmi denominati “Agende 21”, ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale nonchè per la partecipazione alle attività di cooperazione internazionale per la revisione dell’Agenda 21 ed azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale, è costituito presso il Ministero dell’ambiente un fondo di sostegno di complessivi 7.000 milioni di lire per gli anni 2001 e 2002. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, di cui 500 milioni per le iniziative di sviluppo sostenibile, per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono i finanziamenti previsti dall’articolo 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinati alle finalità di cui alle lettere g) ed h) del medesimo comma 2. Per le relative riassegnazioni il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Organizzazione di traffico illecito di rifiuti)

1. Dopo l’articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente:

“Art. 53-bis. – (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). – 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all’articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente”.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 3, pari a lire 1.000 milioni per l’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 1, dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 3, dell’articolo 5, comma 2, dell’articolo 6, dell’articolo 8, commi 1, 3 e 10, primo periodo, e dell’articolo 13, comma 1, pari a lire 61.450 milioni per l’anno 2001, a lire 29.650 milioni per l’anno 2002 e a lire 10.050 milioni per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

3. All’onere per l’anno 2000 derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 2, pari a lire 33.000 milioni, dell’articolo 8, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, dell’articolo 8, comma 10, secondo periodo, pari a lire 2.000 milioni, dell’articolo 17, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, e dell’articolo 20, comma 1, pari a lire 6.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, e quanto a lire 43.000 milioni l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

4. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’articolo 8, commi 2 e 10, secondo periodo, dell’articolo 17, comma 2, e dell’articolo 20, comma 1, pari a lire 107.000 milioni per l’anno 2001, a lire 44.000 milioni per l’anno 2002 e a lire 2.000 milioni per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a lire 102.000 milioni per l’anno 2001, 39.000 milioni per l’anno 2002 e 2.000 milioni per l’anno 2003 l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 23 marzo 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro dell’ambiente

Visto, il Guardasigilli: Fassino;

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3833):

Presentato dal Ministro dell’ambiente (Ronchi) il 23 febbraio 1999.

Assegnato alla 13a commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali ) in sede deliberante, il 4 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1a, 3a, 5a, 10a, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13a commissione, in sede deliberante, il 25 marzo 1999.

Nuovamente assegnato alla 13a commissione, in sede referente, il 25 marzo 1999 con parere delle commissioni, 1a, 3a, 5a, 10a, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13a commissione, in sede referente, il 25 marzo 1999; 6 ed 8 aprile 1999; 20 maggio 1999; 1, 14, 15, 22, 27, 28, 29 luglio 1999, 14 e 16 settembre 1999.

Esaminato in aula il 19 e 20 luglio 2000 ed approvato il 26 luglio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7280):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici ), in sede referente, l’8 settembre 2000 , con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 13, 19 settembre 2000; 3 ottobre 2000; 28, 29 30 novembre 2000; 6 dicembre 2000; 10, 16, 18, 23, 24, 25, 30 gennaio 2001; 1, 6 , 7, 13 e 22 febbraio 2001.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 27 febbraio 2001 con parere delle commissioni I, II, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 27 e 28 febbraio 2001 ed approvato con modificazioni il 1 marzo 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 3833-B):

Assegnato alla 13a commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 6 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, 8a, 10a, e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13a commissione, in sede referente, il 7 marzo 2001.

Esaminato in aula ed approvato l’8 marzo 2001.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidnte dela Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o dalle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:

– Gli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante “Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell’occupazione in campo ambientale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1997, n. 239 (supplemento ordinario) sono i seguenti:

“Art. 2 (Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana). – 1. Il Ministro dell’ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilità ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le città amiche dell’infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del “Piano d’azione di Lisbona”, approvato da rappresentanti delle città d’Europa a Lisbona l’8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda conferenza europea sulle città sostenibili. L’assegnazione dei premi di cui al primo periodo è riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese.

2. Il Ministro dell’ambiente, con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, definisce i criteri per l’individuazione dei premi di cui al comma 1 nonchè le modalità procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.

3. Per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell’ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell’ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi.

4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.”.

“Art. 3 (Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione). – 1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l’organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell’ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività di informazione ed educazione ambientale, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l’anno 1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, è destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall’Unione europea.”.

– L’art. 1 delle legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo abientale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, è il seguente:

“Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). – 1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all’art. 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonchè per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all’art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all’art. 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall’anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall’anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall’anno 2000. Per le medesime finalità è altresi’ autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l’anno 2000; per gli anni successivi al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonchè quelle attribuite al Ministero dell’ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell’ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell’ambiente adotta, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, delle procedure di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati dal Ministro dell’ambiente sulla base dei criteri di cui all’art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:

a) Venezia (Porto Marghera);

b) Napoli orientale;

c) Gela e Priolo;

d) Manfredonia;

e) Brindisi;

f) Taranto;

g) Cengio e Saliceto;

h) Piombino;

i) Massa e Carrara;

l) Casal Monferrato;

m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);

n) Pitelli (La Spezia);

o) Balangero;

p) Pieve Vergonte.

5. Il Ministero dell’ambiente, nell’ambito del programma di cui al comma 3, determina altresi’ le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto dell’originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell’ambiente si avvale dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA).

6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell’ambiente.

7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall’effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all’art. 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni è restituito allo Stato in misura adeguata all’aumento di valore con seguito dall’area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell’intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della restituzione.

8. All’art. 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: “il Ministro dell’ambiente” sono inserite le seguenti: “, avvalendosi dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA),”.

9. (Omissis).

10. Il decreto del Ministro dell’ambiente di cui al comma 15-bis dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 introdotto dal comma 9 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. (Omissis).

12. All’art. 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:

“priorità degli interventi” sono aggiunte le seguenti:

“, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall’ANPA”.

13. All’art. 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: “entro un anno” sono sostituite dalle seguenti:

“entro due anni”.

14. All’art. 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: “devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all’art. 33, comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1998″.

15. (Omissis).

16. All’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: ” derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali” e sono aggiunte, alla fine dell’ultimo periodo, le seguenti: “limitatamente alla quantità conferita”.

17. (Omissis).

18. All’onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ” Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

19. (Omissis).

20. (Omissis).

21. All’art. 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera c) è abrogata.

22. All’art. 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole:

“, i beni di cui all’art. 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46”.

23. Fino al 1 gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e gestori del servizio, l’applicazione e la riscossione del corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate dall’ente locale secondo le disposizioni dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

24. All’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse la parola: “propri” e le parole da: “, ovvero effettuano” fino alla fine del comma.

25. (Omissis).

26. Al fine di consentire il completamento delle attività assegnate al gruppo tecnico di cui all’art. 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

27. All’art. 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni”.

28. All’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: “1 gennaio 1999” sono sostituite dalle seguenti: “1 gennaio 2000”.

Note all’art. 2:

– L’art. 3, comma 5 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante “Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente”, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è il seguente:

“5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente di cui all’art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 1. In attesa dell’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento”.

– L’art. 1, comma 1, lettera b) del citato decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 è il seguente:

“b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all’art. 3 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l’esercizio delle competenze ad esse spettanti;”.

– L’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 (supplemento ordinario), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 38 (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici). – 1. E’ istituita l’agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L’agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l’individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All’agenzia sono trasferite le attribuzioni dell’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. Lo statuto dell’agenzia, emanato ai sensi dell’art. 8, comma 4, prevede l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi’ che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell’ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell’ambito delle finalità indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l’agenzia nazionale per la Protezione dell’Ambiente, i Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all’agenzia”.

Note all’art. 3:

– Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: “Attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252.

– La legge 3 novembre 1994, n. 640, recante: “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto abientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Esfoo il 25 febbraio 1991, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1994, n. 273 (supplemento ordinario).

– Gli articoli 1 e 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, recante: “Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle arti con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1999, n. 262 (supplemento ordinario) sono i seguenti:

“Art. 1. – 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991”.

“Art. 3. – 1. L’attuazione della Convenzione di cui all’art. 1 è attribuita al Ministero dell’ambiente, d’intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici Protocolli e d’intesa con la Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono essere sottoposti i protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.

2. La Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino è composta dal presidente o dall’assessore delegato di ciascuna regione o provincia autonoma del sistema territoriale dell’Arco alpino, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell’unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM), da due rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da due rappresentanti dell’unione delle province d’Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell’ambiente, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell’interno, Ministero per i beni e le attività culturali, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

3. La Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino viene periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino individua le strutture regionali e locali preposte all’attuazione della Convenzione di cui all’art. 1 e dei relativi specifici Protocolli.

5. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla base degli statuti e delle relative norme di attuazione.

6. All’onere derivante per il bilancio dello Stato dall’istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino si fa fronte mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4”.

Note all’art. 4:

– La legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante: “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo” è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49.

– La legge 16 luglio 1993, n. 255 recante:

“Interpretazione autentica dell’art. 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1993, n. 176.

– Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 recante:

“Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1993, n. 304 e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121 (Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n. 43).

– Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347 recante:

“Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1996, n. 153 e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426 (Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1996, n. 192).

Note all’art. 5:

– Il nuovo testo dell’art. 6 della citata legge 8 ottobre 1997, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 6 (Ampliamento della pianta organica). – 1. Al fine di migliorare la funzionalità del Ministero dell’ambiente la dotazione organica dello stesso è rideterminata in novecento unità secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente formulata di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati i profili professionali.

3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2, si provvede prioritariamente mediante ricorso alle procedure di mobilità da espletare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 e non coperti con le procedure di cui al comma 3, si provvede anche in deroga all’art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza fra il numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997, e la nuova dotazione organica di cui al comma 1, del presente articolo, previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX è coperto attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalità richiamate dall’art. 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;

b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dalla lettera a) sono coperti con l’inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero dell’ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell’ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste dalla lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta percentuale è elevata al 70 per cento;

c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti, nel rispetto dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalità di seguito riportate, indicate in ordine di priorità:

1) mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

2) mediante ricorso, secondo l’ordine di graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali approvate nell’ultimo quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base di criteri adottati con decreto del Ministro dell’ambiente in relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero dell’ ambiente;

3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII;

d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato art. 21;

e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:

1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministero dell’ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L’inquadramento avviene, a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell’ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell’anzianità e della qualifica;

2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell’ambiente le modalità di cui all’art. 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439;

f) le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell’ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere b) e c) del presente comma, alla data del 30 novembre 1998, sono poste in ruolo in base alle disponibilità di organico e secondo la qualifica funzionale posseduta presso l’ANPA.

5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 4.000 milioni per l’anno 1997, in lire 10.200 milioni per l’anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall’anno 1999.

– L’art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego”, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 (supplemento ordinario) è il seguente:

“Art. 45 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). – 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro formano oggetto delle procedure di informazione e di esame regolate dall’art. 10 e dai contratti collettivi.

3. Mediante appositi accordi tra l’ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell’art. 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.

I dirigenti costituiscono un’area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l’area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all’art. 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi di comparto.

4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti”.

Nota all’art. 6:

– L’art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante:

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1988) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, è il seguente:

“Art. 18. – 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l’anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l’esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:

a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all’art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (122/a), per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l’annualità 1988 dalla tabella D della presente legge;

b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonchè dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;

c) in attesa dell’approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all’art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 dei parchi nazionali del Pollino delle Dolomiti Bellunesi, dei monti Sibillini, e, d’intesa con la regione Sardegna, del parco marino del golfo di Orosei nonchè, d’intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali, si applicano, per i parchi nazionali cosi’ istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d’Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l’amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;

d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all’ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all’ente Parco nazionale d’Abruzzo;

e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell’ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli art. 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delleregioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonchè completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all’art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;

f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all’art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell’ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L’assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto.

Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all’art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell’ambiente presenta alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull’impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;

g) avvio dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all’aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 20 miliardi.

2. E’ autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell’ambito della riorganizzazione prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59, la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

3. Il Ministro dell’ambiente, sentite le commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l’approvazione, il programma annuale per l’esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l’attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorità territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.

4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell’ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L’istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all’art. 14, legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. Ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell’impatto ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, nell’ambito del servizio valutazione dell’impatto ambientale, una commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri. Il relativo onere è valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all’art. 3 e all’art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.”.

Note all’art. 7:

– Il nuovo testo dell’art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70 recante “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6. Disposizioni transitorie. – 1. In attesa dell’emanazione del decreto di cui all’art. 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima applicazione della presente legge, è adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico.

“2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.”.

L’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 (s.o.) è il seguente.

“Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. – L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi’pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali, c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali”.

– L’art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante “attivazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, (supplemento ordinario) è il seguente:

“Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). – 1. Al fine di garantire l’attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonchè alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente, l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato osservatorio.

L’Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede all’elaborazione ed all’aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d’azione, nonchè alla definizione ed all’aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;

c) esprime il proprio parere sul programma generale di prevenzione di cui all’art. 42 e lo trasmette per l’adozione definitiva al Ministro dell’ambiente ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed alla conferenza Stato-regioni;

d) predispone il programma generale di prevenzione di cui all’art. 42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, e) verifica l’attuazione del programma generale di cui all’art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

f) verifica i costi di recupero e smaltimento;

g) elabora il metodo normalizzato di cui all’art. 49, comma 5, e lo trasmette per l’approvazione al Ministro dell’ambiente ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

h) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;

i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità.

2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ed è composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:

a) tre designati dal Ministro dell’ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due designati dal Ministro dell’industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;

c) uno designato dal Ministro della sanità;

d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;

d-ter) uno designato dalla conferenza Stato regioni.

3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell’osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell’ambiente ed il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, e del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell’Osservatorio e della segreteria tecnica.

5. All’onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’art. 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto osservatorio sono subordinate alle entrate.

5-bis. Al fine di consentire l’avviamento ed il funzionamento dell’attività dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell’attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente”.

Note all’art. 8:

– Il nuovo testo dell’art. 36 della citata legge n. 394/1991 come modificato dalla presente è il seguente:

“Art. 36 (Aree marine di reperimento). – 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all’art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all’art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;

b) Monti dell’Uccelina – Formiche di Grosseto – Foce dell’Ombrone – Talamone;

c) Secche di Torpaterno;

d) Penisola della Campanella – Isola di Capri;

e) Costa degli Infreschi;

f) Costa di Maratea;

g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

h) Costa del Monte Conero;

i) Isola di Pantelleria;

l) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;

m) Acicastello – Le Grotte;

n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);

o) Capo Spartivento – Capo Teulada;

p) Capo Testa – Punta Falcone;

q) Santa Maria di Castellabate;

r) Monte di Scauri;

s) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle Femmine;

t) Parco marino del Piceno;

u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata “regno di Nettuno”;

v) Isola di Bergeggi;

z) Stagnone di Marsala;

aa) Capo Passero;

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell’Asinara;

ee) Capo Carbonara;

ee-bis) Parco marino “Torre del Cerrano” ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure “Santuario dei cetacei”;

ee-quater) Penisola Maddalena capo Murro di porco.

2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell’art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine”.

– Il nuovo testo dell’art. 1, primo comma, del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511 (conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257 riguardante la costituzione del Parco nazionale d’Abruzzo), come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 1. – Allo scopo di tutelare, e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonchè la bellezzadel paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo e dell’industria alberghiera, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica, annessa al presente decreto, è dichiarato Parco nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise.

– Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante:

“Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1985, n. 512, e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197.

– Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante “testo unico delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302 (supplemento ordinario).

– Il nuovo testo dell’art. 18 della citata legge n.

394/1991 cosi’ come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). – 1. In attuazione del programma il Ministro dell’ambiente d’intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresi’ il finanziamento definito dal programma medesimo. L’istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell’art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

1-bis. L’istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell’ambiente.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l’altro la denominazione e la delimitazione dell’area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell’area e prevede, altresi’, la concessione d’uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all’art. 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993”.

– La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante “Disposizioni urgenti per la difesa del mare” è pubblicata nella Gazzetta Uffficiale 18 gennaio 1988, n. 16 (supplemento ordinario).

– L’art. 2, comma 14 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 426, è il seguente:

“14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’ambiente. Per l’istruttoria preliminare relativa al-l’istituzione e all’aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonchè alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell’ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l’istituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall’art. 4, conuna 12, della legge 8 ottobre 1992, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall’anno 1999”.

Note all’art. 9:

– Il nuovo testo dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante “Attivazione delle direttive 91/158/CEE sui rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1997, n. 38 (supplemento ordinario) come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente, avvalendosi dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANFA), di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità; sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l’analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonchè per la redazione dei progetti di bonifica;

c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere;

1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell’ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di progranuna con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al conuna 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data, entro quarantotto ore, notifica al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente competenti, nonchè agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti o ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall’evento che ha determinato l’inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il responsabile dell’inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonchè alla provincia ed alla regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla regione. L’autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la realizzazione e l’esercizio degli interventi previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un’area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giomi dalla data di presentazione del progetto di bonifica la regione può richiedere al comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l’autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l’adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall’inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l’impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonchè limitazioni temporanee o permanenti all’utilizzo dell’area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l’utilizzo dell’area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11″.

7. L’autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonchè la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L’onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonchè per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile.

Le predette spese sono altresi’ assistite da privilegio generale mobiliare.

11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l’autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l’accesso al sito per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un’anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l’intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l’esecuzione d’ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati:

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso di un’area comporti l’applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l’interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.

L’accertamento dell’avvenuta bonifica è effettuato, dalla provincia ai sensi del comma 8.

13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.

13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonchè dalla natura degli inquinamenti.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell’ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, d’intesa con la regione territorialmente competente. L’approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

15- bis. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

15- ter. Il Ministero dell’ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.”.

Note all’art. 10:

– Il nuovo testo dell’art. 8 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla legge è il seguente:

“Art. 8 (Esclusioni). – 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera, nonchè, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d’impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l’impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all’art. 33;

e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

f) i materiali esplosivi in disuso;

f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

2. Sono altresi’ esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;

c) i materiali non pericolosi che derivano dall’attività di scavo.

3. Le attività di recupero di cui all’allegato C effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti dell’industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria”.

– Il nuovo testo dell’art. 41 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 come modificato dalla presente legge è il seguente.

“Art. 41 (Consorzio nazionale imballaggi). – 1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l’attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizione del presente titolo, il Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI.

2. Il CONAI svolge la seguenti funzioni:

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l’attuazione;

e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all’art. 40;

f) garantisce il necessario raccordo tra l’amministrazione pubblica, i consorzi e gli altri operatori economici;

g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell’attuazione del programma generale;

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.

3. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l’ANCI al fine di garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:

a) l’entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni, determinati secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicità di gestione del servizio medesimo, nonchè sulla base della tariffa di cui all’art. 49, dalla data di entrata in vigore della stessa;

b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;

c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.

4. L’accordo di programma di cui al comma 3 è trasmesso all’Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all’art. 26, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni’ entro i successivi sessanta giorni.

5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.

6. Il CONAI ha personalità giuridica di diritto privato ed:

è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente a del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attività con i proventi delle attività e con i contributi dei consorziati.

7. (abrogato).

8. Al consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto al voto un rappresentante dei consumatori indicato del Ministro dell’ambiente e dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previsti dall’art.

9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare all’atto della costituzione del consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli obblighi dei consorzi obbligatori di cui all’art. 9-quater, del decreto- legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare nella titolarità del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai consorzi fino al loro scioglimento.

Tali patrimoni dei diversi consorzi obbligatori saranno destinati ai costi della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico della relativa tipologia di materiale.

10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro dell’ambiente e il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato nominano d’intesa un commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può determinare con proprio decreto l’entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell’art. 49, comma 10, nonchè le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori”.

– Il nuovo testo dell’art. 51 del citato decreto legislativo n. 22/1997 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 51 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata). 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’art. 14, commi 1 e 2;

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonchè nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’art.

9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all’art. 45, è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.

6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12 e 48, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

6-ter. I soggetti di cui all’art. 48, comma 2, che non adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, dell’art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, dell’art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniarie di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2, dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.

6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui alla linea del medesimo comma 6-ter.

6-quinquies. I soggetti di cui all’art. 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) dei comma 2, dell’art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, dell’art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2, dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.

– L’art. 26 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 è il seguente:

“Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). – 1. Al fine di garantire l’attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonchè alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente, l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio.

L’Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede all’elaborazione ed all’aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d’azione, nonchè alla definizione ed all’aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;

c) esprime il proprio parere sul programma generale di prevenzione di cui all’art. 42 e lo trasmette per l’adozione definitiva al Ministro dell’ambiente ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed alla conferenza Stato-regioni;

d) predispone il programma generale di prevenzione di cui all’art. 42 qualora il consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;

e) verifica l’attuazione del programma generale di cui all’art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di rici-claggio;

f) verifica i costi di recupero e smaltimento;

g) elabora il metodo normalizzato di cui all’art. 49, comma 5, e lo trasmette per l’approvazione al Ministro dell’ambiente ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

h) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;

i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità.

2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, ed è composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:

a) tre designati dal Ministro dell’ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due designati dal Ministro dell’industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;

c) uno designato dal Ministro della sanità;

d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;

d-ter) uno designato dalla conferenza Stato-regioni.

3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell’Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell’ambiente ed il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, e del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell’Osservatorio e della segreteria tecnica.

5. All’onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il consorzio nazionale imballaggi di cui all’art. 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal comitato nazionale imballaggi all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell’ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.

5-bis Al fine di consentire l’avviamento ed il funzionamento dell’attività dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell’attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire mille milioni per l’anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero dell’ambiente”.

Note all’art. 11:

– Il nuovo testo dell’art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 recante “attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, (S.O.) come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 15. (Disposizioni transitorie e finali). – 1.

Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di raccolta ed eliminazione degli olii usati per le quali sia prevista autorizzazione a norma del presente decreto, è tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla data di emanazione dei decreti previsti dall’art. 3 domanda all’autorità competente.

2. Allorchè l’autorità competente rilevi che le attrezzature e gli impianti non rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, concede all’impresa un termine non inferiore ai sei mesi e non superiore ai sei anni per consentire all’impresa stessa di adeguarsi, rilasciando eventualmente autorizzazione provvisoria per il periodo di moratoria concesso.

3. Restano valide ai fini dell’esercizio dell’attività di raccolta ed eliminazione degli olii usati, fino a conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del comma 1 e per un periodo comunque non superiore al triennio dall’entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state già rilasciate a tal fine, nonchè quelle che, essendo state richieste per gli olii usati, siano state concesse ai sensi dell’art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per la raccolta di rifiuti speciali o di rifiuti tossici o nocivi, liquidi o fluidi.

4. Fino ad emanazione del nuovo statuto ai sensi dell’art. 9, il Consorzio obbligatorio degli oli usati continua ad operare uniformandosi ai dettami dello statuto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mandato degli organi del Consorzio è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi eletti dall’assemblea, da convocarsi a seguito dell’approvazione del nuovo statuto.

5. La disposizione dell’art. 3, comma 4, che fissa il limite di policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in 25 ppm entra in vigore dal 1 gennaio 1993; dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1992 si applica il limite di 50 ppm”.

Note all’art. 12:

– Il nuovo testo dell’art. 6 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonchè il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

e) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

g) smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B;

h) recupero: le operazioni previste nell’allegato C;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B, nonchè le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato C;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm nè policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi;

6) deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;

n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;

o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

q) composti da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità”.

– Il nuovo testo dell’art. 24, del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 24 (Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica). – 1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il coefficiente di correzione di cui all’art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è determinato anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui al comma 1”.

Note all’art. 14:

– L’art. 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239 recante “Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l’evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1998, n. 169, è il seguente:

“Art. 5.1. Le risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, al netto dell’importo di lire 22.579 milioni, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, per far fronte, in via prioritaria, alle residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell’affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l’11 aprile 1991, nonchè ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria e ad interventi di bonifica del mare, e alle unità previsionali di base degli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’interno, sulla base delle quote individuate dal Ministro dell’ambiente, con proprio decreto.

2. La somma rimanente è destinata anche ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e del tratto di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro. Gli interventi da finanziare con tale somma saranno definiti con apposito accordo di programma proposto dal Ministero dell’ambiente, al quale parteciperanno la regione Liguria, le province e i comuni costieri da Arenzano ad Albisola Marina”.

– Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239/1998 sono i seguenti:

“Art. 1. – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell’evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto, è autorizzato a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell’esplosione e dell’affondamento della motocisterna Haven, di seguito denominati evento Haven, verificatosi nelle acque della Riviera ligure di ponente l’11 aprile 1991. La definizione stragiudiziale autorizzata riguarda le controversie pendenti e quelle eventuali future con l’International Oil Pollution Compensation Fund, con sede in Londra, istituito con la convenzione di Bruxelles del 18 dicembre 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 185 e con il proprietario e l’assicuratore della nave.

2. In deroga alle vigenti disposizioni di contabilità di Stato, la transazione verrà stipulata e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato”.

“Art. 2. – 1. La transazione dovrà assicurare allo Stato un risarcimento complessivo per tutti i danni subiti non inferiore a lire 117,6 miliardi, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta formulata.

2. Nella transazione dovrà essere pattuita, inoltre, la corresponsione allo Stato, da parte del proprietario della nave e del suo assicuratore, di una somma pari all’ammontare del costo complessivo delle perizie tecniche d’ufficio espletate nel procedimento penale per i reati contestati in relazione all’evento Haven. La pattuizione avrà effetto anche nell’ipotesi di assoluzione degli imputati.

3. Nella transazione potrà essere convenuto un termine per il pagamento delle somme pattuite non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della sua stipula all’Intemational Oil Pollution Compensation Fund ed al proprietario e all’assicuratore della nave. La transazione è stipulata escludendo l’estensione della sua efficacia in favore di eventuali ulteriori soggetti coobbligati.

4. Nella transazione dovrà essere previsto che il proprietario della nave ed il suo assicuratore si assumano il rischio delle azioni risarcitorie in atto, ancorchè proposte in via sostitutiva ai sensi dell’art. 511 del codice di procedura civile, e di quelle che dovessero essere promosse da terzi in connessione all’evento Haven, manlevando lo Stato italiano da qualsiasi detrimento ne dovesse derivare”.

“Art. 3. – 1. Nella transazione dovrà essere previsto che lo Stato, l’International Oil Pollution Compensation Fund, il proprietario e l’assicuratore della nave, anche disgiuntamente, nei giudizi civili pendenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato per l’evento Haven, ivi compreso il procedimento di limitazione di responsabilità nelle sue articolazioni concernenti la definizione dello stato attivo e la definizione dello stato passivo, rinunceranno agli atti e ad ogni pretesa ivi azionata.

2. Le spese, le competenze e gli onorai di lite resteranno integralmente compensati fra le parti e non sarà applicabile l’art. 68 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36”.

“Art. 4. – 1. L’atto o gli atti di transazione previsti all’art. 1 scontano l’imposta di registro nella misura fissa”.

Note all’art. 15:

– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 recante: “Attuazione del piano di disinquinameno del territorio del Sulcis Iglesiente” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1994, n.56.

– L’art. 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302 (S.O.) è il seguente:

“Art. 57 (Miniere del Sulcis). – 1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla “Carbosulcis S.p.a.” viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell’art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla “Carbosulcis S.p.a.” per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalità per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla “Carbosulcis S.p.a.” e le modalità per l’utilizzo e la rendicontazione delle stesse”.

– L’art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, è il seguente:

“Art. 8 (Norme finanziarie). – 1. Il prezzo di cessione dell’energia elettrica prodotta dal concessionario con carbone Sulcis mediante gassificazione, riportato nell’allegato B al presente decreto, è regolato, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente decreto, dalle disposizioni del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992.

2. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 dell’art. 1, già inseriti nel quadro comunitario di sostegno della regione Sardegna possono essere concesse agevolazioni per l’importo di lire 234 miliardi a carico in parti uguali delle risorse comunitarie e di quelle della regione stessa.

3. Per gli stessi impianti saranno altresi’ concesse agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di Equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e le modalità della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera CIPI del 31 gennaio 1992.

4. A fronte delle attività di IMI – Istituto mobiliare italiano di cui al comma 4 dell’art. 3 del presente decreto è erogata a favore di IMI – Istituto mobiliare italiano la somma di lire 900 milioni. Il corrispondente onere risulta assunto dalla regione Sardegna, con deliberazione della giunta regionale 9 novembre 1993”.

Note all’art. 17:

– L’art. 8 della legge 8 luglio 1988, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162 (S.O.), è il seguente:

“Art. 8. – 1. Per l’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell’ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonchè della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro dell’ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l’accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l’art. 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell’ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell’ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l’inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell’ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l’ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l’adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l’ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’ambiente.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, il Ministro dell’ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell’ambiente, nonchè del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile”.

– L’art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante: “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, è il seguente:

“Art. 4. – 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l’affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell’agricoltura e foreste e con il Ministro della sanità, è istituita presso il Ministero dell’ambiente la commissione scientifica per l’applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874”.

– Il nuovo testo dell’art. 13 della citata legge n. 349/1986, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 13. – 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell’ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonchè della continuità dell’azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l’ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell’ambiente decide.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l’ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento”.

– Il nuovo testo del comma 37, dell’art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“37. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro”.

– L’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.) è il seguente:

“Art. 38 (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici). – 1. E’ istituita l’agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L’Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l’individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All’agenzia sono trasferite le attribuzioni dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. Nell’ambito dell’Agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, è costituito, con il regolamento di organizzazione di cui all’art. 8, comma 4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto dall’art. 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra l’Agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati dall’art. 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all’Agenzia”.

– L’art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: nuovo codice della strada, come modificato dall’art. 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114 (S.O.) è il seguente:

“Art. 36 (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana). – 1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell’adozione del piano urbano del traffico.

