Decr. del Pres. del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n

Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’ art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ ambiente e norme in materia di danno ambientale

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G.U. 31.8.1988, n. 204

Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’ art. 6 della legge 8 luglio 1986 , n. 349 , recante istituzione del Ministero dell’ ambiente e norme in materia di danno ambientale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 1988;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente, sentito il comitato scientifico di cui all’art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Decreta:

Art. 1. Categorie di opere

1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:
a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);
c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all’eliminazione definitiva dei residui radioattivi;
d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;
e) impianti per l’estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell’amianto, un’utilizzazione annua di oltre 200 t;
f) impianti chimici integrati;
g) autostrade e vie di rapida comunicazione definite ai sensi dell’accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 metri;
h) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t;
i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
I) dighe ed altri impianti destinati a trattenere regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.
2. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un’opera che rientra nelle categorie stesse; si applica altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da tali interventi derivi un’opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio.
3. Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di risanamento ambientale di centrali termoelettriche esistenti, anche accompagnati da interventi di ripotenziamento, da cui derivi un miglioramento dello stato di qualità dell’ambiente connesso alla riduzione delle emissioni.
4. Per agevolare l’applicazione dei commi 2 e 3 il Ministro dell’ambiente convoca apposite riunioni di coordinamento con il Ministero per i beni culturali e ambientali e con le amministrazioni interessate all’esecuzione delle opere di cui al presente articolo, ai fini di individuare anticipatamente, sulla base dei programmi delle amministrazioni interessate, i casi di esclusione dalla procedura ai sensi dei citati commi.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale.

Art. 2. Norme tecniche sulla comunicazione dei progetti

1. Si intendono per progetti delle opere di cui all’art. 1 i progetti di massima delle opere stesse, prima che i medesimi vengano inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri atti previsti dalla normativa vigente e, comunque, prima dell’aggiudicazione dei relativi lavori.
In particolare:
a) per progetti delle centrali termoelettriche, si intendono quelli necessari per il provvedimento di cui all’art. 5, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, così come disciplinato dall’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli stessi devono essere inoltrati prima del provvedimento del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
b) per progetti delle raffinerie di petrolio greggio, degli impianti di gassificazione e liquefazione, delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio e degli impianti chimici integrati, si intendono quelli presentati al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per il decreto di concessione secondo quanto previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
c) per progetti di impianto per l’estrazione di amianto, si intendono quelli presentati al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato; gli stessi devono essere inoltrati prima del rilascio del permesso da parte del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
d) per progetti degli impianti di eliminazione di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, si intendono quelli che devono essere inoltrati alla regione per l’approvazione;
e) per progetti delle autostrade e delle vie di rapida comunicazione, si intendono quelli, riferiti all’intero tracciato, previsti dalle «Istruzioni per la redazione dei progetti strade» pubblicate nel Bollettino ufficiale – Norme tecniche – del C.N.R. – Anno XIV n. 77 del 5 maggio 1980, concernenti il progetto di massima, ovvero, nei casi in cui tale documentazione non sia disponibile per cause oggettive, riferiti a tronchi funzionali da sottoporre alle procedure di riferimento, purché siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l’intero tracciato nello studio di impatto ambientale. Gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione da parte del Ministro dei lavori pubblici;
f) per progetti dei tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, si intendono quelli riferiti alla costruzione di impianti ferroviari e delle opere connesse predisposti dall’ente Ferrovie dello Stato e trasmessi alle regioni interessate ed agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, ai sensi dell’art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210; gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione o conformità;
g) per progetti degli aeroporti, si intendono i nuovi piani regolatori o le varianti dei piani esistenti, nonché i progetti di massima delle opere; gli stessi devono essere inoltrati prima della approvazione da parte del comitato previsto dall’art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449;
h) per progetti dei porti commerciali marittimi, i progetti stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte dei Ministri competenti;
i) per progetti delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque, si intendono i progetti di massima allegati alla domanda di concessione di derivazione d’acqua cosi come previsto all’art. 9 del regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285, al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione alla derivazione, anche provvisoria, da parte del Ministro dei lavori pubblici.
2. Nel caso di appalto concorso o di affidamenti in concessione disciplinati dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, così come modificata dalla legge 15 gennaio 1951, n. 34, nonché dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, e dalla legge 17 febbraio 1897, n. 80, le amministrazioni competenti comunicano ai Ministro dell’ambiente e al Ministro per i beni culturali ed ambientali il progetto esecutivo delle opere qualora contenga importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale. Il Ministro dell’ambiente può stabilire, entro venti giorni dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia sottoposto a sua volta alla procedura di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. La comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre al progetto come individuato al comma 1, comprende uno studio di impatto ambientale contenente:
a) l’indicazione della localizzazione riferita alla incidenza spaziale e territoriale dell’intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, alla incidenza sulle risorse naturali, alla corrispondenza ai piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore, agli eventuali vincoli paesaggistici, archeologici demaniali ed idrogeologici, supportata da adeguata cartografia;
b) la specificazione degli scarichi idrici e delle misure previste per l’osservanza della normativa vigente, nonché le eventuali conseguenti alterazioni della qualità del corpo ricettore finale;
c) la specificazione dei rifiuti solidi e delle relative modalità di smaltimento rapportata alle prescrizioni della normativa vigente in materia;
d) la specificazione delle emissioni nell’atmosfera da sostanze inquinanti, rapportata alla normativa vigente, nonché le conseguenti alterazioni della qualità dell’aria anche alla luce delle migliori tecnologie disponibili;
e) la specificazione delle emissioni sonore prodotte e degli accorgimenti e delle tecniche riduttive del rumore previsti;
f) la descrizione dei dispositivi di eliminazione e risarcimento dei danni all’ambiente con riferimento alle scelte progettuali, alle migliori tecniche disponibili ed agli aspetti tecnico-economici;
g) i piani di prevenzione dei danni all’ambiente con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;
h) i piani di monitoraggio ambientale secondo le specificazioni derivanti dalla normativa vigente o da particolari esigenze in relazione alle singole opere;
i) un riassunto non tecnico di quanto previsto alle lettere precedenti.

Art. 3. Norme tecniche integrative

1. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui all’art. 2 del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità di cui all’art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentito il comitato scientifico di cui all’art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Art. 4. Vigilanza

1. Il Ministro dell’ambiente vigila ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sulla osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di, compatibilità ambientale.
2. Le amministrazioni interessate rendono noto nel bando di gara o nell’invito a trattare che l’approvazione dei progetti è assoggettata all’osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale.

Art. 5. Pubblicità

1. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 2, il committente di opere di cui all’art.1 provvede alla pubblicazione, sul quotidiano più diffuso nella regione o provincia autonoma territorialmente interessata e su un quotidiano a diffusione nazionale, di un annuncio contenente l’indicazione dell’opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.
2. Il committente provvede altresì al deposito di una o più copie del progetto e degli elaborati della comunicazione, cosi come definiti all’art. 2, presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico.
3. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano gli uffici di cui al comma 2 provvedendo anche alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione e ad una adeguata informazione al pubblico.

Art. 6. Istruttoria

1. L’istruttoria sui progetti di cui all’art. 1 ha le seguenti finalità:
a) accertare la completezza della documentazione presentata;
b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
c) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne i rifiuti liquidi e solidi e le emissioni inquinanti nell’atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
d) accertare la coerenza del progetto per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
e) accertare il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione, nonché l’idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
f) individuare e descrivere l’impatto complessivo del progetto sull’ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.
2. La pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto interviene nel termine di cui al comma 4 dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, decorso il quale la procedura riprende il suo corso.

Art. 7. Norma transitoria

1. La disciplina di cui al presente decreto non si applica ai progetti delle opere per i quali sia già intervenuta l’approvazione a norma delle disposizioni vigenti.
2. La disciplina di cui al presente decreto non si applica altresì alle opere per le quali il Ministro dell’ambiente e il Ministro per i beni culturali e ambientali abbiano ricevuto, alla data di pubblicazione del presente decreto, il parere di organismi istituiti per l’esame dei profili di interesse ambientale delle opere medesime.

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 agosto 1988

Il Presidente dei Consiglio dei Ministri DE MITA
Il Ministro dell’ambiente RUFFOLO