D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303

Norme generali per l’igiene del lavoro. (Aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e dal D.lgs 2 febbraio 2002, n. 25)

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S.O.G.U. 30 aprile 1956, n. 155

TITOLO I – Disposizioni generali

Capo I – Campo di applicazione.

Art. 1 – Attività soggette – Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.

Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da privati in regime di concessione le disposizioni del presente decreto saranno applicate adattandole alle particolari esigenze dell’esercizio ferroviario.

Art. 2 – Attività escluse – Le norme del presente decreto non si
applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonché all’esercizio delle miniere, delle cave e delle torbiere.

Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell’art. 49.

Art. 3 – Definizione di lavoratore subordinato – Agli effetti dell’art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte od una professione.

Sempre agli effetti dell’art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o degli enti stessi.

Capo II – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.

Art. 4 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti – [ nota 19 ] I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all’art. 1, devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;

b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;

c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;

d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Art. 5 – Obblighi dei lavoratori – [ nota 19 ] I lavoratori devono:

a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell’igiene;

b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;

c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;

d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l’autorizzazione.

TITOLO II – Disposizioni particolari [ nota 1 ]

Capo I – Ambienti di lavoro.

Art. 6 – Altezza, cubatura e superficie – [ nota 2 ] 1. I limiti minimi per l’altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate nell’art. 33, sono i seguenti:

a) altezza netta non inferiore a m. 3;

b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;

c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2 .

2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie s’intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.

3. L’altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento alla altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano, l’organo di vigilanza competente per territorio, può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente. L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l’altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

5. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

Art. 7 – Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali
scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico – [ nota 3 ] 1.A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività fisica dei lavoratori;

b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria;

c) essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità;

d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.

3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.

5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.

6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitate in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fina all’altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi.

7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l’attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell’edificio ed intorno ad esso.

9. L’accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.

11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.

12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un’uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un’uscita a ciascuna estremità.

13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere.

13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell’impresa, alle vie di circolazione che portano ai posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell’impresa, nonché alle banchine di carico.

Art. 8 – Locali sotterranei – E’ vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l’umidità.

L’Ispettorato del lavoro, d’intesa con l’ufficiale sanitario, può consentire l’uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l’umidità.

Art. 9 – Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi – [ nota 4 ] 1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione.

2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.

4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

Art. 10 – Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro – [ nota 5 ] 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità di lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare, la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.

2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d’illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.

3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

Art. 11 – Temperatura dei locali – [ nota 6 ] 1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.

3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

Art. 12 – Apparecchi di riscaldamento – Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell’ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell’aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l’ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

Art. 13 – Umidità – Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l’aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l’umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche.

Art. 14 – Locali di riposo – [ nota 7 ] 1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.

3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l’interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

6. L’organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.

7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

Art. 15 – Pulizia dei locali – Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell’orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell’ambiente, oppure mediante aspiratori.

Art. 16 – Sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai locali di lavoro – I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.

Art. 17 – Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri – Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti sanitari.

Capo II – Difesa dagli agenti nocivi.

Art. 18 – Difesa dalle sostanze nocive – Ferme restando le norme di cui al R.D. 9 gennaio 1927, n. 157, e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.

I recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui all’art. 355 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.

I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

Art. 19 – Separazione dei lavori nocivi – Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.

Art. 20 – Difesa dell’aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi – Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.

L’aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.

[ nota 8 ]

Un’attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli. [ nota 9 ]

Art. 21 – Difesa contro le polveri – Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambito di lavoro, nell’ambiente di lavoro.

Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.

Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L’aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.

Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all’inumidimento del materiale stesso.

Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell’ambiente di lavoro.

Nei lavori all’aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l’attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l’Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.

I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall’Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d’ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.

Art. 22 – Difesa dalle radiazioni nocive – Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante l’adozione di mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione.

Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i mezzi indicati al comma precedente devono essere atti a proteggere efficacemente gli occhi.

Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei.

Art. 23 – Difesa contro le radiazioni ionizzanti – Nei procedimenti lavorativi che esigono l’impiego dei raggi X o di sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare efficacemente la salute dei lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni nocive.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità d’impiego dei raggi X e delle sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, le cautele da osservarsi nel loro uso e le misure di protezione, tenuto conto della natura delle radiazioni nocive, della loro intensità, nonché della entità e della durata della esposizione e della estensione della superficie corporea esposta.

Il datore di lavoro è tenuto altresì a provvedere affinché i residui e i rifiuti delle lavorazioni, aventi proprietà ionizzanti, siano convenientemente eliminati o resi innocui.

Art. 24 – Rumori e scuotimenti – [ nota 19 ] Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l’intensità.

Art. 25 – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento – E’ vietato far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come pure in fosse, in gallerie, ed in generale in ambienti od in recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possano esservi gas deleteri, se non sia stata preventivamente accertata l’esistenza delle condizioni necessarie per la vita, oppure se l’atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri mezzi.

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.

Art. 26 – Mezzi personali di protezione – I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare veicolo di contagio, devono essere individuati e contrassegnati col nome dell’assegnatario o con un numero.

Capo III – Servizi sanitari.

Art. 27 – Pronto soccorso – Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore di sanità, saranno indicate la quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici.

Art. 28 – Pacchetto di medicazione – Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende industriali che non si trovano nelle condizioni indicate nei successivi artt. 29 e 30, nonché le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti.

Art. 29 – Cassetta di pronto soccorso – Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:

a) le aziende industriali che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;

b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);

c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;

d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati.

Art. 30 – Camera di medicazione – Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento.

Quando, a giudizio dell’Ispettorato del lavoro, ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente art. 29, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.

Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma degli artt. 33, 34 e 35 del presente decreto.

La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti dall’art. 27, deve essere convenientemente aerata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.

Art. 31 – Decentramento del pronto soccorso – Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso della azienda è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, l’Ispettorato del lavoro può prescrivere che l’azienda oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad istituire altri localizzati nei reparti più lontani o di più difficile accesso.

Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di medicazione.
L’Ispettorato del lavoro, in relazione al numero degli operai occupati nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso, può prescrivere che sia tenuta, in luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto soccorso.

Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi specifici, l’Ispettorato del lavoro può altresì prescrivere che vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti necessari in relazione alla natura e alla pericolosità delle lavorazioni.

Art. 32 – Personale sanitario – Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono oppure il posto di soccorso pubblico più vicino all’azienda.

Nelle aziende di cui agli artt. 29 e 30, un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.

Art. 33 – Visite mediche – Nelle lavorazioni industriali che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;

b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.

Per le lavorazioni che presentino più cause di rischio e che pertanto sono indicate in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli più brevi.

L’Ispettorato del lavoro può prescrivere la esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per l’accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori.

Art. 34 – I lavoratori occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse da quelle indicate nella tabella, quando esse siano eseguite nello stesso ambiente di lavoro ed espongano, a giudizio dell’Ispettorato del lavoro, a rischi della medesima natura, devono essere sottoposti alle visite mediche previste dall’articolo precedente.

Le visite mediche sono altresì obbligatorie per i lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella, ma che espongono a rischi della medesima natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi della legge 15 novembre 1952, n. 1967 e, per le condizioni in cui si svolgono, risultino, a giudizio dell’Ispettorato del lavoro, particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori che vi sono addetti.

Art. 35 – Il datore di lavoro può essere autorizzato dall’Ispettorato del lavoro a far eseguire le visite mediche periodiche a intervalli più lunghi di quelli prescritti nella tabella allegata, ma non superiori al doppio del periodo indicato, quando i provvedimenti adottati nella azienda siano tali da diminuire notevolmente i pericoli igienici della lavorazione.

L’Ispettorato del lavoro può altresì esentare il datore di lavoro dall’obbligo delle visite mediche, qualora, per la esiguità del materiale o dell’agente nocivo trattato e per la efficacia delle misure preventive adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro insalubre, possa fondatamente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori.

Capo IV – Servizi igienico-assistenziali.

Art. 36 – Acqua – Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

Art. 37 – Docce – [ nota 10 ] 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

2. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Art. 38. – Abrogato – [ nota 11 ]

Art. 39 – Gabinetti e lavabi -[ nota 12 ] 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati;
quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso i numero non superiore a 10, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi.

Art. 40 – Spogliatoi e armadi per il vestiario – [ nota 13 ] 1.
Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro.

3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.

Art. 41 – Refettorio – Salvo quanto è disposto dall’art. 43 per i lavori all’aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, e quelle che si trovano nelle condizioni indicate dall’art.
38 devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.

I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.

L’Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall’obbligo di cui al primo comma, quando riconosce che non sia necessario.

Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate dall’art. 38 e nei casi in cui l’Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.

Art. 42 – Conservazione vivande e somministrazione bevande – Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

E’ vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell’interno dell’azienda. E’ tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l’orario dei pasti.

Art. 43 – Locali di ricovero e di riposo – Nei lavori eseguiti normalmente all’aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi.

Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda [ nota 14 ].

Art. 44 – Dormitori stabili – I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l’arredamento necessario rispondente alle esigenze dell’igiene.
Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

In detti locali è vietato l’illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l’autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall’Ispettorato del lavoro.

I dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le donne e i dormitori per i fanciulli di sesso maschile sotto i quindici anni da quelli per gli adulti.

A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto individuale; è vietato l’uso di letti sovrapposti.

Annesso ai dormitori che ricoverano più di 50 individui, vi deve essere un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria contenente almeno due letti.

Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati i dormitori devono essere difesi dalla penetrazione di essi.

Art. 45 – Dormitori di fortuna – Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall’umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.

Art. 46 – Dormitori temporanei – Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati dall’art. 45, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;

b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere n’ la penetrazione dell’acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

c) essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l’ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;

d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell’ambiente, ma munite di buona chiusura;

e) essere fornite di lampade per l’illuminazione notturna;

f) nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.

La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.

A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma prevista dal quarto comma dell’art. 44. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettori, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

Art. 47 – Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali – Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in istato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al comma precedente.

Capo V – Nuovi impianti.

Art. 48 – Notifiche all’Ispettorato del lavoro – Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia all’Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.

La notifica deve contenere una descrizione dell’oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrano.

L’Ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalità delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l’osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

L’Ispettorato del lavoro tiene conto nelle sue determinazioni delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato prendendo all’uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con l’ufficiale sanitario, al fine di coordinare l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Qualora l’Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabilità per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del presente decreto.

TITOLO III – Disposizioni relative alle aziende agricole

Capo unico.

Art. 49 – Aziende e lavori soggetti al presente titolo – Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle aziende in cui si compiono non solo i lavori attinenti direttamente all’esercizio dell’agricoltura, della boschicoltura e della pastorizia, ma anche quelli di carattere industriale e commerciale che hanno per scopo la preparazione, la conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli addetti alla custodia ed al governo del bestiame.

Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite dal proprietario, affittuario od enfiteuta, che coltivi direttamente il fondo con l’aiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi, anche se per brevi periodi di tempo occupi mano d’opera per lavori stagionali.

Art. 50 – Abitazioni e dormitori – Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:

a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;

b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.

E’ fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, né periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per qual caso si applicano le disposizioni dell’art. 45.

E’ fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.

Art. 51 – Dormitori temporanei – Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui all’art. 46 del presente decreto.

L’Ispettorato del lavoro può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti dall’ultimo comma del predetto art. 46, quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.

Art. 52 – Acqua – Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

Art. 53 – Acquai e latrine – Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori, devono essere provviste di acquaio e di latrina.

Gli scarichi degli acquai dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall’abitazione, nonché dai depositi e dalle condutture dell’acqua potabile.

Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.

I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazioni, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.

Art. 54 – Stalle e concimaie – Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.

Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.

Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori delle stalle stesse secondo le norme consigliate dall’igiene.

Nei locali di nuova costruzione, le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori, nonché dai depositi e dalle condutture dell’acqua potabile.

Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l’Ispettorato del lavoro può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.

Art. 55 – Locali sotterranei – E’ vietato eseguire in locali sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di carattere industriale o commerciale indicate al primo comma dell’art. 49.

Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e le successive manipolazioni dell’olio e del vino. In tali casi devono essere adottate opportune misure per il ricambio dell’aria.

Art. 56 – Mezzi di pronto soccorso e di profilassi – Le aziende che occupano almeno cinque lavoratori, devono tenere il pacchetto di medicazione di cui all’art. 27; quando il numero dei lavoratori superi i cinquanta, le aziende devono tenere la cassetta di pronto soccorso di cui all’articolo predetto.

Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.

Art. 57 – Nelle attività concernenti il diserbamento, la distribuzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute nell’articolo 18.

Nei casi in cui per la difesa della salute dei lavoratori si debba fare uso di mezzi individuali di protezione devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 26.

TITOLO IV – Norme penali [ nota 18 ]

Capo unico.

Art. 58 – Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti – [ nota 15 ] I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l’inosservanza delle norme di cui agli artt. 4 comma 1, lettera c); 6 commi 1 e 3; 7 commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9 commi 1, 2 e 4; 10 commi 1, 2, 3; 13; 18 primo, terzo e quarto comma; 20; 21 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23 primo e terzo comma, 25; 52.
Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall’organo di vigilanza ai sensi degli artt. 6 quarto comma, 21 sesto e settimo comma;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l’inosservanza delle norme di cui agli artt. 4 comma primo, lettera b); 10 comma 4; 11; 12; 14 commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7; 16; 17 primo comma; 18 secondo comma, 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41 primo e secondo comma; 50 primo comma; 51 primo comma, 53; 55; 65 secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall’organo di vigilanza ai sensi degli artt. 14 comma 6; 31 terzo comma; 48 terzo comma; 51 secondo comma;

c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 comma 1, lettera d); 7 comma 5; 9 comma 3; 15; 31 secondo comma; 32; 42 primo e secondo comma; 54 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall’organo di vigilanza ai sensi degli articoli 31 primo e secondo comma; 33 terzo comma.

d) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a lire duemilioni per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34.

Art. 59 – Contravvenzioni commesse dai preposti – [ nota 16 ] I preposti sono puniti:

a) con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera b), 9 primo, secondo e quarto comma, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25;

b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9 terzo comma, 18 secondo comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma.

Art. 60 – Contravvenzioni commesse dai lavoratori – [ nota 17 ] I lavoratori sono puniti:

a) con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma;

b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera a), b) e c), 41 quarto comma .

TITOLO V – Disposizioni transitorie e finali

Capo I – Deroghe.

Art. 61 – Deroghe di carattere generale – Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’art. 393 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, per gli edifici, locali, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle attività industriali, commerciali ed agricole per le quali ricorrano esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure sostitutive per la tutela igienico-sanitaria dei lavoratori.

Art. 62 – Deroghe particolari – Gli Ispettori del lavoro competenti per territorio hanno facoltà di concedere alle singole aziende, che ne facciano apposita richiesta, deroghe temporanee per l’attuazione di determinate norme del presente decreto, quando non sia possibile in impianti o loro parti preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l’applicazione di dette norme, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure igienico-sanitarie.

Capo II – Applicazione delle norme.

Art. 63 – Vigilanza – La vigilanza sull’applicazione del presente decreto è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell’Ispettorato del lavoro.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà anche stabilire che la vigilanza sia esercitata, per le aziende agricole e forestali, sotto la direzione degli Ispettorati del lavoro, dal personale tecnico del Ministero dell’agricoltura e dal Corpo forestale dello Stato.

Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale prenderà accordi con le Amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono.

L’Amministrazione delle ferrovie dello Stato esercita direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza per l’applicazione del presente decreto.

Art. 64 – Ispezioni – Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l’adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.

Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

Art. 65 – Prescrizioni – Le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro per l’applicazione del presente decreto sono compilate, di norma, in sede di ispezione, su apposito foglio in doppio, firmato dall’ispettore e dal datore di lavoro, o dalla persona che lo rappresenta all’atto della visita, al quale viene consegnata una delle copie.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare il foglio sul luogo del lavoro e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione.

Quando siano assenti il datore di lavoro o la persona che lo rappresenti, o quando costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione, quest’ultimo potrà essere inviato d’ufficio.

Art. 66 – Ricorsi – Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene del lavoro sono esecutive.

Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite l’Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia disposta dal capo dell’Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

E’ altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine e con le modalità di cui al secondo comma, avverso le determinazioni adottate dagli Ispettori del lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi dell’art. 62.

Art. 67 – Contravvenzioni – I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione i dati di fatto costituenti le infrazioni e le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.

Il processo verbale deve essere compilato dall’Ispettore del lavoro e firmato da lui e dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta in quel momento, oppure dal lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse.

La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterrà convenienti nel proprio interesse.

Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale, l’ispettore del lavoro ne fa menzione indicandone le ragioni.

Art. 68 – Coordinamento della vigilanza – Nulla è innovato per quanto
riguarda la competenza delle autorità sanitarie nell’applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell’igiene e della sanità pubblica.

I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria e del commercio, dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni, nonché l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità stabiliranno d’accordo le norme per coordinare l’azione dei rispettivi funzionari dipendenti.

L’Ispettorato del lavoro collabora con le autorità sanitarie per impedire che l’esercizio delle aziende industriali e commerciali sia causa di diffusione di malattie infettive oppure di danni o di incomodi al vicinato.

In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e l’Ispettorato del lavoro, circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudicherà il prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Capo III – Disposizioni finali.

Art. 69 – Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in materia – Le disposizioni in materia di igiene del lavoro contenute nelle vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili con le norme del presente decreto, o riguardanti settori o materie da questo non espressamente disciplinati.

Art. 70 – Decorrenza – Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956.

A decorrere da tale data il regolamento generale per l’igiene del lavoro, approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, è abrogato.

Nota 1]: L’art. 33, comma 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ha così sostituito la rubrica del Titolo II.

Nota 2]: L’articolo 6 è stato così sostituito dall’art. 33, comma 5 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, integrato dall’art. 16 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

Nota 3]: L’articolo 7 è stato così sostituito dall’art. 33, comma 9, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 come modificato ed integrato dall’art. 16 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Il testo previgente dell’art. 7 era: ” Art. 7 – Coperture, pavimento, pareti ed aperture – A meno che, non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi i quali non rispondono alle seguenti condizioni:

a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria;

b) essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità;

c) avere pavimento e pareti la cui superficie sia sistemata in guisa da permettere una rapida pulizia;

Qualora non esistono particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere in tinta chiara.

Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantenga bagnato, esso deve essere munito a permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di zoccoli o di sovrascarpe impermeabili”.

Nota 4]: L’articolo 9 è stato così sostituito dall’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 come modificato ed integrato dall’art. 16 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Il testo previgente dell’art. 9 era: ” Art. 9 – Ricambio dell’aria – L’aria dei locali chiusi di lavoro deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata.

Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio dell’aria, si deve evitare che le correnti colpiscano direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro”.

Nota 5]: L’articolo è stato così sostituito dall’art. 33, comma 8, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Il testo previgente dell’art. 10 era: ” Art. 10 – Illuminazione naturale e artificiale – A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i locali di lavoro devono essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta.

Anche le vie di comunicazione tra i vari locali e fra questi e l’esterno, come i passaggi, i corridoi e le scale, devono essere ben illuminati, quando è possibile, a luce naturale.

L’illuminazione artificiale deve essere idonea per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro.

Per quanto riguarda l’intensità, ove esigenze tecniche non ostino, devono essere assicurati i valori minimi seguenti:

* per ambienti destinati a deposito di materiali grossi. ….10 lux
* per i passaggi, corridoi e scale ……………………………20 lux
* per lavori grossolani …………………………………………40 lux
* per lavori di media finezza ………………………………..100 lux
* per lavori fini ………………………………………………….200 lux
* per lavori finissimi ……………………………………………300 lux

Per i lavori di media finezza, fini e finissimi, i suddetti valori possono essere conseguiti mediante sistemi di illuminazione localizzata sui singoli posti di lavoro; in tal caso si deve provvedere a che il livello medio di illuminazione generale dell’ambiente non sia inferiore ad un quinto di quello esistente nei posti di lavoro.

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza”.

Nota 6]: L’articolo 11 è stato così sostituito dall’art. 33, comma 7, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Il testo previgente dell’art. 11 era: ” Art. 11 – Temperatura – La temperatura nei locali chiusi di lavoro deve essere mantenuta entro i limiti convenienti alla buona esecuzione dei lavoro ed evitare pregiudizio alla salute dei lavoratori.

Quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente di lavoro, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

Nel giudizio sulla temperatura conveniente per i lavoratori si deve tenere conto dell’influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti”.

Nota 7]: L’articolo è stato così sostituito dall’art. 33, comma 10, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Il testo previgente dell’art. 14 era: ” Art. 14 – Sedili – Nei locali in cui si compiono lavori non continuativi, interrotti cioè da periodi di riposo, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori sedie o panche idonee in numero sufficiente perché possano sedersi durante tali periodi.

L’Ispettore del lavoro può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale escussione del lavoro”.

Nota 8]: Il comma 3 dell’art. 20 ( era stato già modificato dall’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626) è stato successivamente soppresso dall’art. 17, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Il testo del comma 3 previgente era: ” Un’attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli”

Nota 9]: Il comma è stato aggiunto dall’art. 36 comma 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Nota 10]: L’articolo 37 è stato così sostituito dall’art. 33, comma 12, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 come modificato ed integrato dall’art. 16 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Il testo previgente dell’art. 37 era: ” Art. 37 – Lavandini – La distribuzione dell’acqua per lavarsi deve essere fatta in modo da evitare l’uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma.

I lavandini devono essere in numero di almeno uno per ogni 5 dipendenti occupati in un turno, ed i i lavandini collettivi devono disporre di uno spazio di almeno 60 cm. per ogni posto.

Agli operai che si trovano nelle condizioni indicate dall’art. 38 il datore di lavoro deve fornire anche adatti mezzi detersivi e per asciugarsi”.

Nota 11]: L’art. 38 è stato abrogato dall’art. 16, comma 9, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Il testo previgente dell’art. 38 era: ” Art. 38 – Docce – Nelle aziende industriali occupanti più di 20 operai quando questi siano esposti a materie particolarmente insudicianti, o lavorino in ambienti molto polverosi, o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelli dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai, l’Ispettorato del lavoro può prescrivere che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno appena terminato l’orario di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno, tenuto conto dell’importanza e della natura dell’azienda.

Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda in quantità sufficiente ed essere provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi.
Le docce devono essere individuali ed in locali distinti per i due sessi.

I locali dei bagni devono essere riscaldati nella stagione fredda.

L’Ispettorato del lavoro può prescrivere determinati requisiti costruttivi e modalità di uso dei bagni, tenuto conto dell’importanza della azienda e della natura dei rischi igienici presenti.

I lavoratori sono obbligati a fare il bagno per la tutela della loro salute in relazione ai rischi cui sono esposti”.

Nota 12]: L’articolo 39 è stato così sostituito dall’art. 33, comma 12, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 come modificato ed integrato dall’art. 16 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Il testo previgente dell’art. 39 era: ” Art. 39 – Latrine e orinatoi – Nelle aziende industriali e commerciali e nelle loro immediate adiacenze, deve esservi almeno una latrina a disposizione dei lavoratori.

Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non inferiore a 10, vi devono essere di regola latrine separate per uomini e donne.

Il numero di latrine nell’azienda non deve essere inferiore ad una per ogni 40 persone in essa occupate.

Nelle nuove costruzioni, il numero delle latrine non deve essere inferiore ad una per ogni 30 persone occupate per turno.

I locali delle latrine non devono, di norma, comunicare direttamente coi locali di lavoro; le pareti divisorie e le porte delle latrine devono essere di altezza sufficiente a salvaguardare la decenza.

Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatoi, delle condutture, dei bottini, come pure la vuotatura ed il trasporto delle materie, in questi contenute, devono rispondere, alle norme consigliate dalla ingegneria sanitaria”.

Nota 13]: L’articolo 40 è stato così sostituito dall’art. 33, comma 11, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 come modificato ed integrato dall’art. 16 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Il testo previgente dell’art. 40 era: ” Art. 40 – Spogliatoi – Le aziende che occupano più di 50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni indicate all’art. 38, e quelle dove gli abiti dei lavoratori possono essere bagnati durante il lavoro devono possedere locali appositamente destinati ad uso di spogliatoio, distinti per i due sessi e convenientemente arredati.

I locali destinati ad uso di spogliatoio devono essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda”.

Nota 14]: Nelle note del S.O.G.U. al testo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 , l’art. 43 è dato erroneamente abrogato.

Nota 15]: L’art. 58 è stato così modificate dall’art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e successivamente dall’art. 16, comma 12, D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.

Nota 16]: L’art. 59 è stato così modificate dall’art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e successivamente dall’art. 16, comma 12, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

Nota 17]: L’art. 60 è stato così modificate dall’art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e successivamente dall’art. 16, comma 12, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

Nota 18]: Vedi la Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche alsistema penale.

Nota 19 – Vedi l’art. 59 della Legge 15 agosto 1991, n. 277.