2. All’obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L’elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le province provvedono all’adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d’intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell’art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all’art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonchè di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l’inserimento nel sistema informativo previsto dall’art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall’art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (24), convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.

8. E’ istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l’albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A partire dalla data di formazione dell’albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l’incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell’albo stesso.

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d’ufficio del piano e alla sua realizzazione”.

– L’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è riportato nelle note all’art. 7.

– Il decreto del Ministro dell’ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, reca: “Istituzione del riconoscimento “Città sostenibile delle bambine e dei bambini da assegnarsi a comuni italiani”.

– Il decreto del Ministro dell’ambiente 15 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999 reca: “Istituzione del riconoscimento “Città sostenibile delle bambine e dei bambini e del “Premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l’ambiente urbano per e con i bambini da assegnarsi a comuni italiani”.

– L’art. 3 della citata legge n. 426/1998 è il seguente:

“Art. 3 (Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344). – 1. Per la prosecuzione dell’attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l’anno 2000.

2. Per la prosecuzione delle attività di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana, previste dall’articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l’anno 2000.

3. Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l’educazione, l’informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall’art. 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l’anno 2000.

Tale sistema è integrato col sistema di cooperazione internazionale per l’educazione ambientale marina nel Mediterraneo.

4. Per la promozione e l’attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero dell’ambiente può avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalità e consolidata esperienza nelle predette attività.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie già autorizzate a legislazione vigente, le modalità organizzative e funzionali del sistema nazionale per l’educazione, l’informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell’educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale.

6. Per le ulteriori finalità connesse alla diffusione di informazioni inerenti allo stato dell’ambiente è autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l’anno 1998, di lire 200 milioni per l’anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall’anno 2000.

7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l’ambiente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l’anno 1998”.

– La deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000 reca: “Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione. (Deliberazione n. 299/1999)”.

Note all’art. 18:

– Il reg. (CEE) n. 1836/93 del 29 gennaio 1993 recante l’adesiione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea 10 luglio 1993, n. 168.

– La legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia reca: “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme”.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante: “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1988 (S.O.).

– L’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 recante:

“Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari” pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987, è il seguente:

“Art. 15 (Delega legislativa). – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea indicate negli elenchi “E” e “C” allegati alla presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi per ciascuno di detti elenchi formulati, ad integrazione di quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli articoli successivi.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.

3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere”.

– Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999 (S.O.).

– Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante: “Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1952, n. 123.

– L’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 18 agosto 1990 è il seguente:

“Art. 21. – 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è annessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente”.

– L’art. 483 del codice penale è il seguente:

“Art. 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). – Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

Note all’art. 19:

– L’art. 24, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: “Modifiche al sistema penale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981 (S.O.) è il seguente:

“Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). – 1. Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l’ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all’art.

17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell’art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta.

Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l’autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell’apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l’autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all’imputato, esclusa la nomina del difensore d’ufficio.

Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità”.

– L’art. 16 della citata legge n. 689/1981 è il seguente:

“Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). – E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l’art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall’art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l’art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione”.

Nota all’art. 20:

– Il testo dell’art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 è riportato nelle note all’art. 7.

Note all’art. 21:

– L’art. 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 (S.O.) è il seguente:

“2. Le risorse del fondo cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:

a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;

c) minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;

d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;

e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attività si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;

f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell’ambiente;

g) azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;

h) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell’adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale;

i) attività agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile;

l) interventi per il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano;

m) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini”.

Note all’art. 22:

– Si riporta il testo degli articoli 28, 30, 32-bis, 32-ter e 33 del codice penale:

“Art. 28 (Interdizione dai pubblici uffici). – L’interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1. del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2. di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio;

3. dell’ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4. dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7. della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, nè superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi:

“Art. 30 (Interdizione da una professione o da un’arte). – 1. L’interdizione da una professione o da un’arte, priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall’abilitazione, o licenza anzidetti.

L’interdizione da una professione o da un’arte non può avere una durata inferiore a un mese, nè superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

“Art. 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). – L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio”.

Art. 32-ter (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno nè superiore a tre anni”.

“Art. 33 (Condanna per delitto colposo). – Le disposizioni dell’art. 29 e del secondo capoverso dell’art.

32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

Le disposizioni dell’art. 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria”.

– L’art. 444 del codice di procedura penale è il seguente:

“Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). – 1.

L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonchè congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;

l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.