Decreto 31 luglio 1997

Linee guida per la stipula dei protocolli d’ intesa università – regioni.

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G.U. 5.8.1997, n. 181

IL MINISTRO DELLA SANITA’

E IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l’istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge n. 421 del 1992;
Visto, in particolare, l’art. 6 del predetto decreto legislativo 502 che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università prevedendo che l’apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario nazionale delle facoltà di medicina è chirurgia è regolamentato mediante specifici protocolli d’intesa fra le regioni e le università;
Ritenuto di emanare delle linee-guida per la stipula dei predetti protocolli d’intesa;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decretano:

Le linee guida per la stipula dei protocolli d’intesa fra le regioni e le università ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelle stabilite dai seguenti articoli.

Art. 1.

1. in attuazione dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, le regioni, d’intesa con le università, stabiliscono le modalità con le quali queste ultime contribuiscono, per quanto di competenza, alla elaborazione dei piani sanitari regionali.

Art. 2.

1. Per far assicurare l’apporto alle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale delle facoltà di medicina e chirurgia nel rispetto delle finalità istituzionali, didattiche e scientifiche, le università si inseriscono nell’organizzazione delle aziende sanitarie, nei modi stabiliti dalle presenti linee-guida che dovranno trovare specifica disciplina nei protocolli d’intesa.
2. Le università concordano con la regione, nell’ambito del protocollo d’intesa, ogni eventuale utilizzo di strutture assistenziali private, qualora non siano disponibili strutture nell’azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche. In ogni caso dette strutture private devono essere preventivamente accreditate.
3. I policlinici universitari, costituiti in aziende dell’università, operano secondo modalità organizzative e gestionali determinate, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992, in analogia ai principi fissati per aziende ospedaliere.
4. I modelli e le modalità di organizzazione delle aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia (aziende miste), sono definiti dal direttore generale delle aziende nell’ambito degli indirizzi regionali in modo da assicurare il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della facoltà di medicina e chirurgia.
5. Le università partecipano, con la facoltà di medicina e chirurgia, alle strutture assistenziali di tipo dipartimentale nelle quali siano presenti unità operative a direzione universitaria. L’organizzazione delle strutture dipartimentali in cui sono presenti unità operative a direzione universitaria e le procedure di nomina dei responsabili sono stabilite dal direttore generale d’intesa con il rettore.
6. Le università partecipano ai risultati della gestione delle aziende miste. A tal fine, l’organizzazione interna delle facoltà di medicina e chirurgia per quanto attiene ai fini istituzionali di integrazione tra assistenza didattica e ricerca, è stabilita dalle università in coerenza con le previsioni dei protocolli d’intesa, ai fini dell’efficienza è dell’efficacia delle attività istituzionali.

Art. 3.

1. In attuazione delle previsioni del piano sanitario regionale e dei piani attuativi locali e nei limiti dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista nonché delle disponibilità di bilancio, le aziende individuano le unità operative e le altre strutture organizzative universitarie, anche di tipo sperimentale, delle quali avvalersi per lo svolgimento di attività assistenziali.
2. L’individuazione delle unità operative in cui è articolato il complesso delle strutture assistenziali poste a disposizione delle facoltà di medicina e chirurgia per le finalità didattiche del triennio clinico dovrà tenere conto dei seguente criterio: livello minimo di operatività di ciascuna unità operativa (rappresentato dal volume minimo di attività necessaria per garantire l’adeguata qualificazione delle strutture in relazione ai suoi compiti assistenziali, didattici e di ricerca) assicurata dal personale universitario, con il pieno coinvolgimento della componente ospedaliera.

Art. 4.

1.Il responsabile, ai fini assistenziali, delle unità operative a direzione universitaria, previste nei protocolli d’intesa e negli accordi attuativi è nominato dal direttore generale, su designazione del rettore.
2. Il direttore generale, su proposta del responsabile delle unità operative conferisce altresì la responsabilità di eventuali articolazioni interne alle predette unità operative.
3. Nelle strutture organizzative (dipartimento, unità operative, moduli) che integrano personale appartenente all’organico dell’azienda e all’ordinamento universitario è garantita parità di trattamento, a parità di attività e di responsabilità, nonché di opportunità di accesso alle funzioni in ambito assistenziale.

Art. 5.

1. In analogia con quanto previsto per le strutture operative dirette da personale del Servizio sanitario nazionale, l’attività assistenziale delle strutture operative a direzione universitaria è sottoposta a verifiche, anche quinquennali, per ciò che concerne la loro efficienza ed efficacia, anche correlate alle modalità organizzative e gestionali.
2. Le verifiche vengono effettuate dal direttore generale secondo modalità definite nei protocolli d’intesa fra università e regione. Nel caso di valutazione negativa saranno concordati fra il direttore generale ed il rettore i provvedimenti conseguenti, anche inerenti a quanto previsto dall’art. 4.
3. Le attività assistenziali del personale universitario sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca. Non è consentito al personale universitario recedere dall’attività assistenziale.

Art. 6.

1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall’università sia dal Fondo sanitario regionale. Queste ultime comprendono:
a) corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento dell’assistenza ospedaliera stabiliti dalla regione, previa contrattazione dei Piani annuali preventivi di attività di cui all’art. 2 comma 8, della legge n. 549/1995;
b) altri finanziamenti per l’attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra regione e università, non finanziari secondo quanto previsto al punto a).
2. La regione si impegna a classificare le aziende nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale e a riconoscere, ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1994, i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. A questo fine la regione corrisponde direttamente all’azienda una integrazione dal 3 all’8 per cento della valorizzazione dell’attività assistenziale una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio
corrispondente alla maggiore spesa di personale che avrebbe dovuto sostenere l’azienda per produrre la stessa attività.
3. Gli oneri sostenuti dall’università per la retribuzione del personale universitario convenzionato e per le immobilizzazioni e le attrezzature universitarie utilizzate anche per l’assistenza devono essere rilevati nell’analisi economica e finanziaria delle aziende e evidenziati nei rispettivi bilanci, così come devono essere evidenziati gli oneri sostenuti a favore delle attività didattiche e di ricerca. In ragione dell’impegno finanziario sostenuto dalle università per il funzionamento delle aziende, la regione riconosce la compartecipazione dell’università alle scelte gestionali delle aziende stesse, con particolare riferimento alla destinazione di eventuali avanzi di gestione.
4. Le regioni, le aziende U.L.S.S. e le aziende policlinico definiscono i piani annuali preventivi relativi alle attività assistenziali.
5. In attesa di procedere alla verifica, da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei costi sostenuti per l’attività assistenziale dalle aziende policlinico, le stesse sono classificate nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale ed il relativo finanziamento, tenuto conto, da una parte, dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca e, dall’altra, degli oneri sostenuti direttamente dall’università, viene decurtato di una quota percentuale tra il 5 ed il 15 per cento.
6. Al personale universitario che presta attività assistenziale nei policlinici e nelle aziende sanitarie è assicurata, da parte delle aziende con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, l’equiparazione del trattamento economico complessivo in conformità a quanto stabilito dall’art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.I criteri per la individuazione, in relazione alle attività ed alle responsabilità, del trattamento dovuto e degli istituti normativi contrattuali di carattere economico applicabili sono definiti con apposite linee guida emanate d’intesa fra i ministri della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro. In attesa della fissazione dei predetti criteri i direttori generali delle aziende possono riconoscere al personale anticipazioni in relazione alle funzioni svolte, con espressa riserva di conguaglio attivo o passivo.
7. Il monitoraggio dei protocolli d’intesa stipulati in sede regionale è effettuato da una apposita commissione paritetica con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle regioni e delle università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER