Decreto 5 luglio 2005

Modalita’ ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita’ di bonifica dei siti.

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Gazzetta Ufficiale N. 217 del 17 Settembre 2005

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
i Ministri dell’economia e delle finanze, delle attivita’ produttive
e delle infrastrutture e dei trasporti
Visto la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la
prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri
enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 30, commi 4 e 6, del citato decreto
legislativo n. 22 del 1997 che prevede l’obbligo dell’iscrizione
all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti, nonche’ la prestazione delle relative garanzie finanziarie a
favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attivita’
di bonifica dei siti;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell’ambiente
di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con il quale e’ stato
adottato il regolamento, delle modalita’ organizzative e di
funzionamento del citato albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti;
Visto, in particolare, l’art. 8, comma 1, lettera i), del citato
decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 9:
«Bonifica dei siti»;
Visto, altresi’, l’art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il
quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con
fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai
sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;
Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall’art. 17,
comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e’ necessario
garantire un’adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi
all’attivita’ di bonifica dei siti;
Considerato che, ai sensi dell’art. 10, comma 9 del decreto del
Ministro dell’ambiente 25 dicembre 1999, n. 471, con il provvedimento
di approvazione del progetto definitivo di bonifica e’ fissata
l’entita’ delle garanzie finanziarie per ogni singolo intervento, in
misura non inferiore al 20% del costo stimato dell’intervento, che
devono essere versate a favore della regione, per la corretta
esecuzione ed il completamento dell’intervento;
Considerato che non e’ opportuno duplicare le garanzie di cui al
comma precedente;
Ravvisata l’opportunita’ di differenziare gli importi delle
garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione
individuate all’art. 9, comma 4, del citato decreto 28 aprile 1998,
n. 406;

Decreta:

Art. 1.
Garanzia finanziaria

1. L’iscrizione all’albo delle imprese che effettuano l’attivita’
di bonifica dei siti e’ subordinata alla presentazione di idonea
garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle
operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale,
realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e
smaltimento dei rifiuti nonche’ del risarcimento degli ulteriori
danni derivanti all’ambiente, ai sensi dell’art. 18 della legge
8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell’attivita’ svolta.
Art. 2.
Durata e modalita’

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata
dell’iscrizione all’albo e deve essere conforme allo schema allegato
al presente decreto sotto la lettera «A».
2. La competente sezione regionale dell’albo provvedera’ a
comunicare tempestivamente e contestualmente al fidejussore ed al
Ministero dell’ambiente ogni provvedimento di sospensione
dell’efficacia dell’iscrizione o di cancellazione dell’impresa
dall’albo nonche’, qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di
cui all’art. 1, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalita’
previste dal citato schema allegato sotto la lettera «A».
Art. 3.
Ammontare della garanzia

1. Per l’esercizio delle attivita’ di cui all’art. 1, comma 1, del
presente decreto, in base alle classi d’iscrizione all’albo di cui
all’art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406,
l’ammontare della garanzia fidejussoria e’ fissato nei seguenti
valori:
=====================================================================
            Classe             |               Importo
=====================================================================
Classe a)….                  |….Euro 1.000.000;
Classe b)….                  |….Euro 500.000;
Classe c)….                  |….Euro 250.000;
Classe d)….                  |….Euro 90.000;
Classe e)….                  |….Euro 30.000.
2. Il mutamento di classe comporta l’obbligo di adeguamento degli
importi di cui al comma 1.
Art. 4.
Registrazione EMAS

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento
93/1836/CEE e successive modificazioni ed integrazioni si applica il
trenta per cento degli importi di cui al precedente articolo.
Art. 5.
Obbligo di iscrizione

1. Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del decreto legislativo n. 22
del 1997, tutte le imprese che intendono effettuare attivita’ di
bonifica dei siti sono tenute ad iscriversi all’albo entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e delle delibere
del Comitato nazionale dell’albo riguardanti i criteri, le modalita’
e i termini per la dimostrazione dell’idoneita’ tecnica e della
capacita’ finanziaria.

Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2005
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro delle attivita’ produttive
Marzano
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Registrato alla Corte dei conti l’8 agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 10
Allegato A
FIDEJUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO L’ATTIVITA’
DI BONIFICA DEI SITI

Premesso:
1) che l’impresa (ditta) …., con sede in …., codice fiscale
n. …….. intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni,
attivita’ di bonifica dei siti nell’ambito della classe …., di cui
all’art. 3 del decreto del Ministro dell’ambiente ….;
2) che detta attivita’ e’ subordinata alla prestazione di
garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa
vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in
sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle
eventuali misure di sicurezza, nonche’ l’eventuale risarcimento degli
ulteriori danni all’ambiente, ai sensi dell’art. 18 della legge
8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza della attivita’ svolta;
Cio’ premesso:
la societa’ …. abilitata al rilascio di cauzione o autorizzat
all’esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto
disposto dalla legge 10 giugno 1992, n. 348, con sede in …., codice
fiscale n. …… alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1936 e seguenti del codice civile,
si costituisce fidejussore dell’impresa …. e dei suoi obbligati
solidali ai sensi di legge, la quale accetta per se’ e per i propri
successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente
tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore
del Ministero dell’ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino
a concorrenza dell’importo massimo complessivo di …. (euro ……
), secondo quanto previsto per la categoria ….classe ……., di
appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del
decreto del Ministro dell’ambiente …., a garanzia delle somme
dovute per:
a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti;
b) bonifica;
c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;
d) risarcimento degli ulteriori danni all’ambiente ai sensi
dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano
conseguenti all’attivita’ di bonifica dei siti svolta dall’impresa
nel periodo di efficacia dell’iscrizione nell’albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA’ E IL MINISTERO
Art. 1.
Delimitazione della garanzia

La societa’ garantisce al Ministero, fino a concorrenza
dell’importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che
l’impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti
a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese
necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di
trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica,
ripristino delle installazioni e delle aree contaminate,
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonche’
all’eventuale risarcimento degli ulteriori danni all’ambiente ai
sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza
delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia
dell’iscrizione dell’impresa stessa nell’albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente
garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso
rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai
regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti
adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in
riferimento allo svolgimento dell’attivita’ di bonifica dei siti di
cui in premessa.

Art. 2.
Efficacia della garanzia

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della
delibera di iscrizione nell’albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti.
La competente sezione regionale dell’albo comunichera’
tempestivamente alla societa’ e al Ministero ogni provvedimento di
sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o di cancellazione
dall’albo.

Art. 3.
Durata della fidejussione

La presente garanzia ha validita’ pari a cinque anni o inferiore
nel caso di cessazione anticipata dell’iscrizione dell’impresa
nell’albo nazionale delle imprese effettuano la gestione dei rifiuti,
maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale
il Ministero puo’ avvalersi della garanzia limitatamente alle sole
inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all’art. 2.
Il presente contratto non puo’ intendersi tacitamente rinnovato
in sede di revisione quinquennale dell’albo.
Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue
automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della
societa’, anche qualora la presente fidejussione non venga restituita
alla societa’ stessa.

Art. 4.
Facolta’ di recesso

La societa’ puo’ recedere dal contratto in qualsiasi momento con
effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno
successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale
dell’albo, al Ministero e all’impresa con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.
In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze
verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha
avuto effetto e il Ministero puo’ avvalersene per ulteriori due anni,
ferma la validita’ di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5.
Pagamento del premio

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di
premio da parte dell’impresa nonche’ altre eventuali eccezioni
relative al rapporto tra la societa’ e l’impresa non potranno essere
opposti al Ministero.

Art. 6.
Avviso di sinistro – Pagamento

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per
l’escussione della garanzia e l’impresa non abbia gia’ adempiuto a
quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell’albo, con
richiesta motivata inviata anche all’impresa, invitera’ la societa’ a
versare al Ministero dell’ambiente la somma dovuta ai sensi dell’art.
1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell’importo
garantito:
a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e
smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino
delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle
eventuali misure di sicurezza, la societa’ provvedera’ al pagamento
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre
alcuna eccezione, dandone avviso all’impresa che nulla potra’
eccepire al riguardo;
b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni
all’ambiente ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
la societa’ provvedera’ al pagamento a seguito di sentenza esecutiva.
Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica
quanto previsto all’art. 9.
Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate
dalla societa’ risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
Dopo ogni pagamento effettuato dalla societa’ l’importo garantito
si riduce automaticamente dell’importo corrispondente a quanto pagato
dalla societa’ stessa.

Art. 7.
Rinuncia alla preventiva escussione
La societa’ non godra’ del beneficio della preventiva escussione
dell’impresa, ai sensi dell’art. 1944 del codice civile.

Art. 8.
Surrogazione

La societa’ e’ surrogata, nei limiti delle somme pagate, al
Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l’impresa, i
suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Ministero facilitera’ le azioni di recupero fornendo alla
societa’ tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9.
Forma della comunicazione alla societa’

Tutte le comunicazioni e notifiche alla societa’ dipendenti dalla
presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione
generale, risultante dalla premessa.

Art. 10.
Foro competente

In caso di controversia tra la societa’ e il Ministero, il foro
competente e’ quello determinato ai sensi dell’art. 25 del codice di
procedura civile.
 
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